Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 35032 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 35032 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/12/2023
R.G.N. 30161/2018
C.C. 22/11/2023
VENDITA
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO; ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in qualità di eredi del genitore COGNOME NOME e della sorella COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato materialmente allegato al controricorso, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrenti –
e
COGNOME NOME, in qualità di erede di COGNOME NOME e COGNOME NOME; intimato – avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 539/2018 (pubblicata l’8 marzo 2018);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2023 dal Consigliere relatore NOME COGNOME; letta la memoria depositata dalla difesa della ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1. I germani NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, COGNOME NOME al fine di ottenere la sua condanna all’adempimento delle obbligazioni riconducibili ai contratti conclusi nelle date dell’8 luglio 1969 e dell’11 settembre 1969, aventi ad oggetto un terreno della superficie di 5.000 mq ubicato in Catania, INDIRIZZO, premettendo di aver già definito ogni rapporto con l’altro obbligato, AVV_NOTAIO, in virtù di scrittura privata del 19 febbraio 1973 e deducendo che erano venuti ad esistenza i beni promessi in permuta. La convenuta si costituiva in giudizio instando per il rigetto della domanda e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa gli eredi del citato COGNOME NOME, alla cui istanza il Tribunale dava seguito.
Quest’ultimo, con la sentenza non definitiva n. 3455/2010, rilevava che le parti avevano inteso porre in essere un contratto che, per l’intanto, aveva prodotto gli effetti della vendita e che avrebbe determinato l’insorgenza anche di una convenzione di permuta (con beneficio a favore di terzi) soltanto nel momento in cui il bene fosse stato costruito, senza tuttavia che l’attività di costruzione fosse stata indicata quale prestazione specificamente dovuta. Con la citata sentenza si evidenziava, inoltre, che, per volontà delle parti, una volta verificatasi la condizione, nessun conguaglio poteva ritenersi dovuto, sul presupposto dell’equivalenza di valore tra il bene concesso in permuta (ovvero del terreno) e quello ricevuto
(edificato), con conseguente restituzione del beneficio economico derivante dal prezzo originariamente incamerato (ossia la somma di £ 50 milioni), il cui riequilibrio sarebbe stato perseguito attraverso la detrazione di 14 vani del 25% dovuto.
A seguito di espletamento di c.t.u., lo stesso Tribunale emetteva, con riferimento al ‘quantum debeatur’ ordinanza ai sensi dell’art. 186 -quater c.p.c., nei confronti di COGNOME NOME, nella qualità di erede del ‘de cuius’ COGNOME NOME, per il pagamento da parte della stessa, in favore degli attori, della complessiva somma di euro 2.251.035,00, con attribuzione a ciascuno di essi di un quarto della stessa, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
COGNOME NOME impugnava sia la sentenza non definitiva che la suddetta ordinanza adottata ai sensi dell’art. 186 -quater c.p.c., i cui giudizi venivano riuniti in appello, chiedendo la nullità di quest’ultima ordinanza e, in subordine, che venisse ridotta la condanna sulla scorta dei criteri e dei metodi di calcolo indicati dal c.t.p. e, comunque, non superiore a quella riportata nell’atto di citazione.
Disposta la riunione dei gravami, la Corte di appello di Catania, con la sentenza n. 539/2016 (pubblicata l’8 marzo 2016), rigettava entrambe le impugnazioni, con la conseguente condanna dell’appellante alla distinta rifusione delle spese del grado in favore degli appellati.
A sostegno della decisione adottata, la Corte etnea -nel decidere innanzitutto sull’appello avverso la sentenza non definitiva di primo grado -rilevava l’inconsistenza della dedotta erroneità dell’interpretazione (senza, oltretutto, prospettare specificamente i potenziali criteri ermeneutici violati) degli accordi stipulati tra le parti e della critica circa la mancata rilevazione del mancato avveramento della condizione sospensiva, a cui sarebbe dovuto conseguire il
rigetto della domanda di adempimento per essersi il contratto risolto per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
In particolare, il giudice di secondo grado riprecisava -in conformità a quanto ritenuto da quello di prime cure -che le parti stipulanti avevano stabilito un prezzo per l’eventualità in cui il terreno non fosse stato in concreto edificabile ed un prezzo, da corrispondere in natura (equivalente al 25% di quanto edificato) per il caso contrario, con ‘assorbimento’ del corrispettivo già pagato mediante la detrazione di 14 vani. Aggiungeva la Corte di appello che proprio la difficoltà di ottenere una licenza di costruzione sia per -successiva -mancata approvazione dei progetti iniziali presentati dagli acquirenti che per il rilascio della concessione solo a seguito della presentazione di un piano di comparto che includeva terreni di proprietà di terzi e della cessione al Comune di Catania di una quota per la realizzazione di una scalinata giustificava il motivo per il quale le parti avevano concordato un prezzo ‘provvisorio’ (di £ 50 milioni), destinato ad essere eventualmente sostituito da un corrispettivo ben superiore (il 25% di quanto edificato), condizionato ad un evento futuro ed incerto (consistente nell’ottenimento della licenza a costruire). Per tale ragione non assumeva alcuna rilevanza -come correttamente opinato dal Tribunale -la circostanza che il progetto fosse stato redatto da altro ingegnere e che la licenza fosse stata rilasciata anche a nome dei proprietari dei fondi limitrofi e solo a seguito della presentazione di un piano di riparto. Puntualizzava, altresì, la Corte catanese che non pote va sostenersi che l’edificio costruito nel terreno dedotto in causa costituisse un bene oggettivamente e sostanzialmente diverso da quello del quale si sarebbe dovuto cedere in permuta il 25% solo perché il progetto approvato aveva riguardato
non solo i due comparti acquistati dagli ingg. COGNOME e COGNOME, ma anche altri due comparti.
Il giudice di appello confermava, inoltre, il rigetto dell’eccezione di prescrizione, essendo impossibile configurare l’inadempimento presupposto dell’azione esperita prima dell’avveramento della condizione ovvero della venuta ad esistenza delle unità immobiliari promesse in permuta, momento prima del quale il diritto non avrebbe potuto essere fatto valere.
Con riguardo all’impugnazione formulata avverso l’ordinanza ex art. 186-quater c.p.c., respinto il motivo circa la sua supposta inesistenza (dovendosi ritenere la stessa comunque firmata dal GOT assegnatario della causa, ancorché in forma non leggibile, ipotesi configurante una causa di possibile nullità, tuttavia non eccepita con uno specifico motivo di appello, e non di inesistenza), la Corte di appello rilevava che era stata legittimamente formalizzata la rinuncia all’emanazione della conseguente sentenza (donde la sua diretta impugnabilità) e che la stessa non era incorsa nel vizio di ultrapetizione, posto che gli appellati avevano chiesto la condanna della COGNOME al pagamento non già di una somma determinata in misura fissa ma in un importo ‘non inferiore’ ad euro 1.985.374,00, poi specificato, in sede di note tecniche dell’AVV_NOTAIO COGNOME, in euro 2.597.900,00.
Contro la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, COGNOME NOME, resistito con un congiunto controricorso da COGNOME NOME e COGNOME NOME, in proprio e quali eredi del di loro genitore COGNOME NOME e della sorella COGNOME NOME.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro intimato COGNOME NOME, in proprio e quale erede dei genitori COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Il difensore della ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo, la ricorrente ha denunciato -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. -la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e segg., 1515, 1472, 1552 e segg., 1331 e segg. c.c., per aver la Corte di appello attribuito efficacia ultrattiva all’accordo simulatorio dell’11 luglio 1969 benché superato dall’atto pubblico di compravendita e dalla scrittura privata del settembre successivo e per aver ritenuto che le vendite a prezzo fittiziamente dato per corrisposto avessero carattere di integrazione permutativa del prezzo di acquisto del terreno compravenduto con rogito notarile.
Con la seconda censura, la ricorrente ha dedotto -con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss., 1353, 1354 in relazione agli artt. 1265, 1463, 1358, 1359,1374,1375,1379,1472 e 2946 c.c., nonché degli artt. 112,113,115 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per aver la Corte catanese ritenuto che la condizione sospensiva apposta alla scrittura privata dell’11 settembre 1969 (rilascio della concessione edilizia che gli acquirenti si erano obbligati a richiedere) si fosse verificata nel 2003 -dopo 34 anni dalla stipula del contratto condizionato, nel corso dei quali il rimanente obbligato AVV_NOTAIO COGNOME aveva ripetutamente ma invano formulato più domande di licenze corredate da progetto -allorquando un soggetto diverso dall’obbligato, divenuto proprietario del terreno per il quale il
permesso di costruire era stato negato dalla P.A., lo aveva aggregato ad altri in sua disponibilità, e, in seguito a tale operazione di concentrazione, aveva, per l’intero compendio così venutosi a costituire, ottenuto la concessione edilizia.
Con lo stesso motivo, la ricorrente ha dedotto anche l’omessa pronuncia con la sentenza impugnata sulle eccezioni riproposte in appello relative: -alla prefigurazione contrattuale dell’evento condizionante (concessione per edificazione sul terreno oggetto di compravendita) come risultato immediato e diretto della prestazione infungibile dovuta dagli acquirenti; – al mancato avveramento della condizione per sua impossibilità determinata ed attestata dal reiterato rifiuto del Comune di consentire l’edificazione sull’area in questione; -all’inconfigurabilità di un’obbligazione a tempo indeterminato gravante sul dante causa di essa ricorrente e poi sulla stessa; – alla insussistenza della concessione edilizia ottenuta nel 2003 dalla società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ per l’edificazione su una superficie di cui faceva parte il terreno COGNOME INDIRIZZO COGNOME da essa acquisito, ma sulla base di un progetto del tutto diverso da quello più volte presentato dall’AVV_NOTAIO COGNOME, da intendersi come avveramento della condizione sospensiva risultante dalla citata scrittura privata dell’11 settembre 1969; -all’esigenza, rimasta insoddisfatta, di motivare in fatto e in diritto la ritenuta ‘conversione’ dell’obbligo di essa ricorrente, suppostamente inadempiente, di trasferire ai promissari le porzioni di edificato costruite da altri su terreno non più di proprietà RAGIONE_SOCIALE ex COGNOME, in obbligo di corrispondere il controvalore pecuniario.
3. Con la terza doglianza, la ricorrente ha prospettato -avuto riguardo all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. la violazione degli artt. 132, comma 2, nn. 1 e 5, 161, comma 2, e 156, comma 2,
c.p.c., nonché l’omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, laddove la Corte catanese ha respinto le censure di radicale nullità, ovvero di inesistenza dell’ordinanza ex art. 186 -quater c.p.c., per mancanza di sottoscrizione e per difettosa costituzione del giudice.
4. Con il quarto mezzo, la ricorrente ha lamentato -con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 186-quater, 189, 190, 281-quinquies c.p.c., congiuntamente alla violazione dell’art. 156, comma 2, c.p.c. e alla violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nella parte in cui la Corte catanese, con motivazione apparente, ha ritenuto che la denuncia del difetto dei presupposti per l’adozione di un’ordinanza ai sensi dell’art. 186 -quater c.p.c. fosse volta unicamente ad un’inammissibile critica dell’istituto processuale e che, in ogni caso, il diritto di difesa sarebbe stato comunque garantito dall’appellabilità dell’ordinanza.
5. Con il quinto motivo, la ricorrente ha denunciato -in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., anche in riferimento agli artt. 111 e 24 Cost., nonché degli artt. 156, comma 2, e 186-quater c.p.c., unitamente alla violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c. e degli artt. 61, 115 e 116 c.p.c., nella parte in cui la Corte catanese ha omesso di pronunciarsi sullo specifico motivo di gravame avente ad oggetto il difetto di motivazione dell’ordinanza, siccome non esponente, neanche per sommi capi, i criteri e il percorso logico seguiti per determinare il valore del ‘tantundem’ del trasferimento immobiliare divenuto impossibile, limitandosi alla mera adesione alle risultanze della c.t.u.
6. Con la sesta censura, la ricorrente ha dedotto -ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3,4 e 5, c.p.c. -la violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, 61, 115,116, 156, comma 2, e 186-quater c.p.c.; l’inammissibilità della motivazione ‘per relationem’ in relazione ad un atto non giudiziale (c.t.u.); l’insufficienza, incongruenza, contraddittorietà ed erroneità -anche per la non corretta identificazione e valutazione dei fatti e per inosservanza dell’ordinanza ammissiva di c.t.u. e dei criteri contabili della motivazione inammissibilmente acquisita attraverso il mero rinvio alla relazione del c.t.u., nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto il motivo riguardante l’inattendibilità dell’ordinanza che ha pedissequamente riprodotto i numerosi errori di calcolo del c.t.u. inammissibile, per genericità e, comunque, infondato sul presupposto che c.t.u. avesse esaurientemente risposto alle osservazione del c.t.p.
Con il settimo ed ultimo motivo, la ricorrente ha lamentato -in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione dell’art. 4 del D.M. n. 55/2014 e dell’allegata Tabella n. 12, poiché in considerazione delle attività difensive svolte nell’interesse delle controparti (consistita nel solo deposito della comparsa di costituzione, non avendo il difensore partecipato alle successive fasi del giudizio né essendo comparso all’udienza di precisazione delle conclusioni, senza nemmeno aver depositato alcun atto conclusivo e istruttorio) -le spese, da limitarsi al riconoscimento dei soli compensi per le fasi di studio della controversia e per quella introduttiva, non avrebbe potuto essere liquidate in un importo superiore ad euro 14.000,00, da cui l’illegittimità della disposta condanna al pagamento, a suo carico, della somma di euro 42.095,00.
I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente perché tra loro connessi riguardando la sentenza di appello nella parte in cui ha pronunciato sul gravame avverso la sentenza non definitiva di primo grado.
Essi – pur contenendo l’articolazione di diverse censure tra loro intersecate, frammiste al richiamo di plurime circostanze fattuali e prospettanti un complesso di questioni giuridiche tra loro cumulate, senza conformarsi al principio di sinteticità, circostanze tutte che, comunque, non ne implicano l’inammissibilità -non sono fondati.
Nella loro essenza, con gli stessi si contesta:
per un verso, la supposta violazione dei criteri ermeneutici circa la portata della scrittura privata del 16 luglio 1969 (di cui, peraltro, la ricorrente assume che sottendesse un accordo simulatorio, questione mai dedotta in giudizio e di cui non discorre nemmeno la sentenza impugnata) e la conseguente ricostruzione del programma contrattuale alla stessa ascrivibile (che, ad avviso della ricorrente, si sarebbe dovuto scomporre in due fasi: v. pagg. 9 -10 del ricorso);
-per altro verso, l’interpretazione data dalla Corte di appello alla natura giuridica della condizione sospensiva contemplata in detta scrittura, alla mancata rilevazione della invalidità della stessa e, comunque, dell’impossibilità ‘ex ante’ o sopravvenuta della realizzazione della stessa.
Senonché il collegio osserva, a tal proposito, che la Corte di appello, dopo aver ripercorso la complessa vicenda contrattuale svoltasi dalla sua origine (in cui contraenti erano il padre dell’odierna ricorrente e quello dei controricorrenti, non rilevando di seguito la posizione del COGNOME) con la stipula del preliminare in data 8 luglio 1969 (v.
pag. 5 della sentenza), ha accertato, con motivazione adeguata e riscontrata probatoriamente, che le parti avevano poi dato parziale attuazione a quanto stabilito nel preliminare attraverso la conclusione dell’atto di vendita (nelle forme dell’atto pubblico) in data 11 settembre 1969, in cui il COGNOME NOME, da un lato, i COGNOME, dall’altro, avevano, rispettivamente, venduto ed acquistato 8189 mq di proprietà del primo per il prezzo di lire 50.000,00.
Di poi, la Corte di appello – circostanza non contestata dalle parti e risultante ‘per tabulas’ – ha dato atto che, nella stessa appena citata data di stipula del definitivo di vendita, i COGNOME, da un parte, e gli eredi COGNOME, dall’altra, avevano, con autonoma scrittura e dopo aver premesso che era intervenuto l’acquisto del terreno come promesso in vendita, inteso integrare le pattuizioni con riguardo alla specificazione degli impegni assunti con il venditore in ordine alla determinazione del corrispettivo in correlazione al valore (e al computo del computo percentuale) delle edificande costruzioni (patti riportati alle pagg. 6 e 7 della sentenza).
