Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4261 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 4261  Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18794/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  socio  accomandatario  NOME  COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
 contro
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso  la  SENTENZA  della  CORTE  D ‘ APPELLO  di LECCE  n. 68/2022 depositata il 29/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
 Il  Tribunale  di  Lecce,  decidendo  su  quattro  cause  riunite inerenti il rapporto di locazione intercorso tra la RAGIONE_SOCIALE della
R.G. 18794/2022
COGNOME.
Rep.
C.C. 11/12/2023
C.C. 14/4/2022
VENDITA AZIENDA. RISARCIMENTO DANNI.
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME (locatrice) ed il Ministero RAGIONE_SOCIALE finanze (conduttore),  relativo  ad  un  immobile  sito  a  Lecce  e  destinato  a sede dell’Ufficio del registro, condannò l’Amministrazione finanziaria al  pagamento  della  somma  di  euro  449.611,80  (oltre  interessi legali) per canoni ed accessori pregressi maturati dal 16 dicembre 1992 (pacifica data di scadenza del contratto di locazione) sino al 15 aprile 2004, supposta data del rilascio dell’immobile locato.
In particolare, il Tribunale ritenne che, per la protratta occupazione dell’immobile dopo la scadenza del contratto di locazione (e quindi per il periodo successivo al 16 dicembre 1992), dovesse  competere  al  locatore  il  canone  annuo  non  nella  misura prevista in contratto (lire 120.000.000)  ma  in  quella  di lire 192.000.000.
 La  Corte  d’appello  di  Lecce,  in  parziale  accoglimento  del gravame proposto dall’RAGIONE_SOCIALE ed in parziale riforma della  sentenza  di  primo  grado,  rideterminò  in  euro  362.533,82  la somma  dovuta  dall’appellante,  ritenendo,  tra  l’altro,  coperta  dal giudicato  la  questione  concernente  la  misura  del  canone  annuo, essendo stata detta misura già determinata in lire 192.000.000.
 La  sentenza  di  secondo  grado  fu  impugnata  dalla  RAGIONE_SOCIALE in via principale e dall’RAGIONE_SOCIALE in via incidentale e questa Corte, con sentenza 29 ottobre 2019, n. 27587, rigettò il ricorso principale, accolse quello incidentale e cassò in relazione la decisione della Corte leccese, alla quale rinviò la causa anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese.
 Il  giudizio  è  stato  riassunto  dall’RAGIONE_SOCIALE  in contraddittorio con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 29 aprile 2022, in parziale riforma della sentenza a suo tempo pronunciata dal Tribunale di Lecce, ha accertato che il credito  della  RAGIONE_SOCIALE  doveva  essere  liquidato  nell’importo  di euro 266.534,75 e, accogliendo la domanda restitutoria formulata dall’RAGIONE_SOCIALE,  ha  condannato  la  RAGIONE_SOCIALE  al  pagamento
della  somma  di  euro  183.077,13  all’RAGIONE_SOCIALE,  ponendo  a  carico dell’RAGIONE_SOCIALE la metà RAGIONE_SOCIALE spese di tutti i gradi merito, del giudizio di cassazione e di quello di rinvio.
La Corte territoriale -dopo aver trascritto in parte la motivazione della sentenza della Corte di cassazione – ha rilevato che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva riproposto, in sede di riassunzione, alcune eccezioni già superate nei gradi precedenti del giudizio. In particolare, essa aveva riproposto la questione della mancata indicazione della persona fisica che stava in giudizio per conto dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ritenuta «non più esaminabile», e quella concernente l’omessa riproposizione della domanda originaria da parte dell’amministrazione e l’omessa nuova impugnazione RAGIONE_SOCIALE precedenti decisioni, «eccezione questa poco perspicua, avendo l’amministrazione assunto la veste di opponente per contestare in massima parte la fondatezza della pretesa della RAGIONE_SOCIALE attrice, essendosi formato giudicato interno sulla debenza del capitale e dovendosi discutere, in sede di rinvio, del solo ammontare degli interessi».
Tanto premesso, la Corte d’appello ha ricordato che, alla luce del principio di diritto enunciato dal giudice di legittimità e in base al contenuto della c.t.u., il credito della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE doveva essere rideterminato nella minore somma di euro 266.534,75. E poiché l’RAGIONE_SOCIALE aveva versato, rispetto al credito anzidetto, la maggior somma di euro 183.077,13, la RAGIONE_SOCIALE attrice doveva essere condannata alla restituzione di quell’importo, in accoglimento della domanda avanzata dall’RAGIONE_SOCIALE in sede di rinvio. Nel caso specifico, infatti, l’avvenuto pagamento poteva essere desunto anche «dal comportamento processuale RAGIONE_SOCIALE parti, alla stregua: a) del principio di non contestazione che informa il sistema processuale civile; b) del principio di leale collaborazione tra le parti».
Contro la sentenza della Corte d’appello di Lecce ricorre la RAGIONE_SOCIALE  con  atto  affidato  a  quattro  motivi  e  affiancato  da memoria.
L’RAGIONE_SOCIALE  non  ha  svolto  attività  difensiva  in questa sede.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 174 cod. proc. civ. e dell’art. 79 disp. att. cod. proc. civ., anche in relazione con gli artt. 168 -bis e 359 cod. proc. civ. ed altresì con la conseguenza della violazione del principio di cui all’art. 25 Cost. disciplinato nell’art. 158 cod. proc. civ., per immotivata sostituzione del giudice relatore.
Il ricorrente ricorda che dal verbale dell’udienza collegiale tenutasi il 18 gennaio 2022 davanti alla Corte d’appello di Lecce, risultava nominata relatrice la dottoressa NOME COGNOME. La sentenza, invece, è stata scritta dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO. Vi sarebbe, quindi, una lesione del giudice naturale precostituito, anche perché la sostituzione non risulta in alcun modo illustrata nelle sue ragioni, né vi era un impedimento della dottoressa COGNOME, che continuava a comporre il collegio giudicante.
1.1. Il motivo è manifestamente infondato.
La giurisprudenza di questa Corte è da tempo fermamente orientata nel senso che nel giudizio d’appello non integra vizio di costituzione del giudice la sostituzione del relatore senza l’osservanza RAGIONE_SOCIALE modalità di cui agli artt. 174 cod. proc. civ. e 79 disp. att. cod. proc. civ., costituendo tale violazione una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità del procedimento o della sentenza (ordinanza 9 maggio 2022, n. 14554; in tal senso già la sentenza 30 marzo 2010, n. 7622).
Analogamente, è stato affermato che l’inosservanza del principio della immutabilità del giudice istruttore, sancito dall’art. 174 cod. proc. civ., e la trattazione della causa da parte di un giudice diverso da quello individuato secondo le tabelle, determinata da esigenze di organizzazione interna al medesimo ufficio giudiziario, pur in mancanza di un formale provvedimento di sostituzione da parte del presidente del tribunale, costituiscono una mera irregolarità di carattere interno che, in difetto di una espressa sanzione di nullità, non incide sulla validità degli atti, né è causa di nullità del giudizio o della sentenza (In applicazione del principio, questa Corte ha escluso che l’immotivata sostituzione della relatrice, rimasta comunque a comporre il collegio, da parte del presidente potesse determinare l’invalidità della sentenza impugnata; così l’ordinanza 26 aprile 2022, n. 12982).
Nel caso in esame, si è verificata una situazione in tutto assimilabile a quella oggetto dell’ordinanza n. 12982 appena richiamata, perché la dottoressa NOME COGNOME, in origine Relatrice del provvedimento, è stata sostituita, nella redazione della sentenza, dal AVV_NOTAIO, rimanendo peraltro a far parte del collegio giudicante. Tale sostituzione può essere stata determinata da varie ragioni, che in questa sede non è dato conoscere (organizzazione interna, riparto del carico di lavoro, dissenso della Relatrice rispetto all’esito della decisione); ma è comunque da escludere che dalla sostituzione possa derivare la nullità della sentenza, come invece pretenderebbe il ricorrente.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art.  360,  primo  comma,  n.  3)  e  n.  5),  cod.  proc.  civ.,  la violazione  art.  75,  terzo  comma,  cod.  proc.  civ.,  nonché  omesso esame e omessa decisione circa un fatto decisivo per il giudizio.
La parte ricorrente osserva che alla Corte d’appello era stato richiesto di verificare che la parte che aveva assunto l’iniziativa del giudizio  di  rinvio  fosse  una  di  quelle  dell’originario  giudizio,  ossia
del  giudizio  nel  quale  è  stata  pronunciata  la  decisione  che  ha disposto  il  rinvio.  Tale  punto  sarebbe  stato  del  tutto  omesso.  Per altro  verso,  era  stato  posto  il  problema  dell’individuazione  della persona fisica che rappresenta l’ente che agisce in giudizio, e che non sarebbe stata individuata nel giudizio di rinvio. Anche quest’eccezione, sollevata innanzi alla Corte salentina quale questione  preliminare,  non  avrebbe  avuto  alcuna  risposta  nella sentenza.
2.1. Il motivo è inammissibile.
La sentenza impugnata  ha  osservato, tra l’altro, che la questione  qui riproposta -cioè la mancata  indicazione  della persona  fisica  che  sta  in  giudizio  per  conto  dell’RAGIONE_SOCIALE – era stata affrontata e superata nei gradi precedenti del giudizio di merito.
Il  ricorrente  –  anche  volendo  tralasciare  l’evidente  capziosità della censura qui in esame – non si confronta con il passaggio della motivazione della sentenza impugnata appena riportato, per cui la censura  risulta  inammissibile  perché  non  coglie  la ratio  decidendi della decisione della Corte d’appello.
Con il terzo motivo di ricorso si lamentano, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., omesso esame RAGIONE_SOCIALE eccezioni, decisive, della mancata riproposizione RAGIONE_SOCIALE domande originarie da parte dell’RAGIONE_SOCIALE e della proposizione di domande nuove, mancata riproposizione RAGIONE_SOCIALE domande da parte della ricorrente in riassunzione, con conseguente violazione degli artt. 112, 392, 393 e 394 cod. proc. civ. ed errore consistente nel difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
La  RAGIONE_SOCIALE  ricorrente  rileva  che  l’RAGIONE_SOCIALE,  nel riassumere  il  giudizio  davanti  al  giudice  di  rinvio,  non  aveva richiesto,  come  invece  avrebbe  dovuto,  la  riforma  della  sentenza
del  Tribunale  che  non  era  stata  adeguatamente  riformata  dalla sentenza  della  Corte  d’appello  cassata  dalla  Corte  di  cassazione. L’RAGIONE_SOCIALE, in altri termini, si sarebbe limitata a chiedere il rimborso di un asserito indebito versamento, senza chiedere la modifica della sentenza di primo grado.
3.1.  Il  motivo,  ove  non  inammissibile,  è  comunque  del  tutto privo di fondamento.
Anche volendo tralasciare la tecnica di redazione del ricorso, e di questo motivo in particolare, che rende non del tutto comprensibile quale sia la censura realmente formulata, il Collegio osserva in prima battuta che il motivo viola l’art. 366, primo comma, n. 6) cod. proc. civ., ed in secondo luogo e comunque che la sentenza oggi impugnata è stata emessa dalla Corte d’appello di Lecce in qualità di giudice di rinvio. Ne consegue che il relativo giudizio era vincolato dalla precedente pronuncia di cassazione e che non era quindi affatto necessario, per ovvie ragioni, che l’RAGIONE_SOCIALE appellante insistesse nel chiedere espressamente la riforma della sentenza del Tribunale.
 Con  il  quarto  motivo  di  ricorso  si  lamenta,  in  riferimento all’art.  360,  primo  comma,  n.  3)  e  n.  4),  cod.  proc.  civ.,  la violazione RAGIONE_SOCIALE norme che regolano la consulenza tecnica contabile, in relazione agli artt. 115, 116, 195 e 198 cod. proc. civ.; errore nel procedere, per omessa valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze della indagine tecnica; violazione del principio di non contestazione per difetto  di  valutazione  del  contegno  della  parte  pubblica  nella indagine tecnica.
Alla  luce  dell’accertamento  che  la  Corte  di  cassazione  aveva chiesto  al  giudice  di  rinvio,  la  Corte  leccese  avrebbe  dovuto procedere in modo minuzioso al preciso conteggio RAGIONE_SOCIALE rispettive partite  di  dare  e  avere,  con  un  apposito  esame  contabile.  La sentenza, dunque, non avrebbe fatto chiarezza sul punto,
nonostante  il  tentativo  dell’odierna  ricorrente  di  fornire  tutto  il materiale necessario.
4.1. Il motivo è inammissibile.
Lo è, in via preliminare, per l’inosservanza dell’art. 366, primo comma, n. 6) cod. proc. civ. quanto agli atti fondanti, non fornendo la  loro  indicazione  specifica  nei  termini  indicati  dalla  consolidata giurisprudenza di questa Corte.
Lo  è  ulteriormente  e  comunque  per  il  fatto  che  la  sentenza impugnata, nell’affermare che l’RAGIONE_SOCIALE aveva versato,  rispetto  al  credito  vantato  dalla  RAGIONE_SOCIALE,  la  maggiore somma  di  euro  183.077,13, ha supportato la sua decisione richiamando, tra l’altro, il principio di non contestazione.
La RAGIONE_SOCIALE ricorrente – pur partendo dalla corretta premessa in base alla quale il compito del giudice di rinvio era proprio quello di determinare con esattezza i rispettivi debiti e crediti tra le parti non ha affatto contestato l’affermazione suindicata. E questo comporta che ogni discussione relativa all’operato del c.t.u. e alla correttezza, o scorrettezza, della decisione qui impugnata è preclusa dalla constatazione per cui nel processo l’avvenuto versamento di quella somma in eccesso doveva essere considerato come un fatto ormai accertato. Sicché il motivo in esame, in definitiva, non coglie e non supera la ratio decidendi della sentenza della Corte leccese.
5. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
Non  occorre  provvedere  sulle  spese,  poiché  l’RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Sussistono  tuttavia  le  condizioni  di  cui  all’art.  13,  comma  1 -quater ,  del  d.P .R.  30  maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte  della  RAGIONE_SOCIALE  ricorrente,  dell’ulteriore  importo  a  titolo  di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai  sensi  dell’art.  13,  comma  1 -quater ,  del  d.P.R.  30  maggio 2002,  n.  115,  dà  atto  della  sussistenza  RAGIONE_SOCIALE  condizioni  per  il versamento, da parte della RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Terza