Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11398 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11398 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7828/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME (CODICE_FISCALE);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
– controricorrente –
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE DI RAGIONE_SOCIALE n. 2643/2019 depositata il 11/12/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
Il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE aveva annullato – in accoglimento dell’opposizione proposta da NOME COGNOME – l’ordinanza ingiunzione n. 463/2015 emanata dalla Polizia RAGIONE_SOCIALE per violazione dell’art. 9, comma 1, del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 63/1993, in quanto NOME COGNOME -titolare di licenza taxi rilasciata dal Comune RAGIONE_SOCIALE – si era fatto sostituire nella conduzione di un natante in servizio taxi senza aver presentato la comunicazione preventiva di sostituzione all’ufficio competente.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in accoglimento integrale dell’appello promosso dal Comune RAGIONE_SOCIALE, riformava la sentenza impugnata osservando che:
la legge quadro dello Stato n. 21 del 1992 («Legge quadro per il trasRAGIONE_SOCIALE di persone mediante autoservizi pubblici non di linea»), prevede espressa delega dalle Regioni ai Comuni per l’attua zione dei criteri normativi fissati dalle leggi Regionali, affinché i Comuni stabiliscano con Regolamento le condizioni per l’esercizio della licenza taxi/autorizzazione all’esercizio del noleggio con conducente, e che l’iscrizione nel ruolo dei conducenti sia necessaria anche per esercitare l’attività come sostituto del titolare di licenza/autorizzazione (artt. 4, 5 e 6);
-l’art. 10 della legge quadro n. 21 del 1992 , anche in séguito alla modifica del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) non si pone in contrasto con la necessità di previa comunicazione della sostituzione al Comune prevista dal Regolamento Comunale;
-la delibera comunale dell’11.12.2012, nel modificare il Regolamento in séguito alla novella della normativa statale, ha dichiaratamente voluto adeguare le modalità di sostituzione alla guida del natante all’art. 10 della legge n. 21/1992 .
Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per Cassazione NOME COGNOME affidandolo a due motivi, e illustrandolo con memoria depositata in prossimità dell’adunanza.
Si difendeva il Comune di RAGIONE_SOCIALE depositando controricorso illustrato da memoria.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 117 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 3 e 97 della Costituzione, anche in rapRAGIONE_SOCIALE all’art. 43 D.P.R. n. 445/2000; dell’art. 10 legge n. 21/1992; dell’art. 19 della L.R. del Veneto n. 63 del 30.12.1993; degli artt. 4 e 5 della legge n. 21/1992, anche con riferimento all’art. 9 del Regolamento del Comune di RAGIONE_SOCIALE in attuazione della legge L.R. 30 dicembre 1993, n. 63, , con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Il ricorrente censura la pronuncia impugnata nella parte in cui fa derivare il potere regolamentare del Comune direttamente dalla legge statale n. 21/1992, mentre detto potere viene esercitato dai Comuni attraverso la delega della Regione nel caso di specie mancata, posto che l’art. 19 L.R. 30 dicembre 1993, n. 63, disciplinante la sostituzione alla guida, non è mai stato modificato in adeguamento delle nuove disposizioni della legge nazionale che, dunque, resta l’unica disciplina di legge alla quale devono uniformarsi gli atti amministrativi. Dal 25.01.2012 è stato modificato l’art. 10 della citata legge 20 gennaio 1992, n. 21, nel senso che la normativa nazionale oggi in vigore non prevede alcun obbligo di comunicazione, né facoltizza il Comune a richiederla.
Pertanto, la richiesta di comunicazione e di sostituzione alla guida al Comune di RAGIONE_SOCIALE è illegittima e non ha ragion d’essere, posto che il Comune di RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto verificare in tempo reale se il comandante sia nel possesso dei requisiti professionali e morali, avendo accesso diretto ai data-base della Città Metropolitana presso la RAGIONE_SOCIALE, così come presso la RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 445 del 2000.
1.1. Il motivo è infondato.
Occorre premettere che la potestà regolamentare del Comune promana innanzitutto dalla Costituzione, artt. 118, commi 1 e 2, e 117; dagli artt. 4, commi 2 e 3, e 5, comma 1, lett. d) della legge n. 21 del 1992; dalla L.R. Veneto n. 63/1993: pertanto, benché l’art. 19 della L.R. n. 63 del 1993 – che contiene la disciplina della sostituzione alla guida, ma non contempla la comunicazione della sostituzione – non sia mai stato aggiornato rispetto all’art. 10, l egge 15 gennaio 1992, n. 21, tuttavia il Regolamento Comunale (nella sua versione modificata con delibera comunale dell’ 01.12.2012, applicabile ai fatti di cui è causa) trova la sua diretta potestà amministrativa intanto nelle norme costituzionali e statali menzionate, ma anche negli artt. 11, comma 1, lett. e) sulle competenze comunali, e 12, comma 2, lett. e) di cui alla L.R. n. 63/1993.
1.2. Tanto premesso, l’art. 9, comma 1, 1° capoverso, del Regolamento Comunale (aggiornato con delibera comunale dell’1.12.2012), recita: « Il titolare della licenza deve presentare la comunicazione preventiva di sostituzione che deve contenere: la dichiarazione concernente l’iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti da parte del sostituto . Copia della comunicazione deve essere conservata a bordo dell’unità ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza ».
L’art. 10 , comma 1, della legge n. 21 del 1992 (vigente ratione temporis , ossia al la data di accertamento dell’infrazione, il 29.01.2015) recita: « I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell’ambito orario del turno integrativo o nell’orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente ».
Pertanto, l’art. 9 Regolamento comunale che -come argomentato al punto 1.1. – trova la sua legittimazione nelle norme sopracitate, è in linea con la nuova fattispecie normativa più ampia di cui all’art. 10 legge n. 21/1992, poiché non limita – come nella precedente versione – la possibilità di sostituzione ad un periodo temporaneo, né ad ipotesi tassative.
1.3. Inconferente, infine, il riferimento all’art. 43 DPR n. 445/2000 (ma non inammissibile, come predicato nel controricorso a p. 3, poiché si tratta di mera difesa, come tale non soggetta a preclusioni), che ha una finalità ben diversa da quella cui è ispirata l’art. 9 del citato Regolamento comunale, ossia quella di conferire potestà autocertificativa ai cittadini: l’ art. 43 sopra menzionato, invece, impone (al comma 1) all’ A mministrazione il compito di acquisire d’ufficio le informazioni oggetto di dichiarazioni sostitutive fornite dai cittadini.
Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ.; dell’art. 115 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. Il ricorrente censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha completamente omesso di considerare alcuni fatti decisivi quali fatti notori, e cioè che: il titolare della licenza, in costanza di servizio taxi, avesse avuto problemi di salute; che il sostituto risultasse regolarmente scritto nel ruolo della Città Metropolitana di RAGIONE_SOCIALE, sezione taxi e noleggio, e che in risultasse imbarcato nella flotta sociale della ditta individuale ex art.
172bis cod. nav. presso la RAGIONE_SOCIALE. Nella prospettazione del ricorrente, in virtù dell’art. 9 del Regolamento comunale di attuazione alla legge regionale n. 63/1993 non vi è alcuna possibilità di modificare lo sportello telematico del trasportatore del Comune di RAGIONE_SOCIALE a turno già avviato, così come non vi è la possibilità di farsi sostituire in costanza di turno del proprio sostituto se il titolare si senta male o abbia comunque un impedimento.
2.1. Il motivo è infondato. La censura non coglie la ratio della normativa citata supra , diretta a consentire all’ Amministrazione comunale il controllo costante e mirato sulla professionalità e moralità dei conducenti, sostituti nel servizio di trasRAGIONE_SOCIALE pubblico non di linea. Proprio le modifiche apportate all’art. 10, l egge n. 21/1992 e recepite nell’art. 9 del Regolamento Comunale di RAGIONE_SOCIALE lasciano trasparire il significato e la finalità del precetto il quale -prescindendo da fattispecie tipiche e tassative, nonché da situazioni temporanee consente agilmente la sostituzione alla guida del titolare dell’autorizzazione o licenza, senza ulteriori giustificazioni (per esempio, lo stato di salute del titolare di licenza), purché la sostituzione sia tempestivamente comunicata all’ Amministrazione comunale.
In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore imRAGIONE_SOCIALE a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore
del controricorrente, che liquida in € 800,00 per compensi, oltre ad €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore imRAGIONE_SOCIALE a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda