Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27761 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 27761  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20524/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, che si difense in proprio ex art.86 c.p.c.  – domicilio digitale all’indirizzo PEC: EMAIL–
-ricorrente-
 contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo
rappresenta
e
lege
-domicilio difende ex all’indirizzo
digitale
PEC:
EMAIL–
-controricorrente-
avverso  ORDINANZA  di  TRIBUNALE  SORVEGLIANZA  CATANIA  n. 4686/2022 depositata il 19/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME aveva chiesto al Magistrato di Sorveglianza di Catania la liquidazione delle spese per l’attività svolta in qualità di difensore di fiducia di NOME COGNOME, detenuto ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decorrenza dal 15.9.2022; il professionista aveva posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE richiesta l’attività professionale prestata nell’interesse del suo assistito, consistita nella presentazione di un’istanza avanti al Magistrato di Sorveglianza, seguita dal deposito di una memoria; all’udienza del 21.9.2022 fissata per la discussione dell’istanza l’AVV_NOTAIO non si era presentato, rendendo necessaria la nomina di un difensore d’ufficio; all’esito l’istanza era stata accolta parzialmente.
Il ricorrente aveva quindi chiesto il pagamento degli onorari per l’attività svolta (inizialmente era stata richiesto il compenso anche per la fase di discussione, poi rinunciato in sede di opposizione): la domanda era stata respinta dal Magistrato di Sorveglianza sul presupposto che la presenza di due difensori non rendeva possibile la liquidazione dei compensi richiesti, in applicazione del disposto dell’art.91 DPR n.115/2002. Il provvedimento era stato confermato dal Tribunale di Sorveglianza di Catania all’esito RAGIONE_SOCIALE proposta opposizione.
Ricorre  per  cassazione,  ex  art.111  Cost.,  NOME  COGNOME formulando un unico motivo di doglianza
Vi è controricorso del RAGIONE_SOCIALE.
Solo  il  ricorrente  ha  depositato  memoria  illustrativa  prima dell’adunanza in camera di consiglio fissata per la discussione del ricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con l’unico motivo di critica articolato NOME COGNOME lamenta  l’errata  applicazione  degli  art.91  e  82  DPR  n.115/2002: non vi sarebbero mai stati, secondo il ricorrente, due difensori ma un solo difensore di fiducia, con nomina ai soli fini dell’udienza, ex art.97  co  4  c.p.c.,  di  un  difensore  d’ufficio;  sarebbero  pertanto dovuti  gli  onorari  per  la  fase  di  studio  e  per  quella  introduttiva, ingiustificatamente negati dai giudici di merito.
Il ricorso è fondato.
AVV_NOTAIO aveva effettivamente presentato avanti al Magistrato di Sorveglianza una istanza ex art.35 ter Ord. Pen. nell’interesse del suo assistito, detenuto di cui il ricorrente aveva assunto la difesa di fiducia, ammesso al patrocinio a spese dello Stato; era stata conseguentemente fissata udienza per la discussione dell’istanza, in relazione alla quale il ricorrente aveva depositato memoria ex art.127 c.p.c.; all’udienza fissata, essendo assente il difensore di fiducia, era stato nominato un difensore d’ufficio ex art.97 co 4 c.p.p.
Ai sensi dell’art.97 co 4 c.p.p. <>.
La  norma  riportata  non  prevede  l’aggiunta  di  un  difensore  al difensore  di  fiducia  o  d’ufficio  già  nominati  ma  la  nomina  di  un difensore  d’ufficio  in  sostituzione  del  difensore  già  nominato,  che
può essere anche finalizzata al compimento di attività specifiche limitatamente alle quali è appunto operativa la sostituzione. E’ quello che risulta essere successo nel caso di specie poiché il difensore di fiducia, che pure aveva depositato memoria difensiva nell’interesse del suo assistito, non si era presentato fisicamente all’udienza fissata per discutere l’istanza proposta, rendendo così necessaria la nomina di un sostituto per rappresentare gli interessi del soggetto assistito.
