Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6627 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 2 Num. 6627 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 31326/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, in proprio e quale procuratrice speciale di COGNOME MARTINA, COGNOME NOME, quale procuratrice generale di COGNOME NOME, elettivamente domiciliate in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentate e difese dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocata COGNOME, che lo rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME quale procuratore generale di COGNOME DI COGNOME TERESA, COGNOME DI COGNOME MANLIO, COGNOME CIURA ASSUNTA, COGNOME NOME,
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrenti-
nonché contro
COGNOME BALDASSARRE, COGNOME GABRIELLA, COGNOME NOMENNA, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 1532/2019 depositata il 17/07/2019.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso di NOME COGNOME e per l’accoglimento dell’altro ricorso.
Uditi gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.- NOME COGNOME, in proprio e quale procuratrice generale di NOME COGNOME, e NOME COGNOME, quale procuratrice generale di NOME COGNOME, eredi di NOME COGNOME, hanno proposto ricorso, con atto avviato per la notifica il 15 ottobre 2019, articolato in sei motivi, avverso la sentenza n. 1532/2019 della Corte d’appello di Palermo, pubblicata il 17 luglio 2019.
NOME COGNOME ha notificato in data 16 ottobre 2019 autonomo ricorso avverso la stessa sentenza articolato in sei motivi, che si converte in ricorso incidentale.
Hanno resistito con controricorsi NOME COGNOME, NOME COGNOME ed altri, mentre non hanno svolto attività difensive gli ulteriori intimati specificati in epigrafe e nei ricorsi.
2. -Il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 463/2016 pubblicata il 3 agosto 2016, decidendo sulle domande di NOME COGNOME ed altri, nel contraddittorio dei comproprietari RAGIONE_SOCIALE quote del complesso monumentale denominato Tonnare di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, annullò le delibere adottate dall’assemblea della comunione in data 6 maggio 2014 relative alla nomina dei componenti del consiglio amministrativo e alla approvazione del conto economico dell’anno 2013, condividendo le verifiche compiute dal consulente tecnico d’ufficio sulla documentazione contabile e fiscale della comunione e le conclusioni formulate dallo stesso ausiliare in ordine alla natura imprenditoriale dell’attività turistico -recettiva esercitata nel compendio dai convenuti amministratori e consiglieri della comunione attraverso un’organizzazione volta al perseguimento di uno scopo lucrativo, in favore, per lo più, di taluni comproprietari.
La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 1532/2019 del 17 luglio 2019, ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza di primo grado e ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto da NOME COGNOME, in proprio e quale consigliere della comunione di godimento della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, NOME COGNOME, quale consigliere, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
In particolare, l’appello incidentale proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, è stato dichiarato inammissibile per difetto dei requisiti di cui all’art. 342 c.p.c., apparendo l’impugnazione ‘ pressoché interamente affidata ad una deduzione di nullità della CTU espletata nel corso del primo giudizio, deduzione fondata sul fatto che il Consulente Tecnico
d’Ufficio – del quale si censura anche la scelta, in relazione al fatto che lo stesso non sarebbe iscritto all’albo dei CC TT UU di Trapani avrebbe travalicato i limiti dell’indagine demandatagli, operando in modo del tutto arbitrario ai danni degli appellanti NOME COGNOME e NOME COGNOME ‘. Secondo la Corte d’appello di Palermo, chiedendosi dagli appellanti incidentali che venisse dichiarata nulla la CTU, non si indicavano ‘ tuttavia, le parti di sentenza impugnate non essendo, all’uopo, idoneo il richiamo operato dagli appellanti per relationem alle ‘parti in cui è fatto riferimento alla medesima CTU ‘, né si specificavano gli argomenti ‘ circa la rilevanza, ai fini del decidere, della violazione di legge come sopra lamentata ‘.
Per analoga carenza di specificità i giudici di secondo grado hanno dichiarato inammissibile la censura dell’appello principale proposto da NOME COGNOME circa il vizio di nullità della sentenza sotto il profilo dell’ultra/extra petizione (mancata indicazione della parte della sentenza affetta da tale vizio). Quanto al merito impugnato con l’appello principale di NOME COGNOME, la Corte di Palermo ha replicato che esso si fondava ‘ sull’erroneo presupposto che l’amministrazione di immobili comporti, in ogni caso, l’esercizio di un’attività imprenditoriale, elidendo, di fatto, la dicotomia tra mero godimento ed attività di impresa, che costituisce … il discrimine per l’applicazione dell’art. 2248 c.c. ‘.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il primo motivo del ricorso principale di NOME COGNOME, in proprio e quale procuratrice generale di NOME COGNOME, e di NOME COGNOME, quale procuratrice generale di NOME COGNOME, deduce la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., essendo l’appello proposto, tra gli altri, da NOME COGNOME conforme al modello legale.
Il secondo motivo del ricorso principale deduce la violazione degli artt. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di analizzare i quattro motivi del gravame proposto, tra gli altri, da NOME COGNOME.
Il terzo motivo del ricorso principale denuncia la nullità della sentenza impugnata ex art. 161 c.p.c. in quanto derivata ex artt. 157 e 159 c.p.c. dalla nullità della CTU; ed ancora, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 191, 194 e 198, comma 2, c.p.c.
Il quarto ed il quinto motivo del ricorso principale deducono l’omesso esame circa più fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti (attinenti alle risultanze probatorie sul merito della lite), nonché la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 della legge n. 212 del 2000.
Il sesto motivo del ricorso principale denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2248 del codice civile.
2.Il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME deduce simultaneamente la violazione e falsa applicazione dell’art. 2251 c.c. e segg., degli artt. 116 e 115 c.p.c. anche alla luce del principio di non contestazione, dell’art. 2697 c.c., nonché il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Il terzo motivo del ricorso di NOME COGNOME denuncia la pretesa violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l’omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360, 1 comma, n. 5 c.p.c.
Il quarto motivo del ricorso di NOME COGNOME deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l’omesso esame circa un fatto decisivo.
Il quinto motivo del ricorso di NOME COGNOME censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e la nullità della sentenza derivata ex artt. 157 e 159 c.p.c. dalla nullità della CTU contabile.
Il sesto motivo del ricorso di NOME COGNOME denuncia, infine, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
-È inammissibile la riproposizione dell’eccezione di estinzione parziale del giudizio di appello operata dai controricorrenti NOME COGNOME ed altri, in quanto l’omessa pronuncia su tale eccezione avrebbe dovuto essere impugnata con ricorso incidentale, seppur condizionato (Cass. n. 21669 del 2013; n. 4241 del 1997).
4. -In data 18 luglio 2025, dopo la comunicazione della fissazione dell’udienza per la decisione, gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, difensori di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, deducendo di aver ‘ raggiunto un’intesa ‘ con alcune RAGIONE_SOCIALE controparti e di non aver più interesse a coltivare il giudizio.
Nella memoria ex art. 378 c.p.c. depositata il 12 settembre 2025 dai controricorrenti NOME COGNOME ed altri si richiama l’atto di rinuncia di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, si espone che ‘ anche tra il Signor NOME COGNOME ed il Signor NOME COGNOME, è stato raggiunto un accordo transattivo in virtù del quale entrambi si sono impegnati a rinunciare alle domande, eccezioni e difese reciprocamente avanzate, oltre che in altri giudizi, anche nell’ambito del presente ‘ e si chiede di ‘ dichiarare la cessazione della materia del contendere, limitatamente al rapporto processuale intercorrente tra i Signori NOME COGNOME e NOME COGNOME, ovvero l’estinzione parziale ‘.
Così anche nella memoria depositata da NOME COGNOME il 15 settembre 2025, questi dichiara di aver ‘ definito transattivamente
tutti i giudizi pendenti con il Sig. NOME COGNOME, con i suoi aventi causa Sig.ri NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ‘ e chiede che sia ‘ dichiarata, fra dette parti, cessata la materia del contendere ‘.
4.1. – Si ha tuttavia riguardo ad un giudizio per impugnazione di deliberazioni assembleari di una comunione ad opera di una pluralità di comunisti: ciò determina, tra gli stessi, una situazione di litisconsorzio processuale, fondato sulla necessità di evitare eventuali giudicati contrastanti in merito alla legittimità RAGIONE_SOCIALE delibere stesse (tra le tante, Cass. n. 22370 del 2017).
È noto, allora, che la rinuncia al ricorso per cassazione da parte di alcuni soltanto fra più ricorrenti o nei confronti di alcuni soltanto dei controricorrenti in causa inscindibile è senza effetto, non determinando l’estinzione del processo neppure limitatamente alle persone dei rinuncianti.
In caso di unità inscindibile del rapporto processuale, quale quella determinata dal litisconsorzio necessario, non è, invero, ipotizzabile un’estinzione parziale del processo (Cass. n. 2260 del 1967; n. 2140 del 1966; n. 2329 del 1964).
La necessità di un giudicato unitario sulla legittimità RAGIONE_SOCIALE deliberazioni assembleari, impugnate da più partecipanti e nei confronti di più partecipanti, e la correlata inscindibilità del rapporto processuale comportano che neppure possa ipotizzarsi una cessazione parziale della materia del contendere, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire o a resistere di alcuni soltanto dei contendenti titolari della comune situazione giuridica fatta valere in giudizio.
4.2. -Sono, infine, inammissibili i documenti (copie di sentenze e di un contratto) prodotti in data 15 settembre 2025 da NOME COGNOME, in uno alla memoria ex art. 378 c.p.c., sia perché non rientrano tra quelli consentiti dall’art. 372 c.p.c. (in quanto, pur ove
sopravvenuti, tendono a dimostrare la fondatezza dei motivi di impugnazione, e non la nullità della sentenza o l’inammissibilità del ricorso o del controricorso), sia perché comunque non è stato osservato il termine di quindici giorni prima dell’udienza stabilito nel secondo comma della medesima disposizione.
5. – Sono fondati il primo motivo del ricorso principale di NOME nonché il secondo ed il quinto motivo del ricorso di NOME COGNOME.
COGNOME, in proprio e quale procuratrice generale di NOME COGNOME, e di NOME COGNOME, quale procuratrice generale di NOME COGNOME, 5.1.La Corte d’appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto, tra gli altri, da NOME COGNOME, in proprio e quale consigliere della comunione della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ‘ non rispondendo, l’atto di impugnazione, ai requisiti formali e sostanziali stabiliti dall’art. 342 c.p.c. ‘, perché l’impugnazione sarebbe stata ‘ pressoché interamente affidata ad una deduzione di nullità della CTU espletata nel corso del primo giudizio ‘. Ciò senza indicare ‘ le parti di sentenza impugnate non essendo, all’uopo, idoneo il richiamo operato dagli appellanti per relationem alle parti in cui è fatto riferimento alla medesima CTU ‘ e senza specificare ‘ la rilevanza, ai fini del decidere, della violazione di legge come sopra lamentata ‘.
I giudici di secondo grado hanno parimenti dichiarato inammissibile l’appello principale proposto da NOME COGNOME, ove si denunciava il vizio di nullità della sentenza, sotto il profilo dell’ultra/extra petizione, non indicandone tuttavia la parte. Lo stesso appello COGNOME è stato ritenuto carente di motivi specifici ex art. 342 c.p.c. sui punti relativi alla rilevanza dei pareri espressi dall’RAGIONE_SOCIALE e da esperti fiscali, all’inattendibilità RAGIONE_SOCIALE testimonianze assunte e all’accertamento dei fatti compiuto dal CTU.
5.2. -Dall’esame diretto dell’atto di appello di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (complessive 45 pagine), risulta che esso era strutturato in plurimi paragrafi distinti. Il primo (pagine da 4 a 16) era denominato ‘ Sulla trasformazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE da comunione di mero godimento in società di fatto esercente a tutti gli effetti attività di impresa ‘; il secondo (pagine da 16 a 17) ‘ Sulla nullità della CTU ‘; il terzo ‘ Correttezza dell’operato dell’amministratore e dei suoi consiglieri. Approvazione da parte dell’assemblea. Insussistenza di alcuna violazione degli artt. 1102, 1105, 1108, 1109 c.c. ‘; il quarto ‘ Totale infondatezza RAGIONE_SOCIALE deduzioni attoree in merito alle violazioni tributarie ‘; poi, ancora, ‘ Mancata e non corretta valutazione RAGIONE_SOCIALE testimonianze ‘; quindi ‘ Nullità della CTU e sua inutilizzabilità ai fini del decidere ‘ (pagine da 24 a 44).
5.3. -Dall’esame diretto dell’appello proposto da NOME COGNOME (complessive 58 pagine), risulta che lo stesso conteneva un paragrafo denominato ‘ Le parti della sentenza che si censurano ‘ e poi sviluppava i motivi: 1) Nullità della sentenza; 2) Errata e contraddittoria motivazione; 3) Errata e contraddittoria motivazione in relazione alle risultanze probatorie del processo; 4) Errato il totale richiamo alla relazione della ctu; 5) Le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di primo grado e l’indicazione RAGIONE_SOCIALE circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata; 6) L’ingiustizia della sentenza.
6. -Secondo quanto chiarito da Cass. Sez. Unite n. 27199 del 2017, l’art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modifiche nella l. n. 134 del 2012, nella specie ratione temporis applicabile, va interpretato nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione RAGIONE_SOCIALE
questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, RAGIONE_SOCIALE relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di ‘ revisio prioris instantiae ‘ del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In tal senso, è agevole verificare che gli atti di appello di NOME COGNOME ed altri e di NOME COGNOME, per quanto emerge sia dall’illustrazione del contenuto rilevante riportata in ricorso sia dall’esame diretto degli stessi, non si limitavano a chiedere, senza indicare alcuna ragione di doglianza, la riforma dell’appellata decisione, contenendo essi, piuttosto, molteplici ragioni di critica alla pronuncia di primo grado, sia su questioni di rito, attinenti alla nullità della espletata CTU, sia sul riesame del compendio istruttorio ai fini della ravvisabilità, nella specie, di una comunione d’azienda, mediante esercizio di un’impresa collettiva connotata dallo scopo lucrativo.
6.1. A fronte di quanto sostenuto dalla Corte d’appello di Palermo, deve invero considerarsi che l’indicazione RAGIONE_SOCIALE parti del provvedimento che si intende appellare e RAGIONE_SOCIALE modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, ai fini della specificità dei motivi d’appello richiesta dall’art. 342 c.p.c., si correla all’indicazione RAGIONE_SOCIALE circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza per la decisione, e dunque alla portata ed al contenuto RAGIONE_SOCIALE censure in concreto proposte. Sicché, se l’appellante lamenti l’erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado, ciò basta a devolvere al giudice di appello di valutare ” ex novo ” le prove già raccolte e di
sottoporre a riesame le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado, salvo che la sentenza non sia strutturata su capi di decisione distinti e autonomi, suscettibili di una individualità propria e indipendente dalle altre statuizioni.
Vieppiù, se le censure dell’appellante sono dirette a far valere la nullità di un singolo atto processuale e la derivante nullità per estensione della sentenza che sia in rapporto di dipendenza con l’atto nullo, in base al principio contenuto nell’art. 159 c.p.c., il requisito della specificità ex art. 342 c.p.c. si attenua allorché dal contesto dell’atto d’appello si evinca in modo chiaro ed inequivocabile la volontà della parte di impugnare in toto la decisione per ragioni di rito (arg. da Cass. Sez. Unite n. 927 del 2022).
7 -I giudici d’appello, pertanto, avrebbero dovuto ritenere ammissibili i gravami di NOME COGNOME ed altri e di NOME COGNOME, e rispondere nel merito alle censure mosse dagli appellanti.
Vanno pertanto accolti il primo motivo del ricorso principale di NOME COGNOME, in proprio e quale procuratrice generale di NOME COGNOME, e di NOME COGNOME, quale procuratrice generale di NOME COGNOME, nonché il secondo ed il quinto motivo del ricorso di NOME COGNOME. Restano assorbite le ulteriori censure, che attengono al merito della lite e saranno riesaminate in sede di rinvio. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, la quale procederà ad esaminare nuovamente gli appelli contro la sentenza n. 463/2016 resa dal Tribunale di Trapani, uniformandosi ai richiamati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale di NOME COGNOME, in proprio e quale procuratrice generale di NOME COGNOME, e di
NOME COGNOME, quale procuratrice generale di NOME COGNOME, nonché il secondo ed il quinto motivo del ricorso di NOME COGNOME, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 25 settembre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME