Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 22560 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 22560 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14930/2020 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrenti-
contro
CONDOMINIO INDIRIZZO PRATO, COGNOME DEC NELLE MORE DEL GIUD PER NOME COGNOME E COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 70/2020 depositata il 17/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Il Condominio di INDIRIZZO-Prato, denominato Condominio RAGIONE_SOCIALE, e i condomini, in proprio, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME COGNOME COGNOME NOME e COGNOME NOME convennero in giudizio, innanzi al Tribunale di Prato, COGNOME Guido e COGNOME NOME, per chiedere l’accertamento della proprietà condominiale di una porzione di suolo indebitamente accorpata all’unità immobiliare dei convenuti e la condanna dei medesimi all’immediata eliminazione, a loro spese, della finestra di aereazione da essi realizzata in corrispondenza del muro perimetrale dell’edificio e di ogni accesso di comunicazione tra tale porzione di suolo e la cantina di loro proprietà con la conseguente restituzione, in favore del Condominio, della porzione di suolo accorpata e del vano sotterraneo ivi realizzato.
Gli attori esposero che i condomini COGNOME NOME e COGNOME NOME, proprietari di alcune unità immobiliari al piano interrato, avevano ottenuto dal Condominio, in data 5/11/96, l’autorizzazione ad accedere alla porzione del sottosuolo di fondazione dell’edificio, al fine di asportare una consistente quantità di terra di risulta, che provocava infiltrazioni di umidità nella adiacente cantina di proprietà esclusiva degli stessi. Essi lamentarono che i convenuti non si erano limitati ad asportare il materiale terroso ma avevano effettuato uno sbancamento del piano di fondazione e creato uno spazio adiacente alla loro proprietà, che avevano pavimentato e messo in comunicazione con la loro cantina, nella quale avevano illegittimamente aperto una finestra di areazione nel muro perimetrale del fabbricato.
1.2.I convenuti si costituirono in giudizio ed eccepirono, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva e la carenza di interesse dei singoli condomini; nel merito, chiesero il rigetto della domanda, sostenendo che, da sempre, l’unico accesso al vano avveniva solo dalla loro proprietà; in subordine, chiesero la condanna del condominio al rimborso delle spese da loro sostenute per tali lavori. In via riconvenzionale, essi chiesero accertarsi che erano proprietari esclusivi del locale adiacente alla cantina.
1.3. Il Tribunale di Prato, con sentenza del 26-27.4.2012, accolse la domanda principale e rigettò la domanda riconvenzionale.
Il primo giudice respinse l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione ad agire dei singoli condomini, rilevando che l’azione mirava a tutelare i loro diritti reali pro quota sulle parti comuni.
Nel merito, accertò la proprietà comune della porzione di suolo inglobata dai convenuti nella loro proprietà esclusiva, sulla base della CTU e delle risultanze della prova testimoniale, e li condannò all’eliminazione della finestra e di ogni accesso di collegamento, oltre all’immediata restituzione della porzione di suolo occupata.
1.4. Avverso tale provvedimento, COGNOME Guido e COGNOME NOME proposero appello, contestando la correttezza della decisione del Tribunale sia sotto il profilo del riconoscimento della legittimazione attiva degli attori, sia in merito alla valutazione delle prove in base alle quali era stata affermata la proprietà comune del suolo oggetto di causa.
1.5.Con sentenza pubblicata il 14.1.20, la Corte di appello di Firenze dichiarò inammissibile l’appello, affermando che l’atto di gravame si limitava ad una tautologica richiesta di accoglimento, privo di specificità, in relazione alle conclusioni svolte dagli appellanti, con conseguente incertezza della parte volitiva.
2.Avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, COGNOME COGNOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
2.1. Il Condominio di INDIRIZZO-Prato e i condomini in proprio Oppo NOME, COGNOME NOME, COGNOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME e COGNOME NOME hanno resistito con controricorso.
2.2. COGNOME NOME e COGNOME NOME sono rimaste intimate.
2.3. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
2.4.In prossimità della camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso, si denuncia la nullità della sentenza perché affetta da error in procedendo , in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c., per essere la Corte d’appello incorsa nel vizio di motivazione apparente perché inidonea a rendere percepibile il fondamento della decisione. I ricorrenti, sulla premessa che l’atto di appello non richiede particolari formule sacramentali, per non essere un mezzo di impugnazione a critica vincolata, rilevano che, nel caso di specie, l’atto di gravame avrebbe espressamente richiamato la comparsa di risposta nel giudizio di primo grado, riproponendo le conclusioni e le difese formulate innanzi al Tribunale, che erano state respinte. La sentenza impugnata avrebbe omesso di prendere in esame le censure contenute nell’atto d’appello, sulle quali, peraltro, gli appellati, nella comparsa di risposta, avevano preso posizione.
1.1.Il motivo è infondato
1.2. La decisione impugnata si sottrae al vizio di carenza di motivazione, che è ravvisabile nelle ipotesi in cui il la sentenza non
consenta di cogliere il ragionamento del giudice o contenga affermazioni tra loro inconciliabili.
Come ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914).
1.3.Nel caso di specie, la Corte distrettuale, in modo sintetico -e, indipendentemente dalla correttezza della decisione- ha spiegato le ragioni per le quali l’atto d’appello difettava di specificità, ritenendo che la parte vvolitiva fosseincerta perché si limitava alla richiesta di accoglimento delle conclusioni in esso formulate, demandando al giudice l’interpretazione delle domande contenute nell’atto di gravame.
2.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 24 Cost., per aver la Corte territoriale violato il principio di effettività
della tutela giurisdizionale adottando una decisione errata e priva di motivazione, senza chiarire se fosse applicabile l’art.342 c.p.c., come modificato dal D. Lgs n.83 del 22.6.2012, oppure la precedente formulazione ante riforma.
2.1. Il motivo è infondato,
2.2. La violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell’applicazione di una norma di legge, deve avvenire mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459; conf. Cass. n. 15879/2018; n. 3708/2014).
3.Con il terzo motivo di ricorso, si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c., in quanto la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata nel merito della causa.
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. La Corte d’appello non si è pronunciata nel merito della causa perché ha accolto l’eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità, che precludeva l’esame del del meritola causa.
4.Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c.; i ricorrenti ritengono che sia applicabile l’art. 342 c.p.c., nella formulazione antecedente alla modifica del D.Lgs n. 83 del 22.6.2012, essendo stato l’appello notificato il 14.7.2012. In ogni caso, l’atto d’appello non sarebbe affetto da carenza di specificità, nemmeno nel vigore della nuova disciplina, in quanto avrebbe indicato le ragioni idonee a confutare la decisione del giudice di primo
grado, non essendo richiesto dalla giurisprudenza di legittimità che esso contenga un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella impugnata.
4.1. Il motivo è fondato.
4.2. Alla fattispecie in esame non è applicabile la formulazione dell’art. 342 c.p.c., quale scaturente dalle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, conv. nella L. 7 agosto 2012, n. 134, perché destinate a trovare applicazione solo ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato ovvero di cui sia stata richiesta la notifica a far data dal 12 settembre 2012.
4.3.Nel caso di specie, l’atto d’appello è stato notificato il 14.7.2012.
4.3. Secondo l’orientamento di questa Corte che si era formato nel vigore dell’art.342 c.p.c., ante riforma, la specificità dei motivi d’appello esigeva che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata venissero contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, ragion per cui, alla parte volitiva dell’appello, doveva sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confutasse le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. 30 luglio 2001 n. 10401; Cass. S.U. 23 dicembre 2005 n. 28498).
L’onere della specificazione dei motivi di appello poteva avvenire anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò fosse idoneo a determinare una critica adeguata e specifica della decisione impugnata, consentendo al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.
Anche nella vigenza dell’art.342 c.p.c., successivo alle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, le Sezioni Unite hanno affermato che l’atto di appello non deve essere strutturato come una
sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione sicché la riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado non è di per sé indice di inammissibilità dell’appello, purché sia articolata in modo da evidenziare gli errori nella ricostruzione del fatto o nell’applicazione delle norme che si imputano alla sentenza di primo grado (Cass. N.13535/2018; Cass. S.U. n.27199/2017)
Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l’atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado; evidentemente, la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell’atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado, offrendo spunti per una decisione diversa.
4.4.Nel caso di specie, gli appellanti, che erano stati convenuti in giudizio perché fossero condannati all’eliminazione di una finestra di aerazione realizzata in corrispondenza del muro perimetrale- previo accertamento dell’occupazione di suolo di proprietà condominiale erano risultati soccombenti sia in relazione all’eccezione di difetto di legittimazione attiva dei singoli condomini, sia in relazione al merito della causa.
L’atto d’appello aveva censurato, riportandosi alle difese di primo grado, la sentenza di primo grado che aveva ritenuto sussistente la legittimazione ad agire dei singoli condomini, contestando la ratio decidendi ed offrendo al giudice d’appello una adeguata critica alla sentenza impugnata.
Gli appellanti aveva, altresì, lamentato l’erronea interpretazione delle risultanze della CTU, nella parte in cui aveva affermato che essi avevano effettuato un’apertura nel vano cantina, sostenendo di
essersi limitati ad asportare il terreno che aveva dato causa alle infiltrazioni; la critica aveva investivo la valutazione delle risultanze istruttorie anche in relazione al capo della sentenza che aveva rigettato la domanda riconvenzionale di rimborso delle spese sostenute per lo sbancamento del terreno e le migliorie.
Si trattava di critiche alla sentenza di primo grado che attingevano, in modo puntuale, la ricostruzione effettuata dal primo giudice e che, quanto alla parte volitiva, erano volte al rigetto della domanda degli attori, ragione per la quale nessun dubbio poteva avere il giudice d’appello in ordine all’interpretazione dell’atto di gravame.
5.La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.
P.Q.M.
accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione