Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2254 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 2254 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13892/2020 R.G. proposto da:
NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME , rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME
-ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore , domiciliata ope legis in INDIRIZZO, presso RAGIONE_SOCIALE che lo rappresenta e difende
Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato -Medici specializzandi -Tardivo recepimento direttive unionali -Specializzazioni ‘equipollenti’
R.G.N. 13892/2020
Ud. 10/01/2024 CC
-controricorrente –
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO ROMA n. 399/2020 depositata il 21/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 399/2020 del 21 gennaio 2020 la Corte d’appello di Roma, nella regolare costituzione RAGIONE_SOCIALE‘appellato NOME COGNOME, ha accolto l’appello proposto congiuntamente da PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 23851 del 23 novembre 2014.
NOME COGNOME aveva originariamente agito nei confronti degli appellanti per ottenere la condanna degli stessi a corrispondere le somme dovute, a titolo di adeguata remunerazione e per tardivo recepimento RAGIONE_SOCIALEe direttive eurounitarie in materia, deducendo di aver frequentato la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in Diabetologia e Medicina del RAGIONE_SOCIALE presso RAGIONE_SOCIALE tra il 1987 ed il 1990.
Il giudizio innanzi il Tribunale di Roma si era concluso con l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda nei confronti unicamente RAGIONE_SOCIALEa PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE – avendo il Tribunale dichiarato il difetto di legittimazione passiva degli altri Enti – e con la condanna alla corresponsione in favore di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALEa somma di € 20.142,00.
Proposto appello congiuntamente da tutti gli Enti originariamente convenuti, la Corte d’appello ha:
-dichiarato inammissibile per carenza di interesse il gravame di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, alla luce RAGIONE_SOCIALEa declaratoria di carenza di legittimazione passiva adottata dal giudice di prime cure;
-accolto il gravame di PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE, osservando, sulla base del principio RAGIONE_SOCIALEa ‘ragione più liquida’, che assumeva valenza dirimente il fatto che il corso di RAGIONE_SOCIALE seguito da NOME COGNOME non risultava compreso tra quelli elencati dalla normativa eurounitaria e negli elenchi di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe scuole di formazione.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma ricorre NOME COGNOME.
Resiste con controricorso la PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis .1, c.p.c.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo di ricorso NOME COGNOME deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe Direttive 363/75 e 363/75 nonché degli artt. 2 e 8, d.P.R. 22.10.1987.
Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione impugnata avrebbe erroneamente ritenuto la RAGIONE_SOCIALE in Diabetologia e
Medicina del RAGIONE_SOCIALE non compresa negli elenchi RAGIONE_SOCIALEe specializzazioni allegati alle Direttive eurounitarie.
Ciò in quanto la RAGIONE_SOCIALE in Diabetologia e Medicina del RAGIONE_SOCIALE costituirebbe -secondo le previsioni del d.P.R. 22 ottobre 1987 -una RAGIONE_SOCIALEe due articolazioni RAGIONE_SOCIALEa scuola di RAGIONE_SOCIALE in endocrinologia e malattie del RAGIONE_SOCIALE che ha sostituito la scuola di RAGIONE_SOCIALE in endocrinologia.
Ne consegue, conclude il ricorrente, che la RAGIONE_SOCIALE da esso seguita rientra nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in endocrinologia, contemplata negli elenchi di cui alla disciplina eurounitaria.
2. Il motivo è infondato.
Giova premettere che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento RAGIONE_SOCIALEa direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spettante in favore di soggetti iscritti a corsi di RAGIONE_SOCIALE postula che questi ultimi abbiano frequentato un corso di RAGIONE_SOCIALE medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 75/362/Cee (Cass. Sez. U – Sentenza n. 20278 del 23/06/2022 e la successiva Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 12677 del 10/05/2023).
Deve invece essere escluso il diritto al risarcimento in favore di coloro che abbiano frequentato corsi di RAGIONE_SOCIALE non comuni ad almeno due Stati RAGIONE_SOCIALE‘UE in base agli elenchi di dette direttive, non potendosi ravvisare in tal caso un illecito comunitario nel mancato ampliamento del novero RAGIONE_SOCIALEe specializzazioni equipollenti, il quale costituiva una facoltà per gli Stati membri e non già un obbligo imposto dalla normativa comunitaria (Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 20303 del 26/07/2019).
Questa Corte ha poi reiteratamente chiarito che in tema di diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento RAGIONE_SOCIALEa direttiva comunitaria n. 82/76/CEE (riassuntiva di precedenti direttive), in favore dei medici iscritti ai corsi di RAGIONE_SOCIALE negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, se, da un lato, la mancata inclusione del corso di RAGIONE_SOCIALE tra quelli espressamente previsti negli elenchi contenuti nelle direttive costituisce una questione di puro diritto, come tale sempre rilevabile dal giudice, anche di ufficio, indipendentemente dalle allegazioni in fatto RAGIONE_SOCIALEe parti, dall’altro lato, l’eventuale equipollenza del corso stesso ad altri corsi riconosciuti in almeno due stati membri costituisce una questione mista, di fatto e di diritto, che deve essere valutata anche in base alle specifiche allegazioni RAGIONE_SOCIALEa parte attrice in ordine alle circostanze di fatto da cui emerga tale equipollenza, nonché alle relative contestazioni RAGIONE_SOCIALEa controparte e, ove necessario, con riguardo alla sufficienza RAGIONE_SOCIALEe prove che la parte attrice deve fornire in merito all’equipollenza stessa (Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 18736 del 03/07/2023).
In particolare, in ordine al profilo RAGIONE_SOCIALEa equipollenza del corso frequentato con quelli previsti in almeno due stati membri, risulta consolidato il principio per cui tale profilo viene ad integrare un fatto costitutivo RAGIONE_SOCIALEa domanda la cui prova costituisce oggetto di un onere che grava sull’attore (Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 14404 del 24/05/2023; Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 25363 del 25/08/2022).
Operato tale sintetico inquadramento, si deve rilevare che l’infondatezza del motivo di ricorso discende dal fatto che il giudice di merito, nell’escludere nella specie che la RAGIONE_SOCIALE in Diabetologia e medicina del RAGIONE_SOCIALE potesse essere ricondotto ai corsi contemplati negli appositi elenchi di riconoscimento si è pienamente conformato all’orientamento di questa Corte che ha espressamente
escluso che la RAGIONE_SOCIALE in diabetologia e medicina del RAGIONE_SOCIALE potesse essere considerata equipollente alle specializzazioni di cui alle previsioni eurounitarie (Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 25414 del 26/08/2022, ma cfr. altresì le successive Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 33634 del 2022 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25388 del 2023).
Risultano quindi ininfluenti le diffuse argomentazioni del ricorso in ordine alla specifica evoluzione che avrebbe interessato l’assetto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, in quanto l’unico dato rilevante era (ed è) costituito dalla riconducibilità RAGIONE_SOCIALEa singola RAGIONE_SOCIALE -diretta o per ‘equipollenza’ alle specializzazioni individuate dalla disciplina applicabile.
Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Stante il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, va dato atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALEa “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater , nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1bis , ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell ‘adunanza camerale in data 10 gennaio