Non si può ritenere pertanto correttamente applicato il disposto dell’art.91 DPR n.115/2002 secondo il quale ‘ L’ammissione al patrocinio è esclusa: … b) se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell’ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all’articolo 100’, poiché, appunto, la sostituzione non ha comportato l’aggiunta di un difensore e tantomeno l’aggiunta di un secondo difensore di fiducia.
In ogni caso, anche a voler ritenere che la nomina del difensore d’ufficio di udienza possa aver determinato la coesistenza di due difensori (ciò che all’evidenza non è anche alla luce del contenuto letterale dell’art.91 lett.b) cit.), il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza non avrebbe comunque applicato correttamente il disposto RAGIONE_SOCIALE norma appena richiamata. Non poteva essere infatti negato al ricorrente il riconoscimento dei compensi per l’attività in concreto svolta a favore del suo assistito prima RAGIONE_SOCIALE pretesa coesistenza di difensori di fiducia e d’ufficio: avrebbero pertanto dovuto essere riconosciute le fasi di studio e introduttiva per l’attività effettivamente svolta da NOME COGNOME quale unico difensore (fino all’udienza) del soggetto rappresentato, ammesso al patrocinio a spese dello Stato legittimamente quantomeno fino all’udienza.
L’ordinanza  del  Tribunale  di  Sorveglianza  di  Catania  deve pertanto essere cassata, senza rinvio perché la causa può essere decisa nel merito, ex art.384 c.p.c.
È incontestato -e documentato- lo svolgimento da parte di NOME COGNOME delle attività di studio e introduttive del procedimento avanti al Magistrato di Sorveglianza nell’interesse del suo assistito: dette attività erano consistite nella presentazione dell’istanza ex art.35 ter Ord. Pen. e poi nella predisposizione di una memoria difensiva. In questa sede il ricorrente richiede la liquidazione dei compensi prendendo a riferimento -in mancanza di indicazioni specifiche nel DM n.55/2014- le tabelle relative ai giudizi avanti al Giudice monocratico, nei valori minimi che tengono adeguato conto RAGIONE_SOCIALE concreta, ridotta, complessità dell’attività difensiva svolta nel caso di specie in sede di esecuzione penale. La quantificazione dei compensi nei valori minimi, individuati per le sole attività effettivamente svolte, è stata effettuata e richiesta dal ricorrente in € 330,00 (valori minimi individuati: € 225,00 per la fase di studio ed € 270,00 per la fase introduttiva, per complessivi € 495,00 che, ridotti di un terzo, diventano € 330,00).
L’accoglimento del ricorso, con decisione nel merito, comporta il riconoscimento a favore del ricorrente anche delle spese del giudizio di opposizione al rigetto di liquidazione, svolto ex art.15 DPR n.150/2011 che si quantificano, nei limiti del richiesto, in € 462,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario del 15% come per legge e oltre al rimborso delle anticipazioni per € 125,00 -, e delle spese del giudizio di legittimità che si quantificano in € 678,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario del 15% come per legge e oltre al rimborso delle anticipazioni riconosciuto in € 100,00 -. 
PQM
La Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile,
accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Catania e decidendo nel merito ex art.384 c.p.c., condanna il RAGIONE_SOCIALE al rimborso delle spese processuali del procedimento svoltosi avanti al Magistrato di Sorveglianza di Catania, per l’importo di € 330,00 oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge; condanna il RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese processuali del giudizio svoltosi avanti al Tribunale di Sorveglianza di Catania, pari a € 462,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese al 15%, come per legge, e oltre ad € 125,00 per anticipazioni;
pone a carico del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità, che quantifica in € 678,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario  al  15%  come  per  legge, e  oltre  ad  €  100,00  per anticipazioni.
Così  deciso  in  Roma,  nell’adunanza  in  camera  di  consiglio  del 28.5.2025
Il Presidente NOME COGNOME