Con le formulate censure, la ricorrente tende, quindi, a confutare la portata e l’interpretazione operata dalla Corte di appello in relazione alla prima delle pattuizioni sub a), sul presupposto che dalla combinazione degli accordi contrattuali le parti avevano, in effetti, inteso porre in essere un’operazione unitaria ancorché articolata in più momenti realizzativi.
In tal modo, quindi, la ricorrente cerca, in effetti, di prospettare un’interpretazione diversa da quella motivatamente e non implausibilmente fatta dalla Corte di appello in relazione ai criteri
ermeneutici in concreto applicabili (come tale, quindi, legittimamente espletata cfr., tra le tante, Cass. n. 27136/2017 e Cass. n. 9461/2021), avuto riguardo alla circostanza che detta Corte non aveva rilevato il mancato avveramento della condizione sospensiva concordata, così dovendosi giungere alla reiezione della domanda di adempimento, poiché il contratto si sarebbe dovuto considerare risolto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, siccome consistente in un ‘facere infungibile’ riconducibile all’ottenimento delle licenze edilizie a nome del padre e del COGNOME, con ulteriore obbligo di costruzione degli edifici a loro carico.
Il giudice di appello (v. pagg. 8 -10 della sentenza) ha, invece, proprio in virtù dell’applicazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c. (già correttamente valutati dal giudice di primo grado), considerato che – sulla scorta dell’univocità delle pattuizioni dell’originale contratto preliminare (che non potevano ritenersi superate implicitamente o per incompatibilità da quelle inserite nel contratto definitivo) ed in base agli impegni assunti per il futuro con la scrittura privata dell’11 settembre 1969 (coeva alla conclusione parziale del definitivo) – le parti avevano manifestato consapevolmente le possibili difficoltà che si sarebbero potute incontrare per l’ottenimento della concessione edilizia, tale da consentire la migliore e più ampia utilizzazione edificatoria del terreno compravenduto, pacificamente edificabile in base agli strumenti urbanistici dell’epoca. Del resto, aggiunge opportunamente la Corte etnea, la consapevolezza della problematicità di tale pattuizione (nel senso delle non predeterminabilità esatta della verificazione dell’inerente condizione) era testimoniata dalla circostanza che le parti – avuto riguardo al
conseguimento della licenza edilizia da parte degli acquirenti COGNOME – avevano testualmente fatto un generico riferimento alla licenza ‘che riusciranno ad avere approvata’ (e, quindi, che sarebbero riusciti ad ottenere in futuro), senza porre richiamo ad uno specifico progetto quale parte integrante del contratto e che avrebbe potuto costituire oggetto del procedimento amministrativo concessorio.
Alla stregua di tale complessivo assetto negoziale -ha idoneamente spiegato la Corte territoriale – le parti avevano, in effetti, stabilito due opzioni per le modalità di pagamento del prezzo: una con versamento in moneta per l’eventualità dell’inedificabilità in concreto del terreno, l’altra in natura, con determinazione dell’importo rapportato al 25% di quanto edificato, con ‘assorbimento’ del corrispettivo già pagato mediante la detrazione di 14 vani.
Il giudice di secondo grado ha, inoltre, adeguatamente chiarito che questa duplice opzione si sarebbe dovuta considerare scaturente proprio dalle difficoltà e dal termine -non predeterminato siccome non oggettivamente predeterminabile -di ottenimento della concessione, conseguita – dopo il rigetto delle istanze basate sui progetti iniziali degli acquirenti -solo con l’intervenuta presentazione di un piano di comparto involgente anche la proprietà di terzi; quindi, proprio l’aver concordato solo un prezzo provvisorio nella misura corrisposta di lire 50.000 comprovava che la condizione sospensiva era stata legittimamente ricondotta ad un evento futuro ed incerto – ovvero l’ottenimento della licenza a costruire – la cui realizzazione sarebbe dipesa dalla futura condotta degli acquirenti (che, perciò si erano assunti la relativa responsabilità ed accollato
l’inerente rischio), non essendosi venuta a configurare una impossibilità sopravvenuta della prevista condizione.
Altrettanto motivatamente la Corte di appello ha considerato irrilevante – proprio per effetto del necessario coinvolgimento della costruzione di altri comparti immobiliari di terzi oltre a quello interessato dall’edificazione da parte dei COGNOME sul terreno acquistato – la circostanza che il progetto fosse stato redatto da un altro ingegnere e che lo stesso avesse riguardato anche i terreni limitrofi appartenenti ad altri soggetti, essendo stata questa una eventualità dovuta appunto al fatto che la concessione rilasciata avesse riguardato più comparti, senza trascurare la circostanza – riscontrata probatoriamente – che l’AVV_NOTAIO. COGNOME (come dallo stesso ammesso) si fosse interessato direttamente della pratica (avvalendosi anche di apposita società immobiliare) per l’approvazione definitiva del progetto di costruzione del complesso edilizio polifunzionale.
Infine, la Corte di appello ha giustificatamente e correttamente evidenziato che le costruzioni riferibili al comparto su cui insistevano gli immobili dei COGNOME non potessero ritenersi come beni oggettivamente e sostanzialmente diversi da quelli contrattualmente pattuiti, dovendo anche valorizzarsi la circostanza che, unitamente al loro comparto, ne erano stati realizzati altri due, per come resosi necessario a seguito della concessione finalmente rilasciata, dopo i precedenti tentativi non andati a buon fine.
Di conseguenza, la Corte di appello ha legittimamente rilevato che l’eccezione di prescrizione non poteva trovare accoglimento per il semplice fatto che non sarebbe stato configurabile l’inadempimento dei COGNOME (quale presupposto dell’azione esperita) prima
dell’avveramento della condizione, ovvero dell’avvenuta realizzazione delle unità immobiliari promesse in permuta, momento, evidentemente, prima del quale il diritto non avrebbe potuto essere fatto valere.
Ad avviso del collegio è, invece, fondato il terzo motivo, riguardante la parte della sentenza di appello relativa alle statuizioni adottate con riferimento all’impugnazione dell’ordinanza ex art. 186 -quater c.p.c., con specifico riguardo alla questione riconducibile agli effetti conseguenti all’illeggibilità della sottoscrizione della stessa.
Si osserva, in linea generale, che il vizio riconducibile all’illegittimità della sottoscrizione (da parte di un giudice unico, come nel nostro caso) di un provvedimento giurisdizionale rientra -di regola – nella categoria della nullità (e non dell’inesistenza) e, quindi, la sua deduzione deve essere fatta valere con specifico motivo di impugnazione in applicazione del principio (di conversione) previsto dall’art. 161, comma 1, c.p.c.
Nel caso di specie, la Corte di appello ha aderito a questa soluzione e, perciò, ha ritenuto tardiva l’eccezione ritenuta riferita ad un’ipotesi di nullità dell’ordinanza ex art. 186 -quater c.p.c. impugnata, siccome non veicolata attraverso un apposito e specifico motivo di appello.
‘Ad abundantiam’, la Corte territoriale ha, previo apposito accertamento documentale, rilevato che, in ogni caso, andava esclusa una ipotesi di inesistenza della suddetta ordinanza perché, pur essendo la sottoscrizione illeggibile apposta da un GOT (per come evincibile dall’epigrafe del provvedimento), la ‘paternità’ della firma era riconducibile -attraverso le risultanze del registro
informatico storico della cancelleria – ad uno specifico GOT risultante assegnatario del fascicolo di primo grado (pur andato smarrito) ed in servizio al momento dell’adozione del provvedimento.
Il giudice di appello ha richiamato -a sostegno della sua motivazione – come precedente (asseritamente ritenuto conferente) la sentenza di questa Corte n. 7546/2017.
Tuttavia, va osservato che con questa decisione è vero che è stato affermato il principio generale secondo cui l’illeggibilità della sottoscrizione del giudice configura un vizio di nullità, ma la fattispecie a cui è riferita è -tuttavia – quella di una sottoscrizione sì illeggibile ma comunque riconducibile ad un determinato giudice in virtù delle risultanze dell’intestazione e della parte finale della sentenza.
