Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 7175 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 7175 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 28630-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (studio RAGIONE_SOCIALE), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonchè contro
COMUNE DI RAGIONE_SOCIALE, GIUNTA COMUNALE DI RAGIONE_SOCIALE;
Oggetto
TSAP
COGNOMENZIOSO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/12/2023
CC
intimati –
avverso la sentenza n. 190/2022 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE
ACQUE PUBBLICHE, depositata il 11/10/2022.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il giudizio è stato promosso, nel giugno 2020, dalla società RAGIONE_SOCIALE (succeduta alla RAGIONE_SOCIALE nella titolarità RAGIONE_SOCIALE concessione di derivazione di acqua pubblica a scopo idroelettrico, rilasciata con decreto del 1998 dal Dirigente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE), dinanzi al Tribunale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, istituito presso la Corte d’appello di Firenze, nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, al fine di sentire annullare o disapplicare l’avviso di accertamento del 24.12.2019, con il quale era stato chiesto dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, quale RAGIONE_SOCIALE Ambito per la riscossione del sovracanone, con impegno a ripartire il gettito tra i Comuni RAGIONE_SOCIALE in base agli accordi intercorsi, il pagamento di complessivi € 3.544,00 (di cui € 2.682,68, a titolo di sovracanoni, giusta decreto dell’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE del 22 novembre 2013, con il quale si era determ inato il sovracanone per gli RAGIONE_SOCIALE per il biennio 1° gennaio 2014 -31 dicembre 2015 con liquidazione RAGIONE_SOCIALE misura per ogni Kilowatt di potenza nominale media concessa, oltre interessi e sanzioni) per sovracanone rivierasco, relativo all’anno 20 14, ai sensi dell’art.53 r.d. 1775/1933, con domande di restituzione RAGIONE_SOCIALE predetta somma, pagata dalla ricorrente al fine di evitare l’esecuzione forzata, con riserva di ripetizione.
il Tribunale RAGIONE_SOCIALE, dichiarata la carenza di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, nella contumacia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la carenza di titolarità passiva del rapporto del RAGIONE_SOCIALE, aveva accolto la domanda, dichiarando illegittimo l’avviso d accertamento (in difetto di prova di atto imperio che avesse fissato la misura dell’ulteriore canone annuo a favore dei Comuni RAGIONE_SOCIALE, a carico del concessionario), condannando la RAGIONE_SOCIALE alla restituzione di quanto percepito dalla società privata
Il Tribunale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 190/2022 ha riformato la decisione di primo grado, del maggio 2021.
I giudici del Tribunale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in accoglimento del primo motivo di gravame RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (con il quale si denunciava violazione e falsa applicazione di legge, evidenziandosi che si trattava di una prestazione patrimoniale imposta dalla legge, art. 2, comma 1, L. n. 925/1980 cit., in una misura predeterminata che non prevedeva alcuna valutazione discrezionale, avente natura tributaria, la cui imposizione, pertanto, discendeva direttamente dalla legge), hanno rilevato che, tenuto conto del quadro normativo (art. 53 r.d. 1775/1933 e l.925/1980) e dell’interpretazione offerta da queste Sezioni Unite nella sentenza n. 15491/2020 (sia pure attinente a riparto di giurisdizione), l’obbligo dei concessionari di derivazioni di ac qua pubblica a scopo idroelettrico di potenza RAGIONE_SOCIALE a Kw 220 -quale quella concessa a RAGIONE_SOCIALE cui era succeduta la RAGIONE_SOCIALE – avente ad oggetto il versamento di un sovracanone a favore dei Comuni RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE rispettive Province, aggiuntivo rispetto al canone concessorio ed all’eventuale sovracanone BIM (bacino imbrifero montano), non presuppone un provvedimento ad hoc del RAGIONE_SOCIALE (oggi dell’RAGIONE_SOCIALE) nei confronti del concessionario, sorgendo esso direttamente dalla legge.
