SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 4 2026 – N. R.G. 00000501 2023 DEPOSITO MINUTA 02 01 2026 PUBBLICAZIONE 05 01 2026
CORTE D’APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di RAGIONE_SOCIALE nella seguente composizione:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 501 del Ruolo Generale RAGIONE_SOCIALEe cause RAGIONE_SOCIALE‘anno 20 23
TRA
(c.f.
, avvocato del foro di RAGIONE_SOCIALE,
rappresento e difeso da sé stesso;
APPELLANTE
E
(c.f.
, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
Fiore, come da mandato in atti
C.F.
C.F.
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del l’ 11.10.2023 , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Consigliere
Consigliere est.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1 -il giudizio di primo grado
L ‘ AVV_NOTAIO , odierno appellante, ha rappresentato e difeso , convenuta dalla sorella nel giudizio di tutela possessoria (R.G. n. 343/2004) instaurato dinanzi al tribunale di RAGIONE_SOCIALE – sezione distaccata di Martina Franca. – già ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato in via anticipata e provvisoria con delibera n. 1078/05, assunta dal COA di RAGIONE_SOCIALE in data 17.3.2005 – si è avvalsa RAGIONE_SOCIALEa difesa dall’AVV_NOTAIO sino a quando il tribunale, con ordinanza provvisoria del 21.12.2004, ha accolto l’istanza di manutenzione presentata dalla germana.
Per il prosieguo del giudizio, , ha revocato il mandato del primo difensore, ed ha incaricato l’ a vv. , che l’ ha assistita nel successivo corso del giudizio di primo grado, definito con la sentenza n. 94/2010 del 13.4.2010, con cui il giudice, sovvertendo gli esiti RAGIONE_SOCIALEa fase cautelare, ha rigettato, nel merito, la domanda di manutenzione nel possesso RAGIONE_SOCIALEa servitù di passaggio, avanzata da e condannato la stessa al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese processuali in favore RAGIONE_SOCIALEa sorella , liquidate in complessivi euro 1.961,50, oltre accessori di legge.
Con missiva del 17.4.2010, ha revocato il mandato all’AVV_NOTAIO. , invitando quest’ultimo ad avvalersi RAGIONE_SOCIALEe previsioni di cui al D.P.R. 115/2002 per il recupero RAGIONE_SOCIALEe spese relative all’attività difensiva svolta.
Nel richiedere all’RAGIONE_SOCIALE il rilascio RAGIONE_SOCIALEa copia RAGIONE_SOCIALEa suddetta delibera n. 1078/05 nonché RAGIONE_SOCIALEa comunicazione di di sostituzione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO con l’AVV_NOTAIO , quest’ultimo ha appreso RAGIONE_SOCIALE‘esistenza agli atti unicamente del primo documento.
Successivamente, con istanza del 9.11.2010, l’odierno appellante ha domandato al tribunale di RAGIONE_SOCIALE -sezione distaccata di Martina Franca la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese e RAGIONE_SOCIALEe competenze allo stesso spettanti per l’attività professionale prestata in favore di nella causa civile r.g. n. 343/04. Il tribunale, esaminata l’ istanza di liquidazione e rilevato il difetto di formale revoca del l’AVV_NOTAIO , con
contestuale nomina in sua sostituzione del l’AVV_NOTAIO , ha invitato quest’ultimo difensore a provvedere alle necessarie integrazioni documentali. Tuttavia, poiché presso il locale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non era disponibile la rituale documentazione richiesta ai fini RAGIONE_SOCIALEa liquidazione a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, una volta esperita inutilmente anche la procedura speciale ex artt. 28 ss. RAGIONE_SOCIALEa L n. 794/1942, l’AVV_NOTAIO ha adito il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE -sezione distaccata di Martina Franca con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., al fine di ottenere la condanna RAGIONE_SOCIALEa propria assistita al pagamento del compenso per l’attività difensiva svolta, quantificato n ella somma complessiva di euro 6.832,50, oltre agli accessori di legge. Si è costituita in giudizio , la quale ha depositato copia RAGIONE_SOCIALEa documentazione in suo possesso, relativa alla pratica di patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, ed ha chiesto il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda attorea.
§ 1.1
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 22.1.2015, il giudice ha rigettato la domanda proposta dall’AVV_NOTAIO e ha condannato quest’ultimo al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese processuali in favore RAGIONE_SOCIALEa resistente; ha rigettato, altresì, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO .
§ 1.2
A sostegno RAGIONE_SOCIALEa propria decisione, il tribunale ha rilevato che non vi fossero dubbi sull’ammissione di al beneficio del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato (deliberata dal competente RAGIONE_SOCIALE) e che tale circostanza, in virtù RAGIONE_SOCIALE‘art. 85 del D.P.R. 115/2002, escludesse la sussistenza del diritto rivendicato dal ricorrente. Il tribunale ha disposto, inoltre, la trasmissione di copia conforme all’originale di tutti gli atti di causa al RAGIONE_SOCIALE per eventuali azioni disciplinari (con particolare riferimento alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 85 D.P.R. 115/2002, alle espressioni non corrette utilizzate in sede processuale nonché – per -alla discussione RAGIONE_SOCIALEa causa (in proprio) oltre il termine di scadenza RAGIONE_SOCIALE‘abilitazione al patrocinio.
§ 2 -il primo giudizio d’appello
Avverso l ‘ordinanza emessa in data 22.1.2015, ha proposto appello ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 702
quater c.p.c. l’AVV_NOTAIO , il quale ha chiesto: – in via preliminare, la sospensione RAGIONE_SOCIALE‘efficacia esecutiva RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata; – nel merito, la condanna RAGIONE_SOCIALE‘appