Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20389 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20389 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/07/2024
Oggetto: Somministrazione -Energia elettrica -Pretesa mancanza di certezza circa l’effettivo consumo successivo alla sostituzione del vecchio contatore,
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18986/2022 R.G. proposto da
NOME COGNOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO , giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, INDIRIZZO (pec: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE – Società con unico socio soggetta ad attività di direzione e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE già denominata RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, giusta
C.C. 2.04.2024
r.g.n. 18986/2022
Pres. L. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE procura speciale in calce al controricorso, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso lo studio del primo (pec: EMAIL);
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 297/2022 depositata il 6/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 aprile 2024 dalla Consigliera, dr.ssa NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’ Appello di Messina ha accolto l’appello interposto dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 1834/2015 del Tribunale di Messina, di accoglimento della domanda proposta dalla sig. NOME COGNOME di accertamento della non debenza della somma di euro 7.427,57 di cui alla fattura da quest’ultima emessa a suo carico per i consumi dal febbraio 2006 al settembre 2007, in mancanza di certezza circa l’effettivo consumo successivo alla sostituzione del vecchio contatore; per l’effetto , la Corte d’appello ha dichiarato dovuta la somma recata dalla fattura in contestazione, con condanna della COGNOME alle restituzioni e alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore di RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la decisione della corte d’appello la COGNOME propone ora ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi.
Resiste con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE ).
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1. c.p.c.
Le parti hanno depositato rispettiva memoria.
MTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la ‘ Violazione del principio del contraddittorio – errata e /o omessa pronuncia in ordine alla richiesta di discussione orale della causa con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4
C.C. 2.04.2024
r.g.n. 18986/2022
Pres. L. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
e 5 c.p.c. ‘ ; in particolare, sostiene che la Corte d’appello ha violato il principio del contraddittorio in quanto, sebbene parte appellata avesse chiesto in sede di precisazione delle conclusioni, la discussione orale della causa, richiesta rinnovata nella comparsa conclusione e nelle successive memorie di replica è mancata pronuncia sul punto.
1.1. Il motivo è infondato.
E’ sufficiente in proposito, rilevare che, c ome documentato dalla controricorrente, per effetto della emergenza pandemica da COVID 19, le udienze presso la Corte d’ Appello di Messina ratione temporis (v. provvedimento del Presidente di Corte d’appello in data 02/08/2021, alleg. 10 al controricorso) vennero celebrate in modalità cartolare come disposto dalla disciplina legislativa emergenziale nazionale (art. 83, comma 7, lett. h) decreto-legge n. 18 del 2020, e succ. mod. ed integrazioni; cfr. art.221 decreto – legge n. 34/2020).
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ‘ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 342 c.p.c. – erroneo e/o contraddittorio esame dell’eccezione di inammissibilità dell’ atto di appello – violazione degli artt. 342 c.p.c. -con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.’; nello specifico, contesta che la sentenza impugnata, pur rilevando la mancata puntuale precisazione dei motivi di impugnazione da parte della controparte, non aveva accolto l’eccezione di inammissibilità del gravame tempestivamente sollevata ex art. 345 c.p.c.
2.1. Il motivo è infondato.
La c orte d’appello non ha rilevato ciò che la ricorrente sostiene, ma, al contrario, ha ritenuto sufficiente che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata (e con essi le relative doglianze) fossero stati allegati affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, senza l’utilizzo di formule sacramentali, ponendosi in linea con l ‘orientamento consolidato affermato da questa Corte in materia (Cass. Sez. U n.27199/2017).
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ‘ l’Erronea valutazione dell a eccezione di carenza di legittimazione ad impugnare la sentenza in capo ad
C.C. 2.04.2024
r.g.n. 18986/2022
Pres. L. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE elettrico . con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c. ‘ ; in particolare, reitera l ‘ eccezione di carenza di legittimazione attiva in relazione a ‘RAGIONE_SOCIALE‘ rispetto ad ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, costituito in appello, per effetto della scissione societaria intervenuta nel novembre 2007, nonché l’ eccezione di difetto di procura.
3.1. Il motivo è infondato.
Non sussiste la reiterata censura circa la pretesa erronea valutazione dell’eccezione di carenza di legittimazione ad impugnare la sentenza in capo alla società RAGIONE_SOCIALE, fondata sull’assunto secondo cui la scissione societaria intervenuta tra la società RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE non avrebbe operato per il rapporto dedotto in giudizio, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di prime cure.
In ordine alla medesima eccezione prospettata anche in sede di gravame la corte di merito ha osservato che «In seno alla comparsa conclusionale, l’appellata ha modificato le sue conclusioni rispetto a quelle già precisate nelle note di trattazione eccependo la carenza di legittimazione passiva della società appellante e, in seno alle memorie di replica, anche la nullità della procura alle liti. Sul punto giova osservare che la ” legitimatio ad causam “, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, con conseguente rilevabilità officiosa in ogni stato e grado del procedimento, mentre l’effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite, sicché il suo difetto non può essere rilevato d’ufficio dal giudice ma dev’essere sollevato nei tempi e modi previsti e, quindi, non per la prima volta in sede di legittimità (Cassazione civile sez. lav., 12/08/2016, n.17092). (…) Secondo la prospettazione dell’appellante la scissione non avrebbe operato per il rapporto dedotto in giudizio e la sentenza di primo grado divenuta definitiva per mancata impugnazione da parte di RAGIONE_SOCIALE» (pag. 11 della sentenza impugnata).
C.C. 2.04.2024
r.g.n. 18986/2022
Pres. L. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
La c orte d’appello ha , quindi, ritenuto l’eccezione infondata tenuto conto che « alla data di notifica dell’atto d’appello del 19.11.2007 che determina la pendenza della lite RAGIONE_SOCIALE era la società deputata a gestire il mercato di vendita dell’Energia sino all’1/01/2008 e l’atto pubblico di trasferimento del ramo di azienda non era stato ancora rogato (11.12.2007). Dunque, poiché la parte appellata aveva introdotto il giudizio in primo grado prima dell’operatività della scissione contro l’RAGIONE_SOCIALE, che ha legittimamente resistito in giudizio, l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, succeduta a RAGIONE_SOCIALE in tutte le attività del ramo di azienda dedicato alla vendita di energia elettrica ai clienti finali appare legittimamente proposto riconoscendosi in capo alla società appellante la “legitimatio ad causam”, per effetto della intervenuta successione e la titolarità del relativo diritto» (pag. 12 della sentenza impugnata).
La corte territoriale ha per altro verso ritenuto inammissibile perché tardiva (così Cass. Civ. Sez. III, n. 9549 del 22/04/2009) l’eccezione di nullità della procura alle liti, eccepita in seno alle memorie di replica dell’appellata l’eccezione (pag. 12 della sentenza impugnata).
Le censure, reiterate in sede di legittimità dalla ricorrente, non scalfiscono la richiamata e adeguata motivazione svolta in proposito dalla c orte d’appello e vanno disattese.
4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia l ‘ Erronea pronuncia sulla illegittimità dell’operato dell’RAGIONE_SOCIALE – violazione della normativa in materia e del contraddittorio con il consumatore -violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’ art. 2697 c.c. sull’ onere della prova – art 360, 1 comma, n. 5 c.p.c. ‘ ; nello specifico, censura il non corretto esame degli elementi di prova da parte della Corte d’appello , a cui sarebbe seguita l’errata ricostruzione della vicenda da parte del giudice di merito, asserendo di avere sempre contestato il non funzionamento del contatore.
4.1. Il motivo è inammissibile.
Va al riguardo osservato che parte ricorrente formula la censura sotto le formali spoglie del vizio di violazione e falsa applicazione delle norme
C.C. 2.04.2024
r.g.n. 18986/2022
Pres. L. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE richiamate ma in sostanza rivolge al la RAGIONE_SOCIALE l’ inammissibile richiesta di una nuova e diversa valutazione dei fatti così come ricostruiti in sede di merito, nonostante che, nella vicenda in esame, la c orte d’appello abbia congruamente motivato in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto provata la debenza di quanto richiesto in fattura dopo la sostituzione del contatore effettuata legittimamente da parte della società controricorrente.
Va per altro verso richiamato quanto emerso dall ‘ espletata C.T.U. e testualmente riportato dalla c orte d’appello nella sentenza impugnata: a) l’accesso al locale contatore , posto all’interno dell’androne dell’edificio ove insiste l’utenza dell’attrice, può avvenire solo mediante autorizzazione dei proprietari e che non era possibile verificare, alla data della sostituzione, la lettura degli strumenti e quindi la corrispondenza della stessa con quella riportata nei documenti prodotti dalla società convenuta (all. 3); b) in base ai dati forniti dall’RAGIONE_SOCIALE sui consumi effettuati dall’attrice la media giornaliera dei consumi si mantiene costante e che gli stessi sono compatibili con l’uso storico dell’utenza perché la media del consumo del periodo oggetto del giudizio (Sett. 2006/Febbr. 2007) è pressoché coincidente con la media del biennio precedente e che l’impianto di erogazione dell’energia elettrica (misuratore) risultava funzionare regolarmente. In base a tali riscontri, può presumersi che la sostituzione del misuratore è avvenuta con la conoscenza dell’utente (custode dell’impianto) o da altro delegato, che il misuratore sostituito il 22/04/2004 non aveva dato motivo già nel periodo precedente alla fattura opposta, ad alcuna contestazione da parte dell’utente che he aveva pagato regolarmente le fatture precedenti e non contestato le letture né i consumi dall’installazione del nuovo misuratore e che quindi vanno considerati certi ed accettati. Peraltro – anche seguendo per assurdo la prospettazione attorea ove il nuovo misuratore non fosse stato installato con le ttura iniziale pari a ‘zero’ tale anomalia o incertezza nei consumi avrebbe riguardato solo la prima fatturazione dei consumi -come detto già pagata e non anche quelli successivi; il C.T.U. ha trovato il misuratore perfettamente funzionante in linea
C.C. 2.04.2024
r.g.n. 18986/2022
Pres. L. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
con i consumi medi delle fatture precedenti, che sono state regolarmente pagate e non contestate» (pag. 9 e 10 della sentenza impugnata).
Risulta a tale stregua incongruente l’ulteriore affermazione operata dalla corte di merito operata nell’impugnata sentenza secondo cui <>, dovendo sul punto correggersi la motivazione nel senso fatto sopra palese.
Con il quinto motivo la ricorrente denunzia la ‘ Violazione ed errata applicazione delle norme di diritto -artt. 91 e 92 c.p.c. relativamente alle spese liquidate ‘.
5.1. Il motivo è inammissibile.
Trattasi in realtà di un non motivo, trattandosi di richiesta formulata in modo ipotetico e condizionato all’accoglimento del ricorso per cassazione.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.R.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori come per legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile 2 aprile 2024.
C.C. 2.04.2024 r.g.n. 18986/2022 Pres. RAGIONE_SOCIALE
Il PRESIDENTE NOME COGNOME