Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26311 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26311 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13624/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, NOME, elettivamente domiciliati in INDICOGNOME, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDICOGNOME, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO PERUGIA n. 411/2022 depositato il 16/01/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La domanda di equa riparazione concerne la durata non ragionevole di un processo di equa riparazione («COGNOME su COGNOME»). Il processo presupposto concerne a sua volta la durata non ragionevole di un giudizio amministrativo e si conclude il 21/06/2016, riconoscendo € 3.500 di equo indennizzo a ciascun ricorrente. Il 19/04/2019 è avviato il giudizio di ottemperanza, che si conclude il 9/6/2020. La p.a. e poi il commissario ad acta rimangono inerti. Il 5/2/2021 è proposto reclamo ex art. 111 co. 6 c.p.a., accolto il 13/9/2021 con ordine al commissario di adempiere. Tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre del 2021, il RAGIONE_SOCIALE provvede a pagare. Nel frattempo, nel 2017 è accolta una domanda di equo indennizzo per l’irragionevole durata RAGIONE_SOCIALEa fase di cognizione di tale processo (di 5 o 6 anni a seconda dei ricorrenti con importi rispettivamente di € 1.200 e 1.440). L’attuale processo ha ad oggetto l’irragionevole durata RAGIONE_SOCIALEa fase esecutiva, il cui protrarsi complessivo è calcolato dai ricorrenti dal 19/04/2019 (inizio del processo di ottemperanza) al 13/9/2021 (data RAGIONE_SOCIALE‘ordine al commissario di adempiere in seno a reclamo ex art. 111 co. 6 c.p.a.)
(circa 2 anni e 5 mesi). In sede monocratica e poi di opposizione, la Corte di appello determina l’irragionevole durata indennizzabile in 1 anno, poiché detrae lo spatium adimplendi di 6 mesi e 5 giorni.
Ricorrono le parti private con un motivo, illustrato da memoria. Resiste il RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -L’unico motivo censura che dall’entità RAGIONE_SOCIALEa durata irragionevole RAGIONE_SOCIALEa fase esecutiva sia stato scomputato lo spatium adimplendi di 6 mesi e 5 giorni. Si argomenta essenzialmente in questi termini: «Con l’introduzione nella legge n. 89/2001 RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 sexies, infatti, il legislatore ha stabilito che, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, l’avvio di qualunque tipo di procedura coattiva per l’esecuzione di condanne al pagamento di indennizzi accordati ex lege COGNOME è differito di sei mesi, sul presupposto che ‘ l’amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi ‘ dalla ricezione RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni previste. In tal modo, il c.d. spatium adimplendi , che la giurisprudenza nazionale, in coerenza con quella europea, aveva già riconosciuto allo RAGIONE_SOCIALE per eseguire il pagamento degli indennizzi, è stato recepito e fatto oggetto di un’espressa disposizione, con la parallela istituzione RAGIONE_SOCIALEa preclusione per il creditore ex lege COGNOME RAGIONE_SOCIALEa possibilità di avviare l’azione esecutiva subito dopo la decisione definitiva di merito. Anche nel caso, gli odierni istanti, prima di poter avviare la fase esecutiva, hanno dovuto previamente inviare la prescritta dichiarazione ed attendere il decorso di sei mesi (v. all. 4). In questo mutato contesto, è di tutta evidenza che lo spatium adimplendi non può più incidere riduttivamente sulla durata RAGIONE_SOCIALEa procedura esecutiva, in quanto viene ora temporalmente a situarsi e a consumarsi per intero a monte RAGIONE_SOCIALEa stessa e quindi, è ‘scontato’ a carico del creditore COGNOME al di fuori RAGIONE_SOCIALEa procedura esecutiva. Diversamente ritenendo, del resto, si avrebbe che il creditore COGNOME, dopo essersi visto precludere inutilmente per sei mesi l’avvio RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione, si troverebbe a
subire pure il pregiudizio di non essere indennizzato o indennizzato per intero (anche) per la durata RAGIONE_SOCIALEa fase esecutiva che poi ha dovuto comunque avviare». Punto ribadito in memoria con aggiunta del riferimento a Cass. 18577/2022: le molteplici fasi del giudizio d’ottemperanza formano un unicum. Si chiedono € 800 per due anni. Si deduce violazione degli artt. 2 e 2-bis co. 1 e 1-bis l. 89/01, 6 para. 1 Cedu, 111 co. 2 e 117 co. 1 Cost.
2. – Il ricorso è accolto.
Si dà così continuità tra le altre a Cass. 3023/2024. Nel grado di merito, la realizzazione del diritto all’equa riparazione passa per una sequenza procedimentale unitaria, articolata in due fasi (di cognizione e di esecuzione). Tale struttura, rigida nel suo dover rispettare complessivamente il termine ragionevole di un anno, è connotata invece da flessibilità temporale nel suo snodo di passaggio dalla prima alla seconda fase, poiché non è necessario che la fase esecutiva inizi entro un determinato lasso di tempo (in particolare: di sei mesi) dalla definizione RAGIONE_SOCIALEa fase di cognizione. D’altra parte, fa da contrappeso a tale flessibilità la circostanza che il lasso di tempo intercorrente tra la definitività RAGIONE_SOCIALEa fase di cognizione e l’inizio RAGIONE_SOCIALEa fase ese cutiva non è computato nella durata RAGIONE_SOCIALEa sequenza cognitivo-esecutiva, poiché non è tempo del processo (così si è assestata la giurisprudenza di legittimità sulla base di Cass. SU 19883/2019: cfr. ad esempio Cass. 33764/2022).
La fase esecutiva può essere costituita indifferentemente dall’espropriazione forzata oppure dal giudizio di ottemperanza, ma solo nel primo caso il creditore è tenuto a rispettare il termine dilatorio ex art. 14 d.l. 669/1996 conv. in l. 30/1997, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo, prima di dare impulso all’esecuzione (cfr. Cass. 10182/2022, tra le altre). Ove la durata di tale sequenza cognitivo-esecutiva ecceda il termine ragionevole di un anno (al netto, come detto, RAGIONE_SOCIALE‘intervallo tra le du e fasi) e superi pure il limite minimo di non ragionevole durata indennizzabile (sei
mesi), entro il termine di ex art. 4 l. 89/2001 (sei mesi, decorrenti dalla definitività RAGIONE_SOCIALEa fase esecutiva) si può agire in giudizio per l’equo indennizzo ex l. 89/2001 per la non ragionevole durata del processo presupposto ex l. 89/2001.
Ne segue che è da accogliere la censura a fondamento del ricorso. Il c.d. spatium adimplendi (concesso alla p.a.) di mesi 6 e giorni 5 non è da detrarre come lasso di durata ragionevole dalla durata del processo presupposto ex l. 89/2001 ai fini del computo RAGIONE_SOCIALE‘equo indennizzo.
3. -Si dà continuità (tra le altre) a Cass. 3023/2024 nel seguente altro senso: nel promuovere il giudizio di rinvio si provvederà altresì a sanare il vizio RAGIONE_SOCIALEa mancata partecipazione al giudizio del RAGIONE_SOCIALE in relazione alla fase di ottemperanza del processo presupposto, riassumendo la causa anche nei suoi confronti. A tal fine è da applicare l’art. 4 l. 260/1958, così come interpretato da Cass. SU 8516/2012, secondo cui esso copre anche l’ipotesi in cui l’errore d’identificazione (RAGIONE_SOCIALEa persona alla quale l’atto introduttivo del giudizio è da notificare) riguardi «distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE» (nel caso attuale: i due RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE). Peraltro, le Sezioni Unite hanno limitato l’operatività RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 l. 260/1958, quanto agli effetti, al solo profilo RAGIONE_SOCIALEa rimessione in termini (quindi ai commi terzo e quarto, con esclusione del secondo, che dispone la preclusione RAGIONE_SOCIALE‘eccepibilità RAGIONE_SOCIALE‘e rrore). Il che significa, con le parole RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite, che è esclusa «ogni possibilità di ‘stabilizzazione’ nei confronti del reale destinatario degli effetti» degli atti giudiziari notificati in precedenza all’altro soggetto.
In un caso analogo al caso attuale, di questo principio si è avvalsa Cass. 8049/2019, che si è pronunciata appunto per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 l. 260/1958 in un processo ex l. 89/2001 ove era stato notificato al RAGIONE_SOCIALE il ricorso da not ificare invece al
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE). In sostanza, si è disposto che sia da chiamare in causa il RAGIONE_SOCIALE legittimato, con rimessione in termini. Infatti, per garanzia costituzionale del contraddittorio (art. 24 co. 2 Cost.), la circostanza del patrocinio comune (ad opera RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE) con il RAGIONE_SOCIALE già presente in giudizio non può essere di ostacolo al recupero di poteri difensivi in capo all’altro RAGIONE_SOCIALE chiamato in causa solo successivamente.
Cass. 33764/2022 ha poi provveduto ad applicare l’art. 4 cit. al caso identico a quello attuale, accogliendo un motivo in cui era stato censurato il difetto di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE in relazione all’irragionevole durata del g iudizio di ottemperanza. Infatti, dal carattere funzionalmente unitario RAGIONE_SOCIALEa sequenza cognitivoesecutiva (che realizza il diritto all’equa riparazione) non deriva che il RAGIONE_SOCIALE si debba fare carico RAGIONE_SOCIALEa responsabilità indennitaria per la durata non ragionevole del processo svoltosi dinanzi agli organi RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE amministrativa, cosicché è da chiamare in causa il RAGIONE_SOCIALE. Infatti, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascuna RAGIONE_SOCIALEe due fasi, il giudice determinerà distintamente l’importo gravante su ciascuna RAGIONE_SOCIALEe due amministrazioni, in relazione all’entità del ritardo imputabile rispettivamente al giudice ordinario e al giudice amministrativo (così, sempre Cass. 33764/2022, seguita poi da Cass. 21710/2023 e da Cass. 17982/2024).
In sostanza, quando il processo ex l. 89/2001 presupposto si è articolato anche in una fase di ottemperanza, devono partecipare al processo entrambi i RAGIONE_SOCIALE: quello RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (legittimato passivo per la fase di cognizione) e quello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (legittimato passivo per la fase di ottemperanza), pur attraverso la comune difesa ad opera RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE.
In tutti questi casi la questione era stata portata all’attenzione di questa Corte attraverso un motivo di ricorso. Successivamente, il
collegio giudicante all’udienza pubblica del 9 gennaio 2024 ha ritenuto di dover rilevare d’ufficio tale vizio (relativo alla mancata partecipazione al processo del RAGIONE_SOCIALE con riguardo alla fase di ottemperanza), trattandosi appunto di un difetto di legittimazione (passiva), che in quanto tale è rilevabile d’ufficio (cfr. Cass. n. 3023/2024).
In continuità con tale ultimo indirizzo, si dispone che al giudizio di rinvio sia chiamato a partecipare anche il RAGIONE_SOCIALE, con gli effetti già indicati.
4. – In sintesi, la Corte dispone che al giudizio di rinvio sia chiamato a partecipare anche il RAGIONE_SOCIALE , accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, rinvia la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte dispone che al giudizio di rinvio sia chiamato a partecipare anche il RAGIONE_SOCIALE, accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, rinvia la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10/09/2024.