Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4521 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4521 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 7269-2025 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, difesa dall ‘ AVV_NOTAIO COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – avverso il DECRETO N. 6/2025 del TRIBUNALE DI TREVISO depositato il 15/1/2025;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 29/1/2026;
FATTI DI CAUSA
1.1. Il giudice delegato del tribunale di Treviso, con decreto del 10/12/2015, ha omologato l ‘ accordo di composizione
della crisi da sovraindebitamento proposto, in data 19/3/2015, dall ‘ RAGIONE_SOCIALE
1.2. La RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, la Banca RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE (ora BFF RAGIONE_SOCIALE s.p.a.) e la Banca Sistema s.p.a. hanno proposto reclamo.
1.3. Il tribunale, con decreto del 12/5/2016, ha accolto i reclami proposti ed ha, quindi, dichiarato l ‘ inammissibilità della proposta di accordo presentata dall ‘ RAGIONE_SOCIALE a norma dell ‘ art. 7 della l. n. 3/2012 sul rilievo che la relativa disciplina non è applicabile ai soggetti per i quali è prevista un ‘ autonoma procedura di risanamento o di liquidazione (artt. 6 e 7, lett. a, della l. n. 3 cit.).
1.4. Questa Corte, tuttavia, con la sentenza n. 30814/2023, ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell ‘ RAGIONE_SOCIALE, secondo cui le doglianze in merito alla sussistenza del requisito soggettivo per l ‘ accesso alla procedura dovevano essere necessariamente dedotte con il reclamo, ed ha, quindi, cassato il decreto impugnato, rinviando la causa al tribunale di Treviso affinché lo stesso, preclusa ogni contestazione sulla legittimazione dell ‘ RAGIONE_SOCIALE ad avvalersi della procedura in parola, procedesse ad esaminare gli altri motivi di reclamo che erano stati a suo tempo proposti.
1.5. L ‘ RAGIONE_SOCIALE ha riassunto il giudizio di reclamo.
1.6. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito al ricorso in riassunzione, deducendo la nullità del procedimento sul rilievo che l ‘ RAGIONE_SOCIALE istante aveva depositato la modifica della proposta solo il 6/7/2015, e, dunque, dopo l ‘ inizio delle operazioni di voto (8/6/2015), e che la documentazione relativa all ‘ ipoteca giudiziale iscritta dalla creditrice RAGIONE_SOCIALE era stata
depositata solo il 6/7/2015, e cioè dopo che la maggioranza dei creditori aveva espresso il voto contrario.
1.7. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto dalla RAGIONE_SOCIALE.
1.8. Il tribunale, in particolare, ha, per quanto ancora importa, ritenuto che: – l ‘ art. 11, comma 1, della l. n. 3 cit. legittima esplicitamente le modifiche della proposta alla sola condizione che, fino a dieci giorni prima dell ‘ udienza ex art. 10, comma 1, della l. n. 3 cit., i creditori possano far pervenire le dichiarazioni di consenso alla proposta così come eventualmente modificata; – nel caso in esame, l ‘ udienza si è svolta in data 24/9/2015, sicché i parametri temporali legalmente rilevanti sono pienamente compatibili con la tempistica di deposito della modifica da parte dell ‘ RAGIONE_SOCIALE; – il giudice delegato, infatti, a fronte della presentazione della modifica in discorso, ha, con decreto del 6/7/2015, revocato il decreto del 20/5/2015, che aveva fissato, per il 16/7/2015, l ‘ udienza ex art. 10, comma 1, l. n. 3 cit., e, in applicazione dell ‘ art. 11, comma 1, della l. n. 3 cit., ha statuito che ‘ il termine per la formulazione delle dichiarazioni di consenso da parte dei creditori, in relazione alla proposta così modificata, fosse di almeno 10 giorni prima dell ‘ udienza del 24.9.15, fissata col decreto medesimo ‘; – il termine per far pervenire ‘ le dichiarazioni di consenso sulla proposta modificata ‘ è stato, dunque, ‘ legittimamente individuato ‘ nel giorno 14/9/2015 , per cui ‘ non è ravvisabile alcuna tardività nel deposito della modifica ‘; – anche il deposito della documentazione dovuta nel quadro dell ‘ applicazione dell ‘ art. 7, comma 2, lett. d, della l. n. 3 cit., alla luce della data di fissazione dell ‘ udienza ex art. 10, comma 1, l. n. 3 cit., non è stato tardivo; – l ‘ obbligo di assicurare la completa ricostruzione della situazione economica e patrimoniale, in funzione della
consapevole manifestazione di consenso da parte dei creditori, in relazione alla tempistica fissata per l ‘ espressione del voto sulla proposta modificata, è stato, pertanto, tempestivamente adempiuto.