Senonché, va rilevato che la questione posta specificamente dal terzo motivo in esame sugli effetti riconducibili alla sottoscrizione ‘illeggibile’ del giudice apposta in calce ad un provvedimento giurisdizionale decisorio (come l’ordinanza ex art. 186 -quater c.p.c.) non è propriamente riconducibile al caso esaminato dalla citata sentenza di questa Corte n. 7546/2017, dal momento che – per come accertato dalla stessa Corte di appello (v. pag. 12 della motivazione) -nell’ordinanza in discorso non era indicato il nominativo del giudice onorario e la firma non era preceduta dall’indicazione del nominativo a stampa o da un timbro, bensì costituita da una sottoscrizione illeggibile consistente in una mera sigla (pacificamente non decifrabile) preceduta dalla dicitura generica ‘il G.O.T.’, senza che l’identificabilità del giudice -persona fisica potesse essere desumibile da altri elementi emergenti dal
contenuto dell’ordinanza stessa (che, ai sensi dell’art. 134, comma 1, c.p.c. deve essere necessariamente sottoscritta e il cui regime della relativa invalidità -nullità od inesistenza -deve intendersi regolato dalla norma generale di cui all’art. 161 c.p.c., trattandosi di ordinanza decisoria ed idonea ad acquisire il carattere della definitività).
Il riferimento ad elementi ‘ab extrinseco’ ai quali ha posto riguardo la Corte di appello nella motivazionale integrativa -non può avere alcuna rilevanza al fine della ‘identificabilità’ della sottoscrizione (pacificamente) illeggibile del giudice, poiché le relative possibili indicazioni che conducono a tale risultato devono indefettibilmente emergere dallo stesso contesto letterale ‘interno’ del provvedimento.
Tali elementi non si rinvengono nella fattispecie, in cui ci si trova di fronte all’apposizione (come constatato direttamente anche da questo collegio, trattandosi di documento valutabile anche in sede di legittimità per effetto della deduzione di un vizio processuale) di una mera sigla illeggibile preceduta da una generica dicitura ‘il G.O.T.’, senza che il provvedimento sia risultato munito di un’intestazione con gli estremi identificativi del giudice o che altre indicazioni, idonee allo scopo, si siano potute evincere da altri riferimenti intrinseci all’ordinanza.
A tal proposito la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. 7713/2002, Cass. n. 28281/2011 e Cass. n. 20192/2016) ha, più volte, stabilito che la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice, costituente requisito della sua esistenza giuridica a norma dell’art. 162, secondo comma, c.p.c., deve essere costituita da un
segno grafico che abbia caratteristiche di specificità sufficienti e possa quindi svolgere funzioni identitarie e di riferibilità soggettiva, pur nella sua eventuale illeggibilità, la quale non inficia la idoneità della sottoscrizione se sussistono adeguati elementi per il collegamento del segno grafico con un’indicazione nominativa contenuta nell’atto .
E allora, traendo le conclusioni ‘a contrario’ da questi arresti giurisprudenziali, si deve affermare -con riferimento alla fattispecie che è venuta in rilievo nel caso di specie ed in accoglimento del terzo motivo di ricorso – il principio secondo cui al difetto del requisito della sottoscrizione del giudice, previsto dal n. 5 del secondo comma dell’art. 132 c.p.c. civ. (che deve ritenersi estendibile anche a quello della sottoscrizione -imposto dall’art. 134, comma 1, c.p.c. – delle ordinanze, incluse, evidentemente, anche quelle di tipo decisorio, nel cui ambito si ricomprende l’ordinanza prevista dall’art. 186 -quater c.p.c., idonea ad acquisire l’efficacia della sentenza) è equiparata anche il caso della sottoscrizione illeggibile, allorché dal contenuto del provvedimento non emerga alcuna idonea indicazione della persona del giudice che l’abbia pronunciata, onde rimanga impedita ogni possibilità di identificabilità del decidente stesso.
Essendosi proprio verificata nella vicenda processuale in questione questa eventualità, l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 186 -quater c.p.c. deve essere qualificata inesistente.
La ritenuta fondatezza del terzo motivo, in virtù del quale si è pervenuto alla soluzione radicale appena riportata, comporta l’assorbimento del quarto, quinto e sesto motivo (che ineriscono la
contestazione sul contenuto dell’ordinanza ex art. 186 -quater c.p.c. e la sua asserita genericità per essersi il giudice richiamato ‘per relationem’ alle sole risultanze della c.t.u.).
Il settimo ed ultimo motivo è inammissibile perché non sufficientemente specifico.
Con esso, infatti, avrebbero dovuto essere puntualmente riportate le distinte -ancorché prospettate come ridotte – attività espletate (avuto riguardo anche ad entrambi i giudizi di appello, per le fasi anteriori alla loro riunione) dal difensore delle controparti; sarebbe stato necessario -una volta separate e differenziate le specifiche attività difensive -individuare, in dettaglio, gli importi liquidabili nel minimo e nel massimo per ogni singola voce ed in rapporto allo scaglione in concreto ritenuto applicabile (non essendo utile allo scopo un mero generico riferimento allo scaglione tenuto presente dalla Corte di appello), e ciò anche con riguardo al compenso aggiuntivo dovuto per la difesa di più parti contestualmente, da cui potersi giungere alla prospettata conclusione che, all’esito del giudizio di appello, non sarebbe stato possibile liquidare un compenso totale per la parti avversarie superiore ad euro 14.000,00.
E’ solo il caso, peraltro, di dare atto che pur se si fossero voluti riconoscere ai tre appellati i soli compensi dovuti per le fasi di studio e della controversia, avuto riguardo allo scaglione del valore effettivo della causa compreso tra l’importo di euro 2.000.000,00 e quello di euro 4.000.000,00, con riferimento ai criteri di computo di cui all’art. 6 del D.M. n. 55/2014 e alle somme liquidabili per dette
fasi -si sarebbe, in ogni caso, superato il supposto limite massimo indicato dalla ricorrente nella misura di euro 14.000,00.
Ciò perché si sarebbe dovuto liquidare, per ciascuna delle due fasi di studio, la somma base – prevista per la fascia da euro 260.000,01 a 520.000,00 ed avendo riguardo agli aumenti per la fascia di valore della causa compreso tra euro 2.000.000,00 ed euro 4000.000,00 di euro 4.180,00, aumentabile fino al 30%, il cui risultato sarebbe stato, a sua volta, elevabile fino al 30% e il cui ulteriore risultato sarebbe stato, infine, aumentabile fino al 30%; così per le due fasi introduttive, con riferimento all’importo base di euro 2.430,00 per la citata fascia da euro 260.000,01 a 520.000,00 -, sarebbero state applicabili -in relazione alla fascia più elevata rapportata al suddetto valore della causa – le percentuali di aumento fino al 30% in modo progressivo, con l’ulteriore computabilità sul risultato finale dell’aumento del 20% per la difesa di ognuna delle parti, oltre la prima (quindi per altre due nel caso di specie).
Il difetto di specificità del motivo in questione non consente, invece, a questo collegio il controllo di legittimità sul rispetto o meno delle tabelle professionali di cui al D.M. n. 55/2014 (con relativo allegato) in ordine alla liquidazione dei compensi in concreto effettuata con la sentenza di appello qui impugnata in rapporto allo scaglione in concreto applicabile.
11. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, deve essere accolto il terzo motivo del ricorso, con conseguente assorbimento del quarto, quinto e sesto, mentre vanno rigettati i primi due e dichiarato inammissibile il settimo ed ultimo.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, poiché l’accoglimento del terzo motivo è stato basato sulla ravvisata sussistenza del denunciato radicale vizio processuale, previa cassazione della sentenza impugnata in relazione allo stesso, può pervenirsi alla decisione nel merito sul medesimo, dichiarando l’inesistenza dell’ordinanza adottata ai sensi dell’art. 186 -quater c.p.c.
Sussistono giusti e gravi motivi per disporre tra le parti costituite la compensazione totale delle spese di questo giudizio di legittimità, avuto riguardo alla complessità delle questioni involte dai primi due motivi nonché alla controvertibilità della questione di diritto prospettata mediante il terzo motivo con riferimento al peculiare vizio processuale dedotto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso e dichiara assorbiti il quarto, quinto e stesso motivo; rigetta i primi due motivi e dichiara l’inammissibilità del settimo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito sullo stesso, dichiara l’inesistenza dell’ordinanza adottata nel giudizio di primo grado ai sensi dell’art. 186-quater c.p.c.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile