Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4261 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4261 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18794/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del socio accomandatario NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di LECCE n. 68/2022 depositata il 29/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Lecce, decidendo su quattro cause riunite inerenti il rapporto di locazione intercorso tra la RAGIONE_SOCIALE della
R.G. 18794/2022
COGNOME.
Rep.
C.C. 11/12/2023
C.C. 14/4/2022
VENDITA AZIENDA. RISARCIMENTO DANNI.
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME (locatrice) ed il Ministero RAGIONE_SOCIALE finanze (conduttore), relativo ad un immobile sito a Lecce e destinato a sede dell’Ufficio del registro, condannò l’Amministrazione finanziaria al pagamento della somma di euro 449.611,80 (oltre interessi legali) per canoni ed accessori pregressi maturati dal 16 dicembre 1992 (pacifica data di scadenza del contratto di locazione) sino al 15 aprile 2004, supposta data del rilascio dell’immobile locato.
In particolare, il Tribunale ritenne che, per la protratta occupazione dell’immobile dopo la scadenza del contratto di locazione (e quindi per il periodo successivo al 16 dicembre 1992), dovesse competere al locatore il canone annuo non nella misura prevista in contratto (lire 120.000.000) ma in quella di lire 192.000.000.
La Corte d’appello di Lecce, in parziale accoglimento del gravame proposto dall’RAGIONE_SOCIALE ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminò in euro 362.533,82 la somma dovuta dall’appellante, ritenendo, tra l’altro, coperta dal giudicato la questione concernente la misura del canone annuo, essendo stata detta misura già determinata in lire 192.000.000.
La sentenza di secondo grado fu impugnata dalla RAGIONE_SOCIALE in via principale e dall’RAGIONE_SOCIALE in via incidentale e questa Corte, con sentenza 29 ottobre 2019, n. 27587, rigettò il ricorso principale, accolse quello incidentale e cassò in relazione la decisione della Corte leccese, alla quale rinviò la causa anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese.
Il giudizio è stato riassunto dall’RAGIONE_SOCIALE in contraddittorio con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 29 aprile 2022, in parziale riforma della sentenza a suo tempo pronunciata dal Tribunale di Lecce, ha accertato che il credito della RAGIONE_SOCIALE doveva essere liquidato nell’importo di euro 266.534,75 e, accogliendo la domanda restitutoria formulata dall’RAGIONE_SOCIALE, ha condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento
della somma di euro 183.077,13 all’RAGIONE_SOCIALE, ponendo a carico dell’RAGIONE_SOCIALE la metà RAGIONE_SOCIALE spese di tutti i gradi merito, del giudizio di cassazione e di quello di rinvio.
La Corte territoriale -dopo aver trascritto in parte la motivazione della sentenza della Corte di cassazione – ha rilevato che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva riproposto, in sede di riassunzione, alcune eccezioni già superate nei gradi precedenti del giudizio. In particolare, essa aveva riproposto la questione della mancata indicazione della persona fisica che stava in giudizio per conto dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ritenuta «non più esaminabile», e quella concernente l’omessa riproposizione della domanda originaria da parte dell’amministrazione e l’omessa nuova impugnazione RAGIONE_SOCIALE precedenti decisioni, «eccezione questa poco perspicua, avendo l’amministrazione assunto la veste di opponente per contestare in massima parte la fondatezza della pretesa della RAGIONE_SOCIALE attrice, essendosi formato giudicato interno sulla debenza del capitale e dovendosi discutere, in sede di rinvio, del solo ammontare degli interessi».
Tanto premesso, la Corte d’appello ha ricordato che, alla luce del principio di diritto enunciato dal giudice di legittimità e in base al contenuto della c.t.u., il credito della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE doveva essere rideterminato nella minore somma di euro 266.534,75. E poiché l’RAGIONE_SOCIALE aveva versato, rispetto al credito anzidetto, la maggior somma di euro 183.077,13, la RAGIONE_SOCIALE attrice doveva essere condannata alla restituzione di quell’importo, in accoglimento della domanda avanzata dall’RAGIONE_SOCIALE in sede di rinvio. Nel caso specifico, infatti, l’avvenuto pagamento poteva essere desunto anche «dal comportamento processuale RAGIONE_SOCIALE parti, alla stregua: a) del principio di non contestazione che informa il sistema processuale civile; b) del principio di leale collaborazione tra le parti».
Contro la sentenza della Corte d’appello di Lecce ricorre la RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a quattro motivi e affiancato da memoria.
L’RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva in questa sede.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 174 cod. proc. civ. e dell’art. 79 disp. att. cod. proc. civ., anche in relazione con gli artt. 168 -bis e 359 cod. proc. civ. ed altresì con la conseguenza della violazione del principio di cui all’art. 25 Cost. disciplinato nell’art. 158 cod. proc. civ., per immotivata sostituzione del giudice relatore.
Il ricorrente ricorda che dal verbale dell’udienza collegiale tenutasi il 18 gennaio 2022 davanti alla Corte d’appello di Lecce, risultava nominata relatrice la dottoressa NOME COGNOME. La sentenza, invece, è stata scritta dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO. Vi sarebbe, quindi, una lesione del giudice naturale precostituito, anche perché la sostituzione non risulta in alcun modo illustrata nelle sue ragioni, né vi era un impedimento della dottoressa COGNOME, che continuava a comporre il collegio giudicante.
1.1. Il motivo è manifestamente infondato.
La giurisprudenza di questa Corte è da tempo fermamente orientata nel senso che nel giudizio d’appello non integra vizio di costituzione del giudice la sostituzione del relatore senza l’osservanza RAGIONE_SOCIALE modalità di cui agli artt. 174 cod. proc. civ. e 79 disp. att. cod. proc. civ., costituendo tale violazione una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità del procedimento o della sentenza (ordinanza 9 maggio 2022, n. 14554; in tal senso già la sentenza 30 marzo 2010, n. 7622).
Analogamente, è stato affermato che l’inosservanza del principio della immutabilità del giudice istruttore, sancito dall’art. 174 cod. proc. civ., e la trattazione della causa da parte di un giudice diverso da quello individuato secondo le tabelle, determinata da esigenze di organizzazione interna al medesimo ufficio giudiziario, pur in mancanza di un formale provvedimento di sostituzione da parte del presidente del tribunale, costituiscono una mera irregolarità di carattere interno che, in difetto di una espressa sanzione di nullità, non incide sulla validità degli atti, né è causa di nullità del giudizio o della sentenza (In applicazione del principio, questa Corte ha escluso che l’immotivata sostituzione della relatrice, rimasta comunque a comporre il collegio, da parte del presidente potesse determinare l’invalidità della sentenza impugnata; così l’ordinanza 26 aprile 2022, n. 12982).
Nel caso in esame, si è verificata una situazione in tutto assimilabile a quella oggetto dell’ordinanza n. 12982 appena richiamata, perché la dottoressa NOME COGNOME, in origine Relatrice del provvedimento, è stata sostituita, nella redazione della sentenza, dal AVV_NOTAIO, rimanendo peraltro a far parte del collegio giudicante. Tale sostituzione può essere stata determinata da varie ragioni, che in questa sede non è dato conoscere (organizzazione interna, riparto del carico di lavoro, dissenso della Relatrice rispetto all’esito della decisione); ma è comunque da escludere che dalla sostituzione possa derivare la nullità della sentenza, come invece pretenderebbe il ricorrente.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., la violazione art. 75, terzo comma, cod. proc. civ., nonché omesso esame e omessa decisione circa un fatto decisivo per il giudizio.
La parte ricorrente osserva che alla Corte d’appello era stato richiesto di verificare che la parte che aveva assunto l’iniziativa del giudizio di rinvio fosse una di quelle dell’originario giudizio, ossia
del giudizio nel quale è stata pronunciata la decisione che ha disposto il rinvio. Tale punto sarebbe stato del tutto omesso. Per altro verso, era stato posto il problema dell’individuazione della persona fisica che rappresenta l’ente che agisce in giudizio, e che non sarebbe stata individuata nel giudizio di rinvio. Anche quest’eccezione, sollevata innanzi alla Corte salentina quale questione preliminare, non avrebbe avuto alcuna risposta nella sentenza.
2.1. Il motivo è inammissibile.
La sentenza impugnata ha osservato, tra l’altro, che la questione qui riproposta -cioè la mancata indicazione della persona fisica che sta in giudizio per conto dell’RAGIONE_SOCIALE – era stata affrontata e superata nei gradi precedenti del giudizio di merito.
Il ricorrente – anche volendo tralasciare l’evidente capziosità della censura qui in esame – non si confronta con il passaggio della motivazione della sentenza impugnata appena riportato, per cui la censura risulta inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della decisione della Corte d’appello.
Con il terzo motivo di ricorso si lamentano, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., omesso esame RAGIONE_SOCIALE eccezioni, decisive, della mancata riproposizione RAGIONE_SOCIALE domande originarie da parte dell’RAGIONE_SOCIALE e della proposizione di domande nuove, mancata riproposizione RAGIONE_SOCIALE domande da parte della ricorrente in riassunzione, con conseguente violazione degli artt. 112, 392, 393 e 394 cod. proc. civ. ed errore consistente nel difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
La RAGIONE_SOCIALE ricorrente rileva che l’RAGIONE_SOCIALE, nel riassumere il giudizio davanti al giudice di rinvio, non aveva richiesto, come invece avrebbe dovuto, la riforma della sentenza
del Tribunale che non era stata adeguatamente riformata dalla sentenza della Corte d’appello cassata dalla Corte di cassazione. L’RAGIONE_SOCIALE, in altri termini, si sarebbe limitata a chiedere il rimborso di un asserito indebito versamento, senza chiedere la modifica della sentenza di primo grado.
3.1. Il motivo, ove non inammissibile, è comunque del tutto privo di fondamento.
Anche volendo tralasciare la tecnica di redazione del ricorso, e di questo motivo in particolare, che rende non del tutto comprensibile quale sia la censura realmente formulata, il Collegio osserva in prima battuta che il motivo viola l’art. 366, primo comma, n. 6) cod. proc. civ., ed in secondo luogo e comunque che la sentenza oggi impugnata è stata emessa dalla Corte d’appello di Lecce in qualità di giudice di rinvio. Ne consegue che il relativo giudizio era vincolato dalla precedente pronuncia di cassazione e che non era quindi affatto necessario, per ovvie ragioni, che l’RAGIONE_SOCIALE appellante insistesse nel chiedere espressamente la riforma della sentenza del Tribunale.
Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., la violazione RAGIONE_SOCIALE norme che regolano la consulenza tecnica contabile, in relazione agli artt. 115, 116, 195 e 198 cod. proc. civ.; errore nel procedere, per omessa valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze della indagine tecnica; violazione del principio di non contestazione per difetto di valutazione del contegno della parte pubblica nella indagine tecnica.
Alla luce dell’accertamento che la Corte di cassazione aveva chiesto al giudice di rinvio, la Corte leccese avrebbe dovuto procedere in modo minuzioso al preciso conteggio RAGIONE_SOCIALE rispettive partite di dare e avere, con un apposito esame contabile. La sentenza, dunque, non avrebbe fatto chiarezza sul punto,
nonostante il tentativo dell’odierna ricorrente di fornire tutto il materiale necessario.
4.1. Il motivo è inammissibile.
Lo è, in via preliminare, per l’inosservanza dell’art. 366, primo comma, n. 6) cod. proc. civ. quanto agli atti fondanti, non fornendo la loro indicazione specifica nei termini indicati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte.
Lo è ulteriormente e comunque per il fatto che la sentenza impugnata, nell’affermare che l’RAGIONE_SOCIALE aveva versato, rispetto al credito vantato dalla RAGIONE_SOCIALE, la maggiore somma di euro 183.077,13, ha supportato la sua decisione richiamando, tra l’altro, il principio di non contestazione.
La RAGIONE_SOCIALE ricorrente – pur partendo dalla corretta premessa in base alla quale il compito del giudice di rinvio era proprio quello di determinare con esattezza i rispettivi debiti e crediti tra le parti non ha affatto contestato l’affermazione suindicata. E questo comporta che ogni discussione relativa all’operato del c.t.u. e alla correttezza, o scorrettezza, della decisione qui impugnata è preclusa dalla constatazione per cui nel processo l’avvenuto versamento di quella somma in eccesso doveva essere considerato come un fatto ormai accertato. Sicché il motivo in esame, in definitiva, non coglie e non supera la ratio decidendi della sentenza della Corte leccese.
5. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
Non occorre provvedere sulle spese, poiché l’RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Sussistono tuttavia le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del d.P .R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni per il versamento, da parte della RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza