Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29820 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29820 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29693/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME , elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME che lo rappresenta e difende
-controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO ROMA n. 5117/2022
depositata il 25/07/2022.
Oggetto: Divisione
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 25/09/2023 CC
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25/09/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 25 luglio 2022, la Corte d’appello di Roma, nella regolare costituzione dell’appellata NOME COGNOME, ha respinto l’appello proposto da NOME, NOME ed NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18460/2015, pubblicata in data 17 settembre 2009.
Quest’ultima, infatti, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da NOME COGNOME aveva accertato l’autenticità delle sottoscrizioni apposte ad una scrittura del 15 gennaio 2004 avente ad oggetto il trasferimento alla medesima NOME COGNOME delle quote di rispettiva proprietà di NOME, NOME ed NOME COGNOME su un immobile in Lido di Ostia.
La Corte capitolina ha ritenuto di dichiarare l’inammissibilità dell’appello per mancato rispetto dell’art. 342 c. p.c., essendosi parte appellante ‘limitata, con generiche asserzioni, a riprodurre le stesse deduzioni svolte nel giudizio di primo grado senza una confutazione specifica dell’iter logico -giuridico seguito dal tribunale e senza fornire argomentazioni idonee a contrastare e con specificità calibrata, i plurimi passaggi in cui si articola la solida motivazione del giudice di prime cure’ .
La Corte d’appello ha ritenuto altrettanto inammissibili le doglianze riferite alla mancata ammissione delle prove orali articolate dagli appellanti nel giudizio di primo grado, rilevando che il gravame non aveva adeguatamente dimostrato né l’erroneità della decisione di rigetto del giudice di prime cure né la decisività di dette prove.
Per la cassazione della sentenza dell a Corte d’appello di Roma ricorrono ora NOME, NOME ed NOME COGNOME.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c.
I ricorrenti deducono il carattere ‘laconico’ della motivazione della Corte capitolina, la quale si sarebbe genericamente richiamata ad un indirizzo interpretativo di questa Corte ormai superato, peraltro sintetizzando in modo non adeguato i motivi di gravame.
1.2. Il secondo motivo di ricorso è testualmente rubricato ‘violazione e/o falsa applicazione di diritto e in particolare dell’art. 116, in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c.’ .
Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte capitolina avrebbe erroneamente dichiarato l’inammissibilità del gravame, pur essendo quest’ultimo caratterizzato da adeguata specificità ai sensi dell’art. 342 c.p.c.
Preliminarmente questa Corte deve rilevare che i ricorrenti solo in data 13 settembre 2023 hanno effettuato un deposito telematico complementare contenente una serie di atti, tra i quali -per quel che qui rileva -l’atto di appello oggetto della decisione impugnata.
Atto di appello che -come da certificazione di cancelleria appositamente acquisita ed ora in atti -non risultava depositato entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c.
Tale deposito deve ritenersi tardivo ed inammissibile, dal momento che detto documento non concerne l’ammissibilità del ricorso potendosi quindi giovare del disposto di cui all’art. 372 c.p.c. ma la sua stessa fondatezza (Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 9685 del 26/05/2020 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 10967 del 09/05/2013).
Si deve, del resto, osservare che, anche a voler ipotizzare l’applicazione dell’art. 3 72 c.p.c., la produzione sarebbe comunque tardiva, in quanto avvenuta dopo la scadenza del termine di quindici giorni stabilito dallo stesso art. 372 c.p.c., come modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, il cui art. 35, comma 6 , stabilisce l’applicabilità -tra le altre -della modifica testè richiamata anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nel caso in esame.
I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili.
Opera, invero, il principio, più volte enunciato da questa Corte, per cui ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, mentre non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Sez. 1 – , Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021; Sez. 5 – , Ordinanza n. 22880 del 29/09/2017).
Nel caso in esame il ricorso non riproduce in alcun modo il contenuto del l’atto di appello e risulta quindi non rispettoso del canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c.
Conclusione, questa, che è ulteriormente corroborata dalla già evidenziata mancata produzione tempestiva dell’atto di appello, la quale vale a precludere in radice ogni astratta ipotesi di esame diretto dell’atto medesimo, peraltro preclusa dall’inammissibile formulazione del motivo (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012; Cass. Sez. 5 – Sentenza n. 27368 del 01/12/2020).
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 – Rv. 657198 – 05).
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 5.500,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater , nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis , ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell ‘adunanza camerale in data 25 settembre