IL TSAP ha affermato che non sussisteva, alla luce dell’evoluzione normativa intervenuta, alcun potere discrezionale dell’RAGIONE_SOCIALE o di altra Amministrazione per quanto atteneva all’istituzione o alla determinazione dell’ammontare dei sovracanon i RAGIONE_SOCIALE di cui si discuteva, i quali erano istituiti, fissati e determinati nel relativo importo ex lege (art.2 l.925/1980), senza esercizio di potere discrezionale da parte RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione, essendo la competenza dell’Amministrazione finanziaria limitata, ai sensi dell’art.3 RAGIONE_SOCIALE legge del 1980, alla revisione periodica RAGIONE_SOCIALE misura del sovracanone originariamente fissata, sulla base degli indici Istat relativi all’andamento del costo RAGIONE_SOCIALE vita, e, nella specie, tale competenza era st ata esercitata con il Decreto dell’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE 22.11.2013, che aveva determinato, ai sensi dell’art. 3 RAGIONE_SOCIALE L. n. 925/1980, l’importo dei sovracanoni per l’anno 2014 (al quale aveva fatto riferimento l’avviso di accertamento del 2019 contestato dalla controparte); neppure era necessaria la previa ratifica, sempre con apposito Decreto del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, dell’eventuale accordo di ripartizione del gettito del tributo tra gli enti RAGIONE_SOCIALE, in quanto, in primo luogo, i sovracanoni RAGIONE_SOCIALE erano stati istituti e determinati nel loro ammontare ex lege , salve le revisioni biennali del loro ammontare demandate all’RAGIONE_SOCIALE, e, in secondo luogo, la ratifica da parte dell’RAGIONE_SOCIALE degli accordi interni di
ripartizione dei sovracanoni direttamente intervenuti tra gli RAGIONE_SOCIALE Rivieraschi aveva una valenza meramente interna, circoscritta, appunto, al riparto interno del gettito tra gli RAGIONE_SOCIALE Rivieraschi e non rilevava e/o non influiva sulla debenza del sovracanone stesso i cui presupposti sono determinati dalla legge, oltretutto concernendo attività successiva al versamento del sovracanone e dunque all’estinzione RAGIONE_SOCIALE relativa obbligazione in capo al concessionario RAGIONE_SOCIALE derivazione.
Di conseguenza, il Tribunale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha rigettato l’opposizione proposta dall’appellata RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di accertamento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, condannando la prima a restituire alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE la complessiva somma di Euro 4.634,55 con interessi legali dal 22 luglio 2021 al saldo, e ha posto a carico RAGIONE_SOCIALE società le spese di lite liquidate in Euro 2.000 per ciascuno di entrambi i gradi di giudizio.
Avverso la suddetta pronuncia, la società RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, notificato 5-6/12/22, affidato a due motivi, nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la quale resiste con controricorso, notificato a mezzo PEC il 4/1/2023 e a mezzo posta il 5/11-1-23. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.La società ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione dell’art. 53 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 e dell’art. 2 del d.lgs. 22 dicembre 1980 n. 925, per avere il TSAP ritenuto che il sovracanone rivierasco disciplinato dall’art. 53 del testo unico sulle acque ed impianti elettrici ha natura di obbligazione ex lege e che pertanto è dovuto anche in mancanza di un provvedimento impositivo; b) con il secondo motivo, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere il TSAP erroneamente ritenuto costituita in primo grado la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ed avere liquidato a suo favore anche le spese del grado di giudizio.
2.La prima censura è infondata.
2.1. La ricorrente sostiene, in sintesi, che, sebbene la sentenza di queste Sezioni Unite n. 15491/2020, riportata in motivazione nella sentenza impugnata, abbia affermato che l’evoluzione normativa in materia « ha portato ad una progressiva limitazione del potere dell’amministrazione nell’istituire il sovracanone, potere il quale, da ampiamente discrezionale è divenuto sempre più vincolato », tale rilievo non comporterebbe però –
sempre secondo la ricorrente che l’esercizio del potere impositivo da parte dell’amministrazione (potere sia pure vincolato) non costituisca comunque il necessario presupposto per la nascita dell’obbligazione al pagamento del sovracanone rivierasco, ed asserisce che « nella vicenda in esame è incontestato che tale potere non è mai stato esercitato ». Alla luce di altri precedenti di questa Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un. n. 11961/2011; Cass., Sez. Un. n. 15383/2019), si dovrebbe desumere che « il potere RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione in ordine all’imposizione dei sovracanoni RAGIONE_SOCIALE sia vincolato soltanto per quanto concerne il «quantum debeatur» mentre resta discrezionale circa «l’an debeatur ».
2.2. Il quadro normativo può essere così riassunto.
Il testo unico RAGIONE_SOCIALE disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici (r.d. n. 1775/1933) prevedeva, nella sua versione originaria, ai primi due commi dell’art.53: « Quando l’energia sia trasportata oltre il raggio di quindici chilometri dal territorio dei predetti Comuni RAGIONE_SOCIALE, il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sentito il RAGIONE_SOCIALE, può stabilire con proprio decreto, a favore degli enti locali, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, fino a lire due per ogni cavallo dinamico nominale. Questo canone decorre da quando sia iniziato il trasporto ai sensi del comma precedente, e nelle annualità successive avrà la stessa scadenza del canone governativo. Esso è ripartito fra i Comuni RAGIONE_SOCIALE con decreto del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e non deve eccedere per ciascun RAGIONE_SOCIALE l’ammontare RAGIONE_SOCIALE spese obbligatorie risultante dalla media dei bilanci dell’ultimo quinquennio precedente la concessione ».
Con Legge n. 1377/1956 si è modificato il testo dell’art.53, prevedendo, ai primi due commi: « Il AVV_NOTAIO per le RAGIONE_SOCIALE, sentito il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, può stabilire, con proprio decreto, a favore dei Comuni RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE rispettive Province, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, fino a lire 436 per ogni chilowatt nominale concesso. Con lo stesso decreto, il sovracanone è ripartito fra gli enti di cui al comma precedente, tenuto conto anche RAGIONE_SOCIALE loro condizioni economiche e dell’entità del danno eventualmente subito in dipendenza RAGIONE_SOCIALE concessione . Nel caso di derivazioni a seguito RAGIONE_SOCIALE quali le acque pubbliche siano restituite in corso o bacino diverso da quello da cui sono derivate, il AVV_NOTAIO per le RAGIONE_SOCIALE, sentito il RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, stabilisce tra quali Comuni e Province ed in quale misura il sovracanone
di cui ai commi precedenti debba essere ripartito. Il canone di cui al presente articolo ha la stessa decorrenza e la stessa scadenza del canone governativo ».
In seguito, l’art.2 RAGIONE_SOCIALE l.n. 925/1980 ha prescritto che « Con la stessa decorrenza i sovracanoni previsti dall’articolo 53 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono conferiti nella misura fissa di lire 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni di acqua con potenza RAGIONE_SOCIALE a chilowatt 220 . Il riparto del gettito annuo può avvenire con accordo diretto, ratificato con decreto del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, fra i comuni e le province beneficiarie del sovracanone. In caso di mancato accordo lo stesso AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sentito il RAGIONE_SOCIALE, procederà d’ufficio alla liquidazione e ripartizione RAGIONE_SOCIALE somme. Per le concessioni per le quali abbia già avuto luogo la liquidazione del sovracanone alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE presente legge, lo stesso sovracanone verrà automaticamente conferito nella misura fissa di cui al primo comma del presente articolo e con eguale decorrenza. Il riparto del gettito stabilito tra i beneficiari non subisce modificazioni, salvo l’accoglimento di motivate richieste dei beneficiari medesimi ».
La misura del sovracanone è stata via via elevata con successivi decreti ministeriali.
Il successivo art. 3 RAGIONE_SOCIALE medesima Legge n. 925/1980 (comma 1: « il AVV_NOTAIO dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il sovracanone di cui all’articolo 1 e il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il sovracanone di cui all’articolo 2 RAGIONE_SOCIALE presente legge provvedono ogni biennio, con decorrenza 1° gennaio 1982, alla revisione RAGIONE_SOCIALE misure degli stessi sulla base dei dati ISTAT relativi all’andamento del costo RAGIONE_SOCIALE vita »; comma 2: « i due provvedimenti devono essere emanati entro il 30 novembre dell’anno precedente alla decorrenza di ogni biennio ») prevede il potere del RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) di provvedere ogni biennio, con decorrenza 1° gennaio 1982, alla revisione RAGIONE_SOCIALE misure del sovracanone di cui all’articolo 2 RAGIONE_SOCIALE medesima Legge; potere che, per quanto concerne l’annualità 2014, alla quale si riferisce l’avviso di accertamento oggetto del contendere, è stato regolarmente esercitato in esecuzione di ta le norma, dall’RAGIONE_SOCIALE mediante l’emanazione del Decreto Dirett. RAGIONE_SOCIALE 22
novembre 2013, pubblicato in G.U. 13 dicembre 2013, n. 292, richiamato nell’avviso di accertamento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE emesso a carico di RAGIONE_SOCIALE, che ha disposto, all’art. 1, che « la misura del sovracanone annuo, stabilita dall’art. 2, primo comma, RAGIONE_SOCIALE legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 a € 5,72, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d’acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua RAGIONE_SOCIALE a chilowatt 220 e non eccedente il limite di chilowatt 3.000 ».
A partire dal 2000, il Legislatore è intervenuto nella materia attraverso le leggi finanziarie . In particolare, l’art. 28 RAGIONE_SOCIALE finanziaria per il 2001 ha introdotto disposizioni per la ‘ Razionalizzazione RAGIONE_SOCIALE imposte e norme in materia di energia elettrica ‘, prevedendo che: « 9. I sovracanoni provenienti dagli impianti di produzione per pompaggio sono liquidati nel modo seguente: a) quelli riguardanti i bacini imbriferi montani, ai sensi dell’articolo 1 RAGIONE_SOCIALE legge 22 dicembre 1980, n. 925, per il 50 pe r cento ai consorzi costituiti tra i comuni compresi nel bacino imbrifero montano, come delimitato con decreti del AVV_NOTAIO dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e per il restante 50 per cento ai comuni non consorziati in base alle percentuali loro attribuite con decreto del AVV_NOTAIO dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; b) quelli riguardanti i comuni RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’articolo 2 RAGIONE_SOCIALE legge 22 dicembre 1980, n. 925, per l’80 per cento a favore dei comuni territorialmente interessati dagli impianti e in base alle percentuali di cui alla lettera a) e per il restante 20 per cento a favore RAGIONE_SOCIALE relative province. 10. I sovracanoni di cui al comma 9 sono immediatamente esigibili dagli aventi diritto senza attendere la formalizzazione dei decreti di concessione degli impianti».
2.3. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 257 del 31/12/1987, nel ritenere non fondata, in riferimento agli art. 23 Cost. e art. 3 Cost., comma primo, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 53, R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 – come sostituito dall’art. 1, L. 4 dicembre 1956 n. 1377, e modificato dall’art. 1, comma terzo, L. 21 dicembre 1961 n. 1501 – in quanto non sarebbero stati adeguatamente definiti presupposti, criteri e limiti del potere di imposizione demandato all’Amministrazione finanziaria, ha affermato che « I sovracanoni che il RAGIONE_SOCIALE può stabilire – in favore dei comuni RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE rispettive province – a carico del concessionario di una grande derivazione d’acqua, costituiscono prestazioni patrimoniali che vanno imposte nel rispetto RAGIONE_SOCIALE riserva di legge “ex” art. 23 Cost.; ma tale rispetto è garantito,
nella specie, in quanto il sovracanone trova idoneo fondamento nella legge, essendo individuati i soggetti passivi e i beneficiari, ed essendo delimitato l’ammontare RAGIONE_SOCIALE prestazione con la fissazione di un limite massimo ».
Questa Corte a Sezioni unite (Cass. n. 2017/1984), in relazione alla normativa vigente all’epoca, aveva quindi affermato che « L’art. 53 del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 sulle acque e gli impianti elettrici (sostituito dall’art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge 4 dicembre 1956 n. 1377 e modificato dall’art. 1 terzo comma RAGIONE_SOCIALE legge 21 dicembre 1961 n. 1501), il quale prevede un sovracanone a carico del concessionario di grande derivazione di acqua pubblica ed in favore degli enti locali RAGIONE_SOCIALE, conferisce all’amministrazione, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 3 e 23 RAGIONE_SOCIALE Costituzione (sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 257 del 1982), il potere di imporre il suddetto sovracanone sul solo presupposto RAGIONE_SOCIALE attuale sussistenza RAGIONE_SOCIALE concessione di quella derivazione, e, quindi, anche nel caso in cui essa non venga utilizzata dal concessionario (nella specie, per mancata realizzazione dei relativi impianti) ».
2.4. Le Sezioni Unite con la recente sentenza n. 15491/2020 hanno così statuito: « In tema di concessione di grandi derivazioni idroelettriche, a seguito RAGIONE_SOCIALE modifiche normative successivamente introdotte all’art. 53 del r.d. n. 1775 del 1933 (dapprima con la l. n. 1377 del 1956 e poi con la l. n. 925 del 1980), la discrezionalità originariamente concessa all’amministrazione finanziaria in ordine all’adozione dei provvedimenti riguardanti il sovracanone per il trasporto dell’energia oltre il raggio di quindici chilometri dal territorio dei Comuni RAGIONE_SOCIALE è stata progressivamente ridotta, sino a fondare il relativo potere sul solo rilievo di specifici requisiti, previsti per legge, in assenza di alcuna valutazione autonoma in termini di opportunità; pertanto, la controversia avente ad oggetto il provvedimento con cui l’autorità amministrativa abbia esercitato il predetto potere, rispetto al quale il destinatario riveste una posizione di diritto soggettivo, appartiene alla giurisdizione del Tribunale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale giudice ordinario specializzato, e non a quella del Tribunale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale giudice amministrativo in unico grado, cui è devoluta l’impugnazione, “in via principale”, di atti che costituiscano espressione dell’esercizio di un potere discrezionale, idoneo ad incidere su posizioni di interesse legittimo ».
Si discuteva del riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario specializzato, Tribunale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, R.D. n. 1775 del 1933, ex art. 140, e il Tribunale
RAGIONE_SOCIALE , quale giudice amministrativo in unico grado, dello stesso R.D. n. 1775 del 1933, ex art. 143, nel caso di controversia concernente la determinazione dell’importo del canone per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche in relazione a giudizio con il quale si era impugnato, dinanzi al Tribunale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, da parte di una società, titolare di concessione di grande derivazione idroelettrica, una nota del 2017, emessa dalla RAGIONE_SOCIALE di Frosinone, recante l’invito al pagamento di una somma di denaro, a titolo di sovracanoni in favore dei Comuni RAGIONE_SOCIALE, ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 53, da corrispondere al RAGIONE_SOCIALE di Isola di Liri, il quale avrebbe provveduto a ripartirla come da accordo stipulato dalla RAGIONE_SOCIALE, il tutto in virtù di decreto dell’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE n. 12522 del 28 settembre 2017, con il quale si era provveduto alla liquidazione del suddetto sovracanone.
Già le Sezioni Unite (Cass. Sez.Un. n. 18827/2019) avevano affermato che « In materia di determinazione del canone di concessione per le grandi derivazioni di acque pubbliche, quando l’atto adottato dall’autorità amministrativa, di carattere generale, scaturisca da disposizioni di legge in relazione a presupposti specificamente individuati dalla legge stessa, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale, la giurisdizione appartiene al Tribunale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quale giudice ordinario specializzato, poiché il destinatario del provvedimento riveste una posizione di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, mentre nel caso dell’impugnazione di un provvedimento che sia espressione dell’esercizio di un potere amministrativo discrezionale, tesa ad ottenere “in via principale” una pronuncia avente efficacia di giudicato, la giurisdizione appartiene al Tribunale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale giudice amministrativo in unico grado ».
Queste Sezioni Unite, nella pronuncia del 2020, hanno rilevato che l’atto adottato dall’autorità amministrativa, di carattere generale, scaturiva da disposizioni di legge in relazione a presupposti specificamente individuati dalla legge stessa, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale, con la conseguenza che correttamente il Tribunale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva declinato la propria giurisdizione in favore di quella del Tribunale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
In motivazione, si legge: « dal mero raffronto RAGIONE_SOCIALE disposizioni normative, succedutesi nel tempo, che l’ampia discrezionalità concessa all’Amministrazione finanziaria
nell’adozione dei provvedimenti riguardanti il sovracanone è stata gradualmente ridotta sino alla sola previsione, nella sua determinazione, di una misura fissa, nel tempo aggiornata, da rapportare alla quantità di energia prodotta dalla derivazione d’acqua quantificata in KW di potenza nominale media annua. Dall’originaria disposizione, la quale rimetteva al RAGIONE_SOCIALE la possibilità di stabilire un sovracanone a favore dei Comuni RAGIONE_SOCIALE, nel caso in cui l’energia fosse trasportata oltre il raggio dei 15 chilometri, e tenendo conto RAGIONE_SOCIALE spese obbligatorie sostenute da ciascun RAGIONE_SOCIALE nell’ultimo quinquennio, con attribuzione, quindi, di ampio potere discrezionale sia in ordine all’an che al quantum del sovracanone, si è, infatti, assistito, ad opera RAGIONE_SOCIALE modificazioni introdotte dalla L. 4 dicembre 1956, n. 1377, ad una successiva limitazione di tale potestà, venendo meno il riferimento al quantitativo di energia trasportata e alle spese sopportate dai Comuni e permanendo la discrezionalità con riferimento al solo ammontare del tributo e ai criteri di ripartizione del sovracanone individuati nelle “condizioni economiche e dell’entità del danno eventualmente subito in dipendenza RAGIONE_SOCIALE concessione”. Dopo l’introduzione RAGIONE_SOCIALE L. 22 dicembre 1980, n. 925, art. 2, invece, la determinazione dell’importo del sovracanone rivierasco, per ciascuna concessione di derivazione d’acqua altro non è il risultato del prodotto di un’aliquota fissa per la potenza nominale media concessa o riconosciuta, con il conseguente venir meno dell’obbligatorietà del parere del RAGIONE_SOCIALE, organo tecnico in precedenza chiamato ad esprimersi in merito alla valutazione dei presupposti – oggettivi e soggettivi – per la determinazione RAGIONE_SOCIALE misura del sovracanone, fulcro dell’esercizio del potere discrezionale RAGIONE_SOCIALE PRAGIONE_SOCIALE nella determinazione dell’importo di tale onere. Dall’evoluzione del quadro normativo, come sopra delineato, emerge, allora, che il potere di assoggettare o non assoggettare al sovracanone, oggetto di contenzioso, ogni singola derivazione di acqua pubblica con potenza RAGIONE_SOCIALE a chilowatt 220 non può essere qualificato come potere discrezionale poiché si basa sul solo rilievo dei predetti requisiti, previsti per legge, e non implica alcuna valutazione autonoma in termini di opportunità. Nè, in senso contrario, appare determinante il richiamo, effettuato in ricorso, alla sentenza n. 257 del 31.12.1982 RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale, in quanto, in quell’occasione, la questione, allora sollevata all’attenzione RAGIONE_SOCIALE Consulta, atteneva alla fase RAGIONE_SOCIALE valutazione e RAGIONE_SOCIALE conseguente quantificazione RAGIONE_SOCIALE misura del sovracanone e, nella fattispecie allora esaminata, non era applicabile la L. n. 925 del 1980, art. 2 ».
2.5. Orbene, nel sistema delineato r.d. 1775/1933, i concessionari di grandi derivazioni di acqua ad uso idroelettrico, oltre al pagamento del canone di concessione, avente causa nel corrispettivo dell’utilizzo dell’acqua derivata, potevano essere tenuti al pagamento di ulteriori oneri patrimoniali definiti « sovracanoni », previsti in due tipologie diverse: a) il sovracanone B.I.M., afferente ai Bacini Imbriferi Montani, originariamente previsto dall’art. 52 r.d. 1775/33, e poi regolato dall’art. 1 comma 8 L. 959/53, norma quest’ultima istituiva dei predetti Bacini, che disciplinava la citata prestazione patrimoniale, dovuta automaticamente dai concessionari in virtù RAGIONE_SOCIALE previsione di legge, in favore dei consorzi RAGIONE_SOCIALE o comunque degli enti ricompresi nei bacini; b) il sovracanone per i Comuni RAGIONE_SOCIALE, vale a dire quelli compresi lungo il corso d’acqua tra il termine del rigurgito a monte RAGIONE_SOCIALE presa e il punto di restituzione, previsto dall’art. 53 RD 1775/33, il quale disponeva che qualora l’energia fosse trasportata oltre il raggio di 15 Km dal territorio degli stessi, il RAGIONE_SOCIALE, sentito il RAGIONE_SOCIALE, poteva stabilire con proprio decreto a carico del concessionario un ulteriore sovracanone, a favore dei suddetti Comuni RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Province che li ricomprendono, giustificato dalle eventuali esigenze scaturite dal depauperamento idrico connesso alla derivazione di acqua, avendo il suddetto sovracanone finalità di ristoro RAGIONE_SOCIALE ricchezza persa a cau sa RAGIONE_SOCIALE sottrazione dell’uso dell’acqua pubblica per gli usi RAGIONE_SOCIALE popolazione locale e dei danni arrecati all’ambiente naturale in conseguenza dell’attuazione RAGIONE_SOCIALE derivazione.
La legge 1377/1956, pur mantenendo la facoltà di attribuzione del sovracanone, ha eliminato la condizione del trasporto dell’energia e stabilito un tetto massimo RAGIONE_SOCIALE misura del sovracanone per unità di potenza nominale.
La successiva norma dell’art. 2 del D.lgs. 925/1980 ha disposto che i sovracanoni di cui al tipo sopra descritto (sub b) siano dovuti in misura fissa, per ogni Kilowatt di potenza nominale media concessa, e che il riparto, tra Comuni e Province beneficiarie del sovracanone, può anche avvenire con accordo tra gli enti predetti, ratificato con decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Con tale ultima normativa, quindi, si è introdotto l’obbligo e non più la facoltà del sovracanone che qui interessa a carico dei concessionari e la misura fissa di essi.
La revisione dei sovracanoni interviene, poi, con appositi decreti prima emessi dal RAGIONE_SOCIALE, oggi dall’RAGIONE_SOCIALE, ogni biennio in base ai dati ISTAT relativi all’andamento del costo RAGIONE_SOCIALE vita.
L’obbligazione relativa al pagamento dei sovracanoni c.d. RAGIONE_SOCIALE, dunque, discende direttamente dalla legge ed è determinabile, avuto riguardo all’ammontare unitario fissato dalla legge stessa e alla potenza media annua concessa, il tutto sulla base di un mero calcolo aritmetico, essendo affidata all’amministrazione finanziaria la revisione con cadenza biennale.
Ne consegue che la liquidazione non necessita più di un intervento discrezionale dell’Amministrazione finanziaria e può essere effettuata, avuto riguardo alla normativa vigente ratione temporis (essendo in discussione l’omesso versamento di sovracanone dovuto a Comuni RAGIONE_SOCIALE e alle rispettive Province, per l’anno 2014), direttamente dall’RAGIONE_SOCIALE creditore, nella specie la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Nella specie, l’avviso di accertamento impugnato in primo grado dalla RAGIONE_SOCIALE riporta la cifra, per sovracanoni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dovuti, non versati, per l’anno 2014, di Euro 2.682,68, oltre interessi e sanzioni per omesso versamento, risultante dalla semplice moltiplicazione RAGIONE_SOCIALE suddetta misura del sovracanone annuo per l’anno 2014, prevista dall’art. 1 del Decreto Dirett. RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE 22 novembre 2013, 5,72, per la potenza utilizzabile per la produzione di energia elettrica in bas e all’atto di concessione.
3. La seconda censura è, invece, fondata.
Invero, il Tribunale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha liquidato a favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE anche le spese processuali del primo grado del giudizio, spese non sostenute, essendo rimasta tale parte contumace in primo grado.
La controricorrente RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non ha neppure preso posizione su tale doglianza.
Questa Corte (Cass. 16786/2018) ha affermato che « La statuizione con la quale il giudice liquidi, in favore RAGIONE_SOCIALE parte vittoriosa in appello, le spese processuali del primo grado di giudizio, nel quale la stessa era rimasta contumace, va cassata senza rinvio,
in applicazione dell’art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto, pur essendo espressione di un potere officioso del giudice, la condanna alle spese in favore RAGIONE_SOCIALE parte vittoriosa che non si sia difesa e non abbia, quindi, sopportato il corrispondente carico non può essere disposta ed è assimilabile ad una pronuncia resa in mancanza del suddetto poter e».
Per quanto sopra esposto, va accolto il secondo motivo di ricorso, respinto il primo, e la sentenza impugnata va cassata limitatamente al motivo accolto e decisa, sul punto, nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto. Pertanto va eliminata la statuizione relativa al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali del primo grado a favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ferme le statuizioni sulle spese riguardo al grado di appello.
Ricorrono giusti motivi, in considerazione RAGIONE_SOCIALE relativa novità RAGIONE_SOCIALE questione di diritto trattata, per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito, elide la statuizione relativa al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali del primo grado a favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimitàCosì deciso, in Roma, nella camera di consiglio