Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 36374 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 36374 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11651/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME , che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO DI INDIRIZZO, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonchè contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– intimati – avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 431/2018
depositata il 22/01/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
La Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello interposto dal NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 16020/2011, con la quale il giudice di prime cure aveva accolto la domanda proposta dal Condominio sito in Roma, INDIRIZZO, nonché dai condómini NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, ordinando la rimessione in pristino dell’area scavata nel sottosuolo e del locale ivi realizzato dal convenuto e rigettando la domanda riconvenzionale di usucapione da questi svolta.
A sostegno della sua decisione, confutando le censure dell’appellante, il giudice di seconde cure osservava che:
il C.T.U. ha offerto una serie di elementi di valutazione che appaiono alla Corte concordanti, deducendo da essi che la realizzazione del locale interrato risale a non prima del 1992. Le ulteriori considerazioni del C.T.U. (in particolare, la presenza di altri immobili interrati di impronta «catacombale», anche in adiacenza al locale oggetto di causa e al numero INDIRIZZO) non appaiono sufficienti a suffragare la tesi della preesistenza dello scavo;
non può concordarsi sulla natura pertinenziale del locale interrato di cui si discute: in applicazione dei principi affermati dalla Corte di legittimità, il sottosuolo su cui sorge l’edificio condominiale rientra tra i beni di proprietà comune; il singolo condómino, pertanto, non può senza il consenso degli altri condómini – procedere a scavi del sottosuolo al fine di ricavarne nuovi locali o di ingrandire quelli già esistenti giacché, con l’attrarre la cosa comune nell’orbita della sua
disponibilità esclusiva, viene a ledere il diritto di proprietà degli altri condomini sul bene comune;
le istanze istruttorie formulate dalla parte appellante nella memoria ex art. 184 cod. proc. civ. -al fine di dimostrare la presenza di una botola di ingresso al vano sotterraneo fin dal 1975 -non sono state reiterate in sede di conclusioni nel giudizio di primo grado.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva ricorso per cassazione NOME COGNOME, affidandolo a due motivi e illustrandolo con memoria depositata in prossimità dell’adunanza.
Resisteva il INDIRIZZO INDIRIZZO depositando controricorso.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 244 e 245 cod. proc. civ. ( ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.) e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ( ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.). Il ricorrente censura la sentenza per non aver il giudice di seconde cure ammesso le prove testimoniali – pure rinnovate dall’allora appellante in sede di comparsa conclusionale – decisive per il giudizio al fine di dimostrare un fatto essenziale, ossia la circostanza della preesistenza dello scavo, rispetto al quale la C.T.U. non aveva fornito certezza.
1.1. Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato. È inammissibile nella parte in cui censura la valutazione delle prove da parte del giudice di seconde cure, il quale pure ha accuratamente analizzato – con argomentazioni scevre da errori logici e giuridici – le risultanze della consulenza tecnica, sia nella parte in cui offre elementi ritenuti «concordanti» (nessun riferimento al locale interrato nella planimetria del 1939; nessun riferimento ad esso neanche nel contratto
di compravendita del 1990), sia nella parte in cui giudica «insufficienti» le considerazioni svolte dal C.T.U. riguardo la presenza di altri immobili interrati di impronta catacombale, al fine di ritenere che il locale sottostante risalga ad epoca antica (v. sentenza p. 2 ultimo capoverso; p. 3, 2° e 3° capoverso).
Pure ai sensi dell’art. 360 n. 5) cod. proc. civ., non è consentito sindacare in sede di legittimità quanto apprezzato e accertato dal giudice del merito riguardo alle acquisite emergenze istruttorie, la cui valutazione (e selezione) compete esclusivamente allo stesso giudice di merito, essendo possibile soltanto denunciare l’omesso oggettivo esame di fatti, in senso storico, rilevanti e decisivi, e non già criticare il contenuto delle relative valutazioni ovvero il c.d. ragionamento decisorio seguito nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 482 del 10/01/2019, Rv. 652053 – 01).
1.2. Venendo alla violazione di legge, il motivo è infondato: per orientamento costante di questa Corte, la presunzione di abbandono delle istanze istruttorie non reiterate specificamente nella comparsa conclusionale può essere ritenuta superata dal giudice di merito qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l’esame degli scritti difensivi (Cass. Sez. 2-, n. 33103 del 10/11/2021 – Rv. 662750 -01; Cass. Sez. 1-, n. 4487 del 19/02/2021 -Rv. 660569 -01; Cass. Sez. 6-3, n. 10767 del 04/04/2022, Rv. 664646-01, le ultime due pronunce citate in memoria dal ricorrente). Nel caso di specie, tale volontà inequivoca non è stata ritenuta sussistente dal giudice di seconde cure, il quale, pur non motivando dettagliatamente sul punto, ha preso atto della mancata reiterazione
delle istanze istruttorie in sede di conclusioni. Come emerge dagli atti del giudizio di merito, cui la Corte accede direttamente in ragione della natura processuale del vizio dedotto ( ex multis : Cass. Sez. L, Sentenza n. 20924 del 05/08/2019, Rv. 654799 – 01), in quella sede l’odierno ricorrente si è limitato a richiamare la comparsa di costituzione e risposta ove, però, non erano presenti le suddette richieste, unicamente inserite nella memoria ex art. 184 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 2697 cod. civ., 194, 195 cod. proc. civ., art. 92 disp. att. cod. proc. civ. ( ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ( ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.). Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui non ha tenuto conto della presenza di un locale interrato -analogo ad altri locali interrati di impronta catacombale presenti al INDIRIZZO -e, quindi, l’insussistenza di prove riguardo al fatto che lo scavo di cui è causa sia stato effettuato dal ricorrente.
2.1. Anche il secondo motivo è inammissibile, per mancanza di specificità. Il ricorrente lamenta un vizio della pronuncia per omesso esame di un fatto decisivo della controversia, senza tuttavia indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6), e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ.: 1) il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso; 2) il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente; 3) il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti; 4) la sua “decisività”, secondo i principi fissati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 (Rv. 629831 – 01). Ciò fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora esso, rilevante in causa, sia stato comunque
preso in considerazione dal giudice (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018 – Rv. 651028 – 01), e ciò in quanto le deduzioni aventi ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attengono alla mera sufficienza della motivazione, e cioè ad un profilo non (più) deducibile.
2.2. Inoltre, il ricorrente censura l’assenza di una base alla ratio decidendi della pronuncia impugnata: anche in questo caso la doglianza si traduce in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. sez. 2, n. 19717/2022; Cass. Sez. 2, n. 21127 dell’08.08.2019), non ravvisandosi alcuna illogicità nell’argomentazione che ha condotto il giudice di seconde cure al suo convincimento (v. supra , punto 1.1.).
2.3. Non ha pregio, infine, quanto dedotto dalla ricorrente in memoria, dove si sostiene che la titolarità del diritto del ricorrente sul locale interrato sarebbe stata accertata tramite una più corretta lettura dell’atto notarile di acquisto del 30.20.1990, nel quale si fa riferimento anche agli accessori dell’immobile venduto in cui era ricompreso il piccolo locale sottostante. Si tratta di un’argomentazione attinente alla valutazione di prova documentale, come tale inammissibile.
In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso e regola le spese secondo soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €2.400,00 per compensi, oltre a €200,00 per esborsi e agli accessori di leg ge nella misura del 15%.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda