Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11612 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11612 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/05/2025
COGNOME NOME
-intimato –
Avverso la sentenza n. 746/2021 del TRIBUNALE DI NOLA, depositata il giorno 15 aprile 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
con decreto n. 716/2012, il Giudice di pace di Nola ingiunse a NOME COGNOME quale condomina del Condominio ‘ Parco Belvedere ‘ sito nel Comune di San Paolo Bel Sito, il pagamento della somma (in sorte capitale) di euro 947,46 in favore di NOME COGNOME a titolo di quota
DECRETO INGIUNTIVO CON SOTTOSCRIZIONE ILLEGIBILE -INESISTENZA
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30093/2021 R.G. proposto da
COGNOME rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
parte dei compensi dovuti a questo per l’attività di amministratore dell’ente condominiale;
nel dispiegare opposizione ai sensi dell’art. 645 cod. proc. civ., NOME COGNOME rilevò, in sintesi, la nullità del decreto monitorio dacché recante sottoscrizione illeggibile del giudice emittente e contestò, nel merito, l’esistenza e l’entità del credito ex adverso azionato;
l’opposizione venne rigettata in prime cure;
la decisione in epigrafe indicata ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello interposto da NOME COGNOME la quale, pertanto, ricorre per cassazione sulla base di due motivi;
non svolge difese in grado di legittimità NOME COGNOME
i l Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato in diritto
il ricorso è articolato in due motivi, entrambi rubricati « nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. »;
il primo, sostenendo la « appellabilità per violazione di norme procedimentali (artt. 339, terzo, comma, e 113, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 132, 135, quarto comma, 161, 159 e 162 cod. proc. civ. »), censura la sentenza gravata per non aver dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo (e la derivante nullità della sentenza sull’opposizione allo stesso) « dovuta alla mancata individuazione del decidente per sottoscrizione non intellegibile e per l’assenza di ogni altro elemento enucleab ile all’interno del provvedimento monitorio »;
il secondo, assumendo la « appellabilità per violazione di norme procedimentali (artt. 339, terzo, comma, e 113, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 633 e segg. cod. proc. civ. »), critica la dichiarata inammissibilità dell’appello : rappresenta che con esso era stata dedotta la violazione dei princìpi regolatori del procedimento di
ingiunzione, in punto di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato dalla parte ricorrente in via monitoria;
il primo motivo è fondato;
per fermo convincimento di nomofilachia, al difetto di sottoscrizione del giudice, previsto dall’art. 132, secondo comma, num. 5, cod. proc. civ., è equiparato il caso della sottoscrizione illeggibile: è inficiato da giuridica inesistenza il provvedimento giurisdizionale firmato con segno grafico indecifrabile e privo di capacità identificativa della persona fisica del giudice che l’abbia pronunciat o;
siffatto vizio resta escluso soltanto quando dal contenuto del provvedimento stesso emergano idonei ed univoci elementi per la individuazione del suo autore, che consentano cioè il collegamento del segno grafico con un’indicazione nominativa portata dall’atto stesso;
per contro, il riferimento ad elementi estrinseci al provvedimento (quali, ad esempio, le risultanze dei registri di cancelleria) non assume alcuna rilevanza ai fini della rapportabilità al suo autore della sottoscrizione illeggibile del giudice, « poiché le relative possibili indicazioni che conducono a tale risultato devono indefettibilmente emergere dallo stesso contesto letterale ‘interno’ del provvedimento » (così Cass. 26/03/2024, n. 8129; sul tema, in senso conforme, Cass. 14/12/2023, n. 35032; Cass. 23/03/2017, n. 7546; Cass. 07/10/2016, n. 20192);
di questi princìpi non ha fatto buon governo il giudice territoriale; accertata (con valutazione di fatto, insindacabile in questa sede) la illeggibilità della sottoscrizione apposta in calce al decreto ingiuntivo de quo , la sentenza impugnata ha ritenuto « l’agevole riconducibilità della sigla in esame ad un dato giudice, ed in ispecie al giudice che è risultato assegnatario del fascicolo monitorio, com’è possibile evincersi dalla intestazione del predetto fascicolo », così erroneamente escludendo
l’invalidità del provvedimento sulla base di un elemento estrinseco al tenore dello stesso;
l’accoglimento del primo motivo importa, per logica pregiudizialità, l’assorbimento del secondo;
cassata la sentenza, la causa va infatti rinviata al Tribunale di Nola, in persona di diverso magistrato ed in funzione di giudice di appello, il quale, ove ravvisata la sussistenza del vizio di sottoscrizione del decreto ingiuntivo alla stregua dei princìpi enunciati, sarà comunque tenuto all’esame della fondatezza nel merito della originaria domanda monitoria , l’opposizione ex art. 645 cod. proc., come è noto, introducendo un ordinario giudizio di cognizione;
al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
p. q. m.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Nola, in persona di diverso magistrato, al quale demanda di provvedere alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione