Sovraindebitamento e Trasparenza Bancaria: L’Importanza della Documentazione Completa
L’accesso alle procedure di sovraindebitamento rappresenta un’ancora di salvezza per chi si trova in una situazione debitoria insostenibile. Tuttavia, questo percorso richiede un requisito fondamentale: la massima trasparenza. Un’ordinanza del Tribunale di Torino chiarisce come l’omissione di informazioni finanziarie, anche se parziale, possa bloccare l’iter, rendendo necessaria un’integrazione documentale per provare la reale condizione di difficoltà. Analizziamo questo provvedimento per capire perché la completezza dei dati è cruciale.
Il Caso in Esame: Un Conto Corrente che non Torna
Nel caso specifico, un debitore aveva presentato un ricorso per accedere alla procedura di composizione della crisi. Nella documentazione iniziale, veniva menzionato un unico conto corrente. Tuttavia, il giudice ha notato un’anomalia: lo stipendio non veniva accreditato direttamente su quel conto, ma arrivava tramite giroconti. Questo dettaglio ha fatto sorgere il sospetto dell’esistenza di un altro rapporto bancario, non dichiarato, sul quale il reddito veniva effettivamente versato.
La Prova del Sovraindebitamento e la Richiesta del Giudice
La condizione di sovraindebitamento non si presume, ma deve essere rigorosamente provata. Per questo motivo, il giudice ha ritenuto indispensabile fare piena luce sulla situazione patrimoniale e finanziaria del ricorrente.
L’ordinanza ha quindi imposto al debitore di:
1. Dichiarare tutti i rapporti bancari intrattenuti negli ultimi cinque anni.
2. Indicare e provare su quale conto corrente venisse accreditato lo stipendio.
3. Produrre l’estratto conto completo di tale rapporto.
Queste informazioni sono state considerate essenziali non solo per verificare lo stato di insolvenza, ma anche per valutare la capacità futura del debitore di distribuire un qualche attivo ai creditori, elemento prognostico fondamentale nella procedura.
Il Ruolo dell’OCC e l’Aggiornamento della Relazione
Il provvedimento ha coinvolto anche l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Il giudice ha ordinato all’OCC di integrare la propria relazione alla luce della nuova documentazione che il debitore avrebbe fornito. In base all’art. 269 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), la relazione aggiornata dovrà specificare con precisione:
– Le cause dell’indebitamento.
– La diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le proprie obbligazioni.
– L’attestazione che sia possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori.
Inoltre, per garantire una migliore consultabilità degli atti, è stato disposto che gli allegati alla relazione fossero depositati come documenti separati e non in un unico file.
Le Motivazioni dell’Ordinanza
La decisione del giudice si fonda sulla necessità imprescindibile di una base informativa completa e veritiera per valutare una domanda di accesso a una procedura di sovraindebitamento. Senza una chiara visione di tutti i flussi finanziari del debitore, inclusi quelli relativi all’accredito del principale reddito, è impossibile per il tribunale e per l’OCC svolgere le proprie funzioni di verifica. La trasparenza non è un’opzione, ma un presupposto fondamentale per la concessione del beneficio dell’esdebitazione. L’ordinanza mira a correggere una carenza istruttoria che pregiudicherebbe l’intero procedimento.
Conclusioni
Questo provvedimento del Tribunale di Torino funge da monito per chiunque intenda avvalersi delle leggi sul sovraindebitamento. La strada per uscire dai debiti passa obbligatoriamente per una totale onestà e completezza documentale. Nascondere o omettere l’esistenza di conti correnti o altre fonti di reddito non solo è controproducente, ma può portare al rigetto della domanda. La collaborazione piena e trasparente con il giudice e con l’OCC è la prima, indispensabile, mossa per poter sperare di risolvere la propria crisi finanziaria.
Perché il giudice ha richiesto la documentazione di altri conti correnti?
Poiché le modalità di accredito dello stipendio (tramite giroconti) facevano ragionevolmente presumere l’esistenza di un ulteriore conto corrente non dichiarato dal debitore, informazione essenziale per una corretta valutazione della sua situazione finanziaria complessiva.
Qual è il ruolo dell’OCC in questa fase della procedura di sovraindebitamento?
L’OCC deve integrare la sua relazione iniziale con le nuove informazioni fornite dal debitore. La relazione aggiornata deve analizzare le cause del debito, la diligenza del debitore e attestare la possibilità di soddisfare, anche in parte, i creditori, come previsto dall’art. 269 CCII.
Cosa si intende per ‘prova della condizione di sovraindebitamento’?
Significa che il debitore deve dimostrare con prove documentali, come estratti conto completi e dichiarazioni veritiere, di trovarsi in uno stato di squilibrio finanziario tale da non poter far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Testo del provvedimento
ORDINANZA TRIBUNALE DI TORINO – N. R.G. 1 2025 DEL 11 02 2025
TRIBUNALE DI TORINO
-SEZIONE SESTA CIVILE-
Il Giudice designato all’istruttoria rilevato che nel ricorso e nella relazione si menziona un unico conto corrente intestato alla debitrice (Iban IT02D0357601601010004262140 presso la succursale italiana del
, su cui non appare accreditato direttamente lo stipendio, risultando invece giroconti dello stipendio, potendoesene desumere l’esistenza di ulteriore conto o rapporto dotato di IBAN;
ritenuto necessario che la parte dichiari quali rapporti bancari ha in essere o ha avuto negli ultimi 5 anni, nonché che alleghi e provi su quale rapporto viene accreditato lo stipendio, nonché produca estratto conto di tale conto e comunque della (risultante dal doc. 23 allegato alla relazione);
ritenuto necessario, trattandosi di dati che attengono sia alla prova della condizione di sovraindebitamento e alla possibilità prognostica di distribuire attivo ai creditori, che all’esito delle integrazioni, l’OCC integri la propria relazione aggiornandola quanto al contenuto prescritto dall’art. 269 CCII (indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata del debitore nell’assumere le obbligazioni e attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori);
ritenuto altresì necessario che l’OCC produca gli allegati alla propria relazione in documenti separati e non in unico documento onde consentirne la consultazione;
ASSEGNA
alla parte ricorrente termine di venti giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito di quanto sopra indicato;
all’OCC, all’esito dell’integrazione da parte della ricorrente, termine di ulteriori 20 giorni per il deposito di integrazione alla relazione, nonché per il deposito dei documenti allegati alla stessa separati;
FISSA
udienza per la verifica al 4 aprile 2025 alle ore 10.30 in aula INDIRIZZO (primo piano, ingresso INDIRIZZO).
Si comunichi alla ricorrente e all’OCC.
Il Giudice (dott.ssa NOME COGNOME