Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28077 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28077 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/10/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 16942/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE FRIULI VENEZIA NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO C/O UFFICIO RAPPRESENTANZA RAGIONE_SOCIALE FVG, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di T RIESTE n. 498/2020 depositata il 21/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
NOME COGNOME, la società RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE proponevano opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione con la quale la regione Friuli-Venezia Giulia aveva irrogato nei loro confronti la sanzione amministrativa di euro 209.300 in rel azione alla contestazione della violazione dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per aver effettuato trasporti di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da sansa di olive con formulario inesatto. Tali rifiuti risultavano trasportati sui mezzi della società COGNOME NOME di cui COGNOME era legale rappresentante, dallo stabile di proprietà della RAGIONE_SOCIALE di cui COGNOME era amministratore unico al sito di stoccaggio centrale termoelettrica sita Monfalcone.
La Regione Friuli-Venezia Giulia si costituiva dinanzi il Tribunale opponendosi al ricorso e chiedendo la conferma dell’ordinanza impugnata.
Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria documentale, rigettava l’opposizione. Preliminarmente il giudice di primo grado rigettava l’eccezion e di tardività della contestazione non potendosi riscontrare alcuna violazione dell’art. 14 della l. n. 689 del 1981 in quanto il termine ivi previsto decorreva solo dal momento in cui, chiuse le indagini penali, era stato rilasciato dal magistrato il nullaosta alla comunicazione. Inoltre, nel merito il Tribunale affermava che il rifiuto in questione non aveva le caratteristiche per
essere qualificato sottoprodotto ai sensi dell’articolo 184 bis del decreto legislativo numero 152 del 2006, risultando soddisfatte tutte le condizioni richieste dalla norma per tale qualificazione.
Gli opponenti proponevano appello avverso la suddetta sentenza.
La Regione FriuliVenezia Giulia resisteva all’appello.
La Corte d’appello di Trieste rigettava il gravame.
In particolare, la Corte d’Appello evidenziava che il termine di 90 giorni di cui all’articolo 14 della l. n. 689 del 1981 decorreva dal nullaosta dell’autorità giudiziaria all’utilizzo degli atti rilevanti confluiti nel fascicolo del pubblico ministero, atti costituenti il presupposto sia dell’attività investigativa che di quella accertativa.
6.1 Inoltre, la sansa di olive non rientrava nella categoria dei sottoprodotti difettandone i requisiti di cui all’articolo 184 bis del d. lgs. n. 152 del 2006. Risultava documentato che, necessitando il riutilizzo della sansa una trasformazione preliminare, si doveva escludere che la stessa potesse rientrare tra i sottoprodotti alla luce della nozione individuata dalla Corte di Giustizia nella vigenza della pregressa normativa, sia anche in relazione al decreto legislativo n. 150 del 2006 che, oltre ad aver abrogato l’articolo 14 della legge n. 138 del 2002, nel fornire la nozione di sottoprodotto all’articolo 183, lett. N), ribadiva la necessità che per l’impiego non si rendessero necessarie operazioni preliminari e che l’utilizzazione del prodotto dovesse essere certa e non eventuale.
Nella specie la RAGIONE_SOCIALE non risultava svolgere attività di produzione di rifiuti ma aveva il ruolo di intermediario avendo comprato la sansa già disoleata da terzi come sansa esausta e senza alcun processo industriale preliminare.
6.2 La Corte d’Ap pello escludeva pure la doglianza circa la mancanza di colpa in capo a RAGIONE_SOCIALE dovendosi individuare tale condizione solo nel responsabile principale dell’illecito e non nel responsabile solidale rispetto al quale si richiedeva solo che la violazione fosse commessa dal rappresentante o dal dipendente nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze . Tale condizione era ampiamente dimostrata dalle copie dei formulari e dagli altri documenti acquisiti nel procedimento. Per il responsabile solidale, pertanto, non era ammessa alcuna prova liberatoria ai sensi dell’art. 6 l. n. 689 del 1981.
6.3 Infine, la Corte d’appello evidenziava che gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del d. lgs. n. 152 del 2006 erano tuttora validi nella formulazione del testo previgente le modifiche. In tal senso deponeva l’articolo 39 del decreto legislativo n. 205 del 2010.
6.4 Non era possibile, inoltre, procedere al cumulo giuridico di cui all’articolo 8 l. n. 689 del 1981, non sussistendo alcuna ipotesi di concorso formale delle violazioni contestate quanto piuttosto il concorso materiale tra violazioni commesse con più azioni od omissioni.
NOME COGNOME, la società RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla scorta di nove motivi.
La Regione Friuli-Venezia Giulia ha resistito con controricorso e in prossimità dell ‘udienza ha d epositato memoria insistendo nella richiesta di inammissibilità o rigetto del ricorso.
CONSIDERATO CHE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’articolo 14 della l. n. 689 del 1981 per avvenuta maturata decadenza dell’a zione amministrativa.
Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 24 della l. n. 689 del 1981 per avvenuta maturata decadenza dall’azione amministrativa e conseguente eccesso di potere.
Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti rappresentato dal nullaosta del pubblico ministero del 1° febbraio 2012 a fronte dell’atto di contestazione notificata del 19 dicembre 2013.
Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 della l. n. 689 del 1981.
La censura attiene alla violazione dell’articolo 3 ora citato per carenza dell’elemento soggettivo nella commissione dell’illecito. La carenza dell’elemento psicologico derivava dal fatto che nella specie era stato utilizzato un codice CER che secondo l’ordine accertatore non era quello indicato per il trasporto dei rifiuti oggetto ovvero rifiuti organici contenenti sostanze pericolose.
La merce trasportata ossia la sansa di olive per la sua natura non sarebbe qualificata automaticamente quale rifiuto tanto che sarebbe stata importata legittimamente come sottoprodotto. Il fatto che i magazzini della RAGIONE_SOCIALE fossero destinati a mero stoccaggio e non ad attività di estrazione non rileverebbe perché il vettore non era tenuto a saperlo. Vista quindi la normativa applicabile con riferimento alla natura della sansa la cui natura di rifiuto era stata esclusa, il vettore non aveva motivo di ritenere di
trasportare un rifiuto non autorizzato venendo meno quindi l’elemento soggettivo previsto dall’articolo 3 l. n. 689 del 1981.
Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione alla nota n. 27566 del 2008 della Provincia di Gorizia.
Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti rappresentato dall’omesso esame dell’archiviazione della posizione di NOME COGNOME e della società RAGIONE_SOCIALE per situazione identica a quella in oggetto. In pratica si lamenta l’omesso esame della archiviazione della trasportatrice di sansa esausta con provvedimento della provincia di Gorizia in un caso identico a quello di specie.
Il settimo di motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti rappresentato dalla assoluzione in sede penale di NOME COGNOME.
L’ottavo motivo di ricorso è così rubricato: violazione falsa applicazione dell’articolo 8 della l. n. 689 del 1981 per omessa applicazione dell’istituto del cumulo giuridico in materia sanzionatorio amministrativa.
Il Collegio all’esito della discussione dell’odierna camera di consiglio ritiene di rinviare la trattazione del ricorso alla pubblica udienza stante la rilevanza della questione circa l’erronea compilazione dei formulari per il trasporto con l’i ndicazione del codice CER 030303 (rifiuti prodotti dall’estrazione tramite so lvente) ritenuto esatto dal giudice penale in sede di assoluzione di NOME
COGNOME ed erroneo da parte degli agenti accertatori secondo i quali si doveva utilizzare invece il codice CER 160306 (rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305).
P.Q.M.
La Corte rinvia la trattazione del ricorso alla pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione