Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 22639 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 22639 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11728/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME e COGNOME con domicilio digitale in atti.
-RICORRENTE- contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME con domicilio digitale in atti.
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CONTRORICORRENTE- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di MODENA n. 1843/2023, depositata il 09/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Pronunciando sull’opposizione della RAGIONE_SOCIALE, il Giudice di pace di Modena ha confermato il decreto ingiuntivo emesso in favore del RAGIONE_SOCIALE per il pagamento del saldo di lavori edili. L’appello dell’ingiunta è stato dichiarato inammissibile dal tribunale di Modena sull’assunto che l’appellante si fosse limitato a sostenere che la controparte non aveva assolto
l’onere della prova dei fatti costitutivi del credito senza, tuttavia, formulare critiche specifiche alla pronuncia impugnata.
Per la cassazione della sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo; la RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Le parti hanno illustrato le rispettive difese con memorie ex art. 380 bis 1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 342 c.p.c. , per aver il Tribunale dichiarato inammissibile l’appello per carenza di specificità dei motivi di impugnazione.
La ricorrente replica di aver formulato critiche adeguatamente specifiche in rapporto alle sintetiche argomentazioni spese dal giudice di pace, che aveva ritenuto sufficienti un preventivo dei lavori ed una email inviata dalla stessa RAGIONE_SOCIALE con cui erano stati trasmessi i dati per la fatturazione, produzioni di cui era stata posta in discussione la valenza probatoria, assumendo che inoltre il credito non era stato affatto riconosciuto e che non competeva all’opponente dar prova dell’insussistenza dei fatti costitutivi della domanda.
1.1 Deve premettersi l’ammissibilità della censura, che non solleva questioni il cui esame sia riservato al giudice di merito, ma denuncia un error in procedendo , consistente nell’erronea valutazione del difetto di specificità dei motivi di appello che questa Corte può rivalutare in base agli atti di causa, essendo giudice del fatto processuale (Cass. SU 8077/2012).
Il motivo è fondato.
Il giudice di pace aveva respinto l’opposizione della RAGIONE_SOCIALE , reputando sufficiente che i lavori per cui era stato chiesto il pagamento fossero gli stessi elencati nel preventivo depositato dall’appaltatrice e che la committente avesse inviato i propri dati di fatturazione, affermando che non vi era prova che i lavori non fossero stati eseguiti.
Dall’esame dell’atto di appello emerge che l’appellante aveva obiettato che il preventivo era atto unilateralmente formato dallo stesso creditore, privo di valore probatorio, e che l’invio dei dati di fatturazione non costituiva un riconoscimento del debito idoneo ad invertire l’onere della prova , dovendo il creditore dimostrare la sussistenza del credito.
Le ragioni di impugnazione superavano il vaglio di ammissibilità, ponendo in dubbio, con argomentazioni sufficientemente dettagliate, l’iter argomentativo della pronuncia di primo grado.
L’impugnazione conteneva una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e una parte argomentativa diretta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. SU 27199/2017).
Il gravame riproponeva poi, legittimamente, le ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l’allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, essendo il giudice del gravame in condizione di individuare i punti controversi e di valutare il merito delle doglianze (Cass. 23781/2020; Cass. 2814/2016).
È accolto l’unico motivo di ricorso; la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Modena, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Modena, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione