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Specializzazioni mediche equipollenti: no risarcimento

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2254/2024, ha negato il diritto al risarcimento a un medico per la mancata retribuzione durante la scuola di specializzazione in Diabetologia. Il motivo risiede nel fatto che tale corso non era incluso negli elenchi delle direttive europee. La Corte ha chiarito che il concetto di ‘specializzazioni mediche equipollenti’ non è automatico e l’onere di dimostrare tale equivalenza spetta al medico che richiede il risarcimento, confermando un orientamento ormai consolidato.

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Pubblicato il 26 ottobre 2025 in Diritto Civile, Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Specializzazioni mediche equipollenti: la Cassazione chiarisce i limiti del risarcimento

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta nuovamente il tema del diritto al risarcimento per i medici specializzandi non remunerati, a causa del tardivo recepimento delle direttive europee da parte dello Stato italiano. La decisione si concentra sul concetto di specializzazioni mediche equipollenti, stabilendo criteri rigorosi per l’accesso al risarcimento e ponendo l’accento sull’onere della prova a carico del medico ricorrente.

I Fatti del Caso: La Richiesta di un Medico Specialista

Un medico, dopo aver frequentato la Scuola di specializzazione in Diabetologia e Medicina del Ricambio tra il 1987 e il 1990 presso un’importante università italiana, aveva agito in giudizio per ottenere un’adeguata remunerazione per il periodo di formazione. La sua richiesta si basava sull’inadempimento dello Stato italiano nel recepire tempestivamente le direttive comunitarie che imponevano una giusta retribuzione per i medici specializzandi.

In primo grado, il Tribunale aveva accolto la domanda del medico, condannando la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di oltre 20.000 euro. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva ribaltato la decisione, respingendo la richiesta. La motivazione principale della corte territoriale era che la specializzazione in Diabetologia non rientrava tra quelle specificamente elencate nelle direttive europee, il cui mancato recepimento dava diritto al risarcimento.

Il medico ha quindi presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la sua specializzazione dovesse essere considerata un’articolazione della scuola di Endocrinologia, quest’ultima invece inclusa negli elenchi comunitari, e quindi meritevole di tutela.

La Decisione sulle specializzazioni mediche equipollenti

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del medico, confermando la sentenza della Corte d’Appello. Gli Ermellini hanno ribadito un principio ormai consolidato nella loro giurisprudenza: il diritto al risarcimento spetta solo a coloro che hanno frequentato corsi di specializzazione medica comuni ad almeno due Stati membri dell’Unione Europea, come specificato negli elenchi allegati alle direttive.

La Corte ha precisato che l’eventuale ampliamento del novero delle specializzazioni mediche equipollenti era una facoltà, e non un obbligo, per gli Stati membri. Pertanto, il mancato inserimento di un corso specifico non costituisce un illecito comunitario e non genera automaticamente un diritto al risarcimento.

Le Motivazioni: L’Onere della Prova sull’Equipollenza

Il punto cruciale della motivazione della Corte risiede nella ripartizione dell’onere della prova. Se la mancata inclusione di un corso negli elenchi ufficiali è una questione di diritto, che il giudice può rilevare d’ufficio, l’eventuale equipollenza di tale corso a uno riconosciuto è una questione mista di fatto e di diritto.

Questo significa che spetta al medico che agisce in giudizio (l’attore) fornire prove concrete e specifiche per dimostrare che il suo percorso formativo era, nei fatti, equivalente a uno dei corsi riconosciuti a livello europeo. Non è sufficiente affermare una generica affinità tra le discipline. Il ricorrente deve allegare e provare circostanze di fatto che dimostrino tale equivalenza, e la controparte ha il diritto di contestarle.

Nel caso specifico, la Cassazione ha ritenuto infondate le argomentazioni del medico, poiché la giurisprudenza ha già escluso che la specializzazione in Diabetologia e Medicina del Ricambio possa essere considerata equipollente alle specializzazioni previste dalle normative europee di riferimento. Le specifiche evoluzioni didattiche dell’ateneo frequentato sono state giudicate irrilevanti rispetto al dato normativo e alla necessità di una prova rigorosa dell’equipollenza.

Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche

Questa ordinanza consolida un orientamento restrittivo in materia di risarcimento per i medici specializzandi. Le conclusioni che se ne possono trarre sono chiare:

1. Nessun Automatismo: Il diritto al risarcimento non è automatico per tutte le specializzazioni. È limitato a quelle espressamente previste dalle direttive UE dell’epoca.
2. Onere Probatorio: Il medico che ritiene il proprio corso equipollente a uno riconosciuto deve assumersi l’onere di dimostrarlo in modo dettagliato e documentato in giudizio.
3. Certezza del Diritto: La decisione rafforza la certezza del diritto, ancorando il risarcimento a criteri oggettivi (gli elenchi delle direttive) piuttosto che a interpretazioni estensive o analogiche, che potrebbero creare disparità di trattamento.

Un medico ha diritto al risarcimento per la mancata remunerazione durante la specializzazione se il suo corso non è espressamente elencato nelle direttive europee?
No, di base il diritto al risarcimento è previsto solo per i medici iscritti a corsi di specializzazione inclusi negli elenchi delle direttive europee. Per i corsi non inclusi, il diritto non sussiste, a meno che non se ne dimostri l’effettiva equipollenza con uno di quelli elencati.

A chi spetta l’onere di provare che una specializzazione medica è equipollente a quelle riconosciute a livello europeo?
L’onere della prova spetta interamente al medico che richiede il risarcimento. Deve essere lui a fornire in giudizio le prove specifiche e fattuali che dimostrino come il suo corso di studi sia equiparabile a uno di quelli riconosciuti dalle direttive comunitarie.

La specializzazione in Diabetologia e Medicina del Ricambio è considerata equipollente a quelle previste dalle direttive UE ai fini del risarcimento?
No, sulla base della giurisprudenza citata in questa ordinanza, la Corte di Cassazione ha escluso che la specializzazione in Diabetologia e Medicina del Ricambio possa essere considerata equipollente alle specializzazioni previste dalle normative eurounitarie rilevanti per il risarcimento.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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