Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22074 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22074 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11783/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE,
-ricorrenti-
contro
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME intimati-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 12/2023 depositata il 17/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.La Corte d’Appello di Bologna, con l’impugnata sentenza, ha rigettato il reclamo proposto da COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che, in accoglimento del ricorso proposto da COGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME aveva dichiarato l’apertura della liquidazione controllata del patrimonio di questi ultimi.
1.1 Rilevava la Corte: i) l’indebitamento di COGNOME NOME e COGNOME NOME, tra loro parenti, derivava in misura preponderante da obbligazioni assunte congiuntamente e, pertanto, risultava integrato il presupposto per la presentazione di un unico progetto di risoluzione della crisi, costituito dall’origine comune del sovraindebitamento; ii) anche a voler ritenere astrattamente competenti per ciascuno del debitori due Tribunali diversi (Bologna e Ferrara) la competenza risultava correttamente incardinata ai sensi dell’art. 66 , comma 4°, d.lvo 14/2019 ( di seguito indicato per brevità ‘ CCII’) essendo stato adito per primo il Tribunale di Bologna; iii) la meritevolezza o meno dell’indebitamento è irrilevante e comunque, per quanto concernente il debito maturato nei confronti dei ricorrenti per spese legali nel giudizio possessorio non vi era a carico di COGNOME NOME e COGNOME NOME condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., anzi i resistenti erano risultati vittoriosi nel giudizio di primo grado; iv) corrette e legittime erano le autorizzazioni all’uso delle autovetture per recarsi al lavoro e la determinazione della somma di € 1.500 mensili quale importo destinato al sostentamento di NOME NOME e della sua famiglia.
2 COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidandosi a cinque motivi, COGNOME NOME e COGNOME NOME sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 I mezzi di impugnazione possono di seguito così riassumersi; primo motivo: violazione degli artt. 2, comma 1°, lettere a), b) e c) e 66 CCII, in relazione all’art.360, comma 1° n.4, c.p.c.: si sostiene che il debitore COGNOME NOME, avendo accumulato solo debiti derivanti dalle quote di mutuo ipotecario e dalla parte di sua competenza delle spese legali relative al contenzioso con i ricorrenti, non versava in stato di sovraindebitamento inteso come squilibrio fra patrimonio attivo e situazione debitoria comportante uno stato di crisi o di insolvenza. I ricorrenti contestano il giudizio di prevalenza dell’indebitamento comune rispetto a quello esclusivo di COGNOME NOMECOGNOME
secondo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 27, comma 2°, CCII, in relazione all’art. 360, comma 1° n. 2 c.p.c. ; si sostiene che, non ricorrendo in capo al COGNOME NOME l’ipotesi di sovraindebitamento e non essendo le sue esposizioni debitorie prevalenti rispetto all’indebitamento complessivo di COGNOME NOME, era evidente che il ricorso di COGNOME NOME rientrava nella competenza esclusiva ed inderogabile del Tribunale di Ferrara nel cui circondario questi aveva residenza effettiva e centro di interessi;
terzo motivo: violazione degli artt. 66, 268, 269 e 270 CCII, in relazione all’art. 360, comma 1° n.4, c.p.c., per avere la Corte omesso di verificare il contenuto della relazione redatta dall’OCC che esponeva una valutazione sulla completezza e l’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustrava la situazione economica dalla quale erano emerse problematiche con le spese di soccombenza del contenzioso possessorio già pendente inter partes e definito con sentenza 14/5/2020 n.1257/2020 della Corte d’Appello di Bologna comportante addebiti complessivi per € 34.417,99 a seguito della quale NOME NOME aveva richiesto con successo nei mesi di
maggio e giugno ingenti finanziamenti per € 34.700 all’IBL, € 39.237 alla Compass ed € 10.000 alla Finsarda con evidente ricorso illegittimo al credito;
quarto motivo: violazione dell’art. 270, comma 1° lett. e), CCII, in relazione all’art. 360 comma 1° n. 4 c.p.c., per avere la Corte erroneamente confermato l’autorizzazione all’uso degli autoveicoli in assenza di gravi e specifiche ragioni in quanto i debitori ben potevano recarsi sul luogo di lavoro utilizzando mezzi pubblici;
quinto motivo: violazione degli artt. 270 CCII e 99 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1° n. 4 c.p.c.; si sostiene che la somma di € 1.500, ritenuta congrua dalla Corte per il mantenimento dello COGNOME e della sua famiglia, sarebbe stata determinata, in violazione del principio della domanda, dal momento che si era tenuto conto anche delle spese future, quantificate dall’OCC in € 500 mensili per la locazione di un immobile.
2 Il primo motivo è inammissibile.
2.1 La questione della condizione di sovraindebitamento in capo a COGNOME Daniele è nuova in quanto nei giudizi di merito risultano essere state discusse: a) la legittimazione congiunta dei debitori facenti parte della stessa famiglia a presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, b) la questione della competenza per territorio, c) l’applicazione della nuova normativa sulla meritevolezza, d) l’autorizzazione all’uso del veicolo e e) la determinazione delle somme riservate al mantenimento della famiglia.
2.2 L’art 66, comma 1°, CCII consente che « i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha una origine comune ».
La norma ricalca l’art. 7 bis della l. 3/2012, introdotto dall’art. 4 ter comma 1 lett. c) d.l. 137/2020 e rubricato ‘procedure e familiari ‘.
2.3 La disposizione, quindi, fermo restando il legame di parentela tra i proponenti, postula due requisiti, l’uno alternativo all’altro, per l’accesso ad una simile tipologia di procedura: la convivenza o la comunanza di origine del sovraindebitamento dei proponenti.
2.4 La Corte ha ritenuto sussistente il secondo presupposto avendo verificato, con accertamento in fatto insindacabile in questa sede se non nei ristretti limiti di cui all’art . 360, comma 1° n. 5, c.p.c. o per carenza di motivazione, che la parte preponderante dell’esposizione debitoria derivava dal contenzioso tra i ricorrenti e COGNOME NOME e COGNOME NOME e dal residuo del mutuo cointestato ai debitori. 3 Il secondo motivo è infondato.
3.1 Una volta riconosciuta la legittimità dell’attivazione della procedura familiare è stato correttamente adito il Tribunale di Bologna, ufficio nel cui circondario uno dei due debitori aveva il centro principale dei propri interessi.
4 Il terzo motivo è, parimenti, infondato in quanto, ai fini dell’ammissione del debitore alla procedura di liquidazione controllata sono irrilevanti le condotte serbate dai debitori ed ogni altra ragione che ha determinato la situazione di sovraindebitamento, posto che la liquidazione controllata non è, di per sé, un vantaggio per il richiedente, né ha carattere premiale per cui non può essere negata sulla base di circostanze soggettive riconducibili a presunta negligenza o imprudenza del debitore nella causazione del proprio sovraindebitamento: eventuali profili di mancanza di meritevolezza, ove sussistenti e rilevanti, saranno eventualmente valutati nella successiva fase dell’esdebitazione ai sensi dell’art . 280 CCII.
5 Il quarto motivo è inammissibile in quanto va a sindacare un tipico accertamento in fatto sulla sussistenza delle gravi e specifiche ragioni che legittimano l’uso temporaneo dei veicoli oggetto di liquidazione.
6 Anche il quinto motivo non supera il vaglio di ammissibilità in quanto la determinazione dell’ammontare delle somme da destinare al mantenimento del debitore e della sua famiglia ai sensi dell’art . 268, comma 4 lett. b), CCII è un apprezzamento rimesso alla competente autorità giudiziaria non censurabile in sede di legittimità mal deducendo vizi di violazione di legge.
In conclusione, il ricorso è infondato.
Nulla è da statuire sulle spese di giudizio non avendo le controparti svolto difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13 se dovuto.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2025.