Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35756 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35756 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/12/2023
Oggetto:
RAGIONE_SOCIALE responsabilità amministratore
AC -01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22737/2019 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE NOME , in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del l’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente -contro
COGNOME NOME , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO (AVV_NOTAIO), rappresenta e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, seconda sezione civile, n. 3075/2019 del 9 maggio 2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del
1° dicembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE (in prosieguo: ‘ la società ‘) ha proposto ricorso in cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale aveva condannato NOME COGNOME, in qualità di amministratore della ricorrente, a risarcire il danno derivante da illegittimo prelievo della somma di euro 4.902,08 dalle casse sociali.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva: a) ha ritenuto inammissibili, per difetto di specificità, i motivi di appello con i quali la società lamentava l’erronea qualificazione a titolo di mutuo dei versamenti effettuati dalla RAGIONE_SOCIALE nelle casse sociali e la connessa statuizione del suo diritto alla restituzione, che avrebbe legittimato i successivi prelevamenti effettuati dalla COGNOME dalle casse sociali, con conseguente erronea quantificazione del danno risarcibile; tali motivi erano valutati in sentenza come riproducenti le medesime argomentazioni già svolte dalla società in primo grado e per nulla conferenti con la necessaria confutazione delle ragioni che avevano indotto il primo giudice a respingere la domanda, con argomentazioni che la Corte d’appello espressamente riproduceva a commento di entrambe le censure; b) ha respinto il motivo di gravame con il quale la società lamentava l’omessa
applicazione da parte del primo giudice del principio di non contestazione, in relazione al prelevamento della somma di euro 10.950,00, rilevando che la RAGIONE_SOCIALE, con la comparsa di costituzione in primo grado, aveva contestato la pretesa della società con riferimento a tutti i prelievi effettuati, allegandone la giustificazione comune nella restituzione del mutuo precedentemente stipulato con la medesima società; c) ha respinto il motivo di appello con il quale la società contestava l’avvenuta compensazione delle spese giudiziali in primo grado, rilevando che il Tribunale aveva correttamente applicato la facoltà di compensazione in ipotesi di soccombenza reciproca parziale.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso lamenta:
Primo motivo: «Violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione al primo motivo di appello. Art. 360, I co. n. 3 c.p.c.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto generico il motivo di censura laddove lo stesso, come si evinceva dagli ampi stralci trascritti nella censura in esame, riportava in effetti l’indicazione della parte di sentenza impugnata, delle ragioni giuridiche della sua ritenuta illegittimità nonché la dimostrazione del diverso esito cui una corretta applicazione della normativa avrebbe condotto.
Secondo motivo: «Violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione al secondo motivo di appello. Art. 360, I co. n. 3 c.p.c.», deducendo – parimenti – l’erroneità della sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto generico il motivo di censura laddove lo stesso, come si evinceva dagli ampi stralci
trascritti nella censura in esame, riportava in effetti l’indicazione della parte di sentenza impugnata, delle ragioni giuridiche della sua ritenuta illegittimità (con particolare riguardo alla violazione dell’articolo 115 c.p.c.) nonché la dimostrazione del diverso esito cui una corretta applicazione della normativa avrebbe condotto.
I primi due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati. Ai fini della specificità dei motivi richiesta dall’art. 342 cod. proc. civ., l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno dell’appello, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini un ‘ adeguata e specifica critica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass., Sez. U, n. 28057 del 25/11/2008; più di recente, si veda id. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022); di tali principi la Corte territoriale non ha fatto buon governo, atteso che non è sufficiente affermare che i motivi di appello costituiscono una mera ripetizione delle argomentazioni svolte in primo grado, ma è necessario, sul filo peraltro di un principio pure enunciato, spiegare perché essi non siano idonei a contrastare e confutare il giudizio di primo grado.
Terzo motivo: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione al terzo motivo di appello. Art. 360, I co. n. 3 c.p.c.», deducendo l’erronea declaratoria di infondatezza della censura di appello con la quale si lamentava che il giudice di primo grado non avesse debitamente valutato la circostanza che la COGNOME aveva omesso di fornire qualsivoglia giustificazione in ordine alla deduzione attorea secondo cui il prelevamento in contanti, pari ad euro 10.950,00, non avesse alcuna giustificazione
e costituisse pertanto ammanco nelle casse sociali, del quale l’amministratore COGNOME doveva rispondere, dovendo ritenersi che la predetta – nel costituirsi in giudizio – non aveva preso alcuna posizione chiara e analitica sulla predetta contestazione, i cui fatti costitutivi dovevano pertanto ritenersi ammessi.
Il motivo è inammissibile perché omette di indicare specificamente -ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. – le parti della comparsa di costituzione e risposta in primo grado della COGNOME dalle quali si evincerebbe la non contestazione inerente all’ammanco della somma di euro 10.950,00. La semplice allegazione della predetta comparsa agli atti del fascicolo di parte ricorrente nella presente fase, che risulta effettuato dalla società ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 4) cod. proc. civ., non consente, infatti, di ritenere soddisfatto il requisito di specificità della doglianza (aderendo a Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/09/2017), tenuto conto che non può certo essere questa Corte di legittimità a vagliare e selezionare il contenuto dell’atto processuale dal quale dovrebbe dedursi la natura non contestata dei fatti processuali oggetto di doglianza, ciò che resta un esclusivo onere della parte deducente.
Sotto concorrente profilo, va rilevata un’altra ragione di inammissibilità della censura: la ‘ non contestazione ‘ della domanda scaturisce dalla non negazione del fatto, fondata sulla volontà della parte, intesa come oggettivo aspetto dell’atto. Essa deve essere pertanto inequivocabile, di talché non può ravvisarsi né in caso di contumacia del convenuto, né in ipotesi di contestazione meramente generica e formale, la quale tuttavia costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice di merito. L’accertamento della sussistenza di una (pur generica)
contestazione ovvero di una non contestazione, quale contenuto della posizione processuale della parte, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile solo per vizio di motivazione (Cass. n. 10182 del 03/05/2007). Nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l’effetto della relevatio ad onere probandi , spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza e il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. n. 3680 del 07/02/2019).
Quarto motivo: «Violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione al quarto motivo di appello. Art. 360, I co. N. 3 c.p.c.», deducendo l’erronea reiezione della censura in appello inerente alla compensazione delle spese di lite, non sussistendo alcuna reciproca soccombenza.
Il motivo è assorbito dall’ accoglimento del ricorso.
La sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione ai motivi accolti e le parti rinviate innanzi alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà, altresì, a regolare le spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbito il quarto motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti, in relazione ai motivi accolti, innanzi alla Corte di appello di Roma, in