1.9. La RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato in data 17/3/2025, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto del tribunale.
1.10. L ‘ RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso nel quale ha, tra l ‘ altro, chiesto di condannare la ricorrente al risarcimento dei danni a norma dell ‘ art. 96, comma 3°, c.p.c., da determinarsi in via equitativa.
1.11. Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 7, comma 2, lett. a) della l. n. 3/2012, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato il reclamo che la stessa aveva proposto avverso l ‘ omologazione dell ‘ accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto dall ‘ RAGIONE_SOCIALE, omettendo, tuttavia, di considerare che: – innanzitutto, ove si consentisse a soggetti, come l ‘ RAGIONE_SOCIALE in questione, per i quali il legislatore ha previsto una speciale procedura di definizione della situazione di insolvenza, di scegliere se ricorrere a tale procedura speciale oppure a quella prevista dalla l. n. 3/2012, ci si troverebbe con tutta evidenza in presenza di un ‘ illegittima differenziazione di disciplina con riferimento ai soggetti che versano in un identico stato di insolvenza; – da un lato, infatti, vi sarebbero soggetti, come l ‘ RAGIONE_SOCIALE, che avrebbero la possibilità di scegliere a quale procedura ricorrere e, dall ‘ altro, invece, soggetti per i quali è prevista una sola procedura concorsuale, come gli imprenditori muniti dei requisiti dimensionali di cui all ‘ art. 1 l.fall., che non
avrebbero alcuna possibilità di scelta; – in secondo luogo, la speciale procedura liquidatoria prevista per gli I.P.A.B. prevede, ai fini del soddisfacimento dei creditori, la liquidazione dell ‘ intero patrimonio, mentre quella di cui alla l. n. 3 cit. consente all ‘ ente, come nel caso in esame, la conservazione di una parte rilevante del proprio patrimonio, tanto più a fronte dell ‘ apporto della somma di € . 2.500.000 da parte della Regione Veneto, e cioè un importo inferiore rispetto a quello che verrebbe realizzato nell ‘ ipotesi di alienazione dell ‘ intero compendio immobiliare; – il conflitto tra creditori e debitore, proprio in quanto viene risolto in favore di quest ‘ ultimo, risulta, dunque, a seguito dell ‘ accesso dell ‘ RAGIONE_SOCIALE alla procedura prevista dalla l. n. 3 cit., il frutto di un bilanciamento di interessi non conforme ai principi costituzionali.
2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 7, comma 2, lett. a) della l. n. 3/2012, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato il reclamo che la stessa aveva proposto avverso l ‘ omologazione dell ‘ accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto dall ‘ RAGIONE_SOCIALE, omettendo, tuttavia, di considerare che ‘ la lettura data dal RAGIONE_SOCIALE dell ‘ art. 7 comma 2^ L. n. 3/12 si pone in contrasto con l ‘ art. 117 Cost. ‘ ; – la l.r. Veneto n. 43/2012, prevede, infatti, all ‘ art. 9, che, nel caso in cui un I.P.A.B. si trovi in una situazione di grave dissesto economico, la giunta regionale ha l ‘ obbligo di procedere, anche d ‘ ufficio, alla relativa messa in liquidazione; a fronte di una normativa, come quella regionale in esame, che espressamente dispone l ‘ obbligo di avviare una speciale procedura liquidatoria e contestualmente vieta la prosecuzione dell ‘ attività da parte dell ‘ RAGIONE_SOCIALE. e di una competenza esclusiva regionale in materia, è, dunque, evidente che la normativa
statale di cui alla l. n. 3 cit., ove interpretata nel senso di consentire una difforme risoluzione della situazione di dissesto, consentendo la continuazione della relativa attività, si porrebbe in contrasto diretto con l ‘ art. 9 della l.r. cit. e, dunque, con l ‘ art. 117 Cost., nella parte in cui demanda alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni la materia in questione.
2.3. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.
2.4. Le censure ivi esposte, infatti, direttamente o indirettamente, investono la questione della legittimazione dell ‘ RAGIONE_SOCIALE ad avvalersi della procedura di accordo di composizione della crisi prevista dall ‘ art. 7 della l. n. 3/2012.
2.5. Si tratta, tuttavia, di una questione il cui esame era precluso al tribunale: il quale, in effetti, non si è pronunciato sulla stessa.
2.6. Questa Corte, invero, con la sentenza n. 30814 del 2023, pronunciandosi sul ricorso dell ‘ RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto con il quale il tribunale di Treviso aveva dichiarato l ‘ inammissibilità della proposta di accordo di composizione della crisi formulata dallo stesso a norma dell ‘ art. 7 della l. n. 3/2012 proprio sul rilievo che ‘ l ‘ ente pubblico non rientrava tout court nella categoria degli imprenditori non fallibili, formata dai soggetti non aventi i limiti dimensionali ex art. 1 l.fall. e per i quali non era prevista una diversa disciplina per la regolamentazione o il risanamento della crisi ‘, ha, sul punto, rilevato che: – nessun reclamo ex art. 10, comma 6, della l. n. 3/2012 era stato presentato ‘ al fine di contestare la configurabilità, in capo all ‘ RAGIONE_SOCIALE, del requisito soggettivo di cui all ‘ art. 7 della legge predetta ‘ ; – il tribunale, anziché rilevare l ‘ insussistenza di tale requisito e negare l ‘ ammissibilità della proposta, ‘ avrebbe dovuto ‘,
pertanto, ‘ rilevare, d ‘ ufficio (stante la corrispondente preclusione verificatasi), la tardività del motivo di reclamo ex art. 12, comma 2, della medesima legge, relativo all ‘ asserita insussistenza, in capo all ‘ RAGIONE_SOCIALE suddetto, del requisito soggettivo per l ‘ accesso alla procedura di composizione della crisi, dichiarandolo, in parte qua, inammissibile …’ ; ed, in forza di tali rilievi, ha accolto il ricorso all ‘ epoca proposto dall ‘ RAGIONE_SOCIALE e, per l ‘ effetto, cassato il decreto impugnato, rinviando la causa al tribunale di Treviso affinché lo stesso, ‘ definitivamente preclusa in quella sede ogni contestazione sulla legittimazione dell ‘ RAGIONE_SOCIALE predetto ad avvalersi della procedura di accordo di composizione della crisi ex art. 7 della legge n. 3 del 2012 ‘, procedesse (come, in effetti, è accaduto) all ‘ esame (soltanto) degli altri motivi di reclamo/opposizione non esaminati.
2.7. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando l ‘ omesso esame dell ‘ eccezione di nullità del procedimento, in relazione all ‘ art. 360 n. 4 c.p.c. in combinato disposto con l ‘ art. 112 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato il reclamo che la stessa aveva proposto avverso l ‘ omologazione dell ‘ accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto dall ‘ RAGIONE_SOCIALE, omettendo, tuttavia, di pronunciarsi sull ‘ eccezione di nullità e, in ogni caso, di dichiarare la nullità del procedimento promosso dall ‘ RAGIONE_SOCIALE, posto che: -il tribunale, a fronte dell ‘ iscrizione dell ‘ ipoteca da parte di RAGIONE_SOCIALE in data 13/5/2015, ha assegnato all ‘ RAGIONE_SOCIALE, con decreto del 20/5/2015 dichiaratamente pronunciato ‘ ex art. 9 co 3 ter L. 3/2012 ‘ , il termine perentorio di quindici giorni, e, dunque, fino al 4/6/2015, per il deposito della ‘ situazione patrimoniale aggiornata alla data di presentazione dell ‘ accordo ‘ ; – l ‘ RAGIONE_SOCIALE,
pertanto, entro tale termine, avrebbe dovuto depositare la documentazione attestante l ‘ iscrizione ipotecaria ed integrare la proposta di accordo sulla base dell ‘ ipoteca; – l ‘ RAGIONE_SOCIALE, invece, ha provveduto a tali adempimenti soltanto in data 6/7/2015; l ‘ integrazione/modifica della proposta è stata, peraltro, depositata successivamente all ‘ inizio delle operazioni di voto e addirittura alle manifestazione del dissenso da parte della maggioranza qualificata dei creditori ammessi al voto; – la modifica della proposta non è, tuttavia, ammissibile dopo l ‘ inizio delle operazioni di voto, che, nel procedimento di cui alla l. n. 3/2012, coincide con il momento in cui i creditori abbiano ricevuto la proposta dall ‘ OCC; – nel procedimento in esame, l ‘ inizio delle operazioni di voto dev ‘ essere individuato nella data dell ‘ 8/6/2015, che costituisce, dunque, il termine ultimo per la trasmissione della proposta ai creditori e, di conseguenza, il termine ultimo entro il quale l ‘ RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto modificare la proposta; – la modifica della proposta è stata, invece, tardivamente depositata solo in data 6/7/2015; – in data 3/7/2015, inoltre, i creditori rappresentanti oltre il 50% di quelli ammessi al voto avevano già manifestato il proprio dissenso alla proposta; – il tribunale, dunque, avrebbe dovuto dichiarare l ‘ inammissibilità della modifica della proposta e la tardività del deposito della documentazione comprovante l ‘ iscrizione dell ‘ ipoteca.
2.8. Il motivo è inammissibile. Non v ‘ è dubbio, in effetti, che: – l ‘ art. 9, comma 3 ter , della l. n. 3/2012 prevede che ‘ il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti ‘; – l ‘ art. 10, comma 1, della stessa l. n. 3 cit. dispone, a sua volta, che ‘ il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa
immediatamente con decreto l ‘ udienza, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all ‘articolo 11, comma 1, ai creditori … ‘; – i creditori, infine, ai sensi dell ‘art. 11, comma 1, ‘ fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all ‘ organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell ‘ udienza di cui all ‘ articolo 10, comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata ‘; – il giudice, dunque, una volta presentata la proposta di accordo, può concedere un termine perentorio per la presentazione (tra l ‘ altro) di una proposta integrativa; – se il giudice fissa il termine, che per espressa disposizione di legge è perentorio, l ‘ istante deve presentare, nel rispetto di tale termine, la proposta di modifica e la relativa documentazione; il giudice, (solo) se ritiene che la proposta, così come (eventualmente) integrata, soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9, fissa, poi, con decreto l ‘ udienza e dispone che ne sia data tempestiva comunicazione ai creditori; – i creditori, a loro volta, almeno dieci giorni prima dell ‘ udienza, fanno pervenire la dichiarazione del proprio consenso (ovvero, naturalmente, di dissenso) sulla proposta, così come eventualmente modificata, intendendosi, comunque, il loro silenzio come consenso (tacito) alla proposta così come agli stessi comunicata; – la tempestività della modifica della proposta e della relativa documentazione dipende, pertanto, non già, come ha ritenuto il tribunale, dal mero fatto che, a seguito della fissazione di una nuova udienza, i creditori hanno avuto la possibilità di esprimere, nel termine di dieci giorni prima della stessa, le proprie dichiarazioni di
consenso o meno alla proposta così come modificata: ma, prima ancora, dall ‘ osservanza, da parte del proponente, del termine perentorio di quindici giorni che il giudice delegato, con il decreto pronunciato ‘ ex art. 9 co 3 ter L. 3/2012 ‘ , gli aveva assegnato.
2.9. La ricorrente, tuttavia, nel censurare tale statuizione, non si è confrontata realmente con il decreto che ha impugnato: il quale, (così pronunciandosi sull ‘ eccezione di tardività sollevata dalla reclamante) ha, infatti, ritenuto che l ‘ RAGIONE_SOCIALE istante aveva tempestivamente provveduto a modificare la proposta di accordo e ad integrare la documentazione richiesta dall ‘ art. 7, comma 2, lett. d) della l. n. 3 cit. sul rilievo, rimasto del tutto incensurato, che: – il giudice delegato, a fronte della presentazione della modifica di accordo, aveva (legittimamente) revocato il decreto con il quale aveva già fissato per il 16/7/2015 l ‘ udienza prevista dall ‘ art. 10, comma 1, l. n. 3 cit., stabilendo, in applicazione dell ‘ art. 11, comma 1, della l. n. 3 cit., che il termine per la formulazione delle dichiarazioni di consenso da parte dei creditori, in relazione alla proposta così modificata, fosse di almeno dieci giorni prima dell ‘ udienza, fissata con il decreto medesimo, del 24/9/2015; il termine per far pervenire le dichiarazioni di consenso sulla proposta modificata, al pari del deposito della documentazione richiesta dall ‘ art. 7, comma 2, lett. d, della l. n. 3 cit., era stato, dunque, legittimamente fissato nel giorno 14/9/2015.
2.10. Ed è, invece, noto che: – nel ricorso per cassazione, l ‘ onere di specificità dei motivi, sancito dall ‘ art. 366 n. 4 c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., a pena d ‘ inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che
è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare (con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni) la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. SU n. 23745 del 2020); – il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 n. 3 c.p.c., dev’essere, dunque, dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art . 366 n. 4 c.p.c., non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione; – risulta, pertanto, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparati va con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnato (Cass. n. 24298 del 2016).
Il ricorso, per l ‘ inammissibilità di tutti suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile: e come tale dev ‘ essere dichiarato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Non esistono i presupposti per la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni a norma dell’art. 96, comma 3°, c.p.c..
La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in €. 7.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 29 gennaio 2026.
Il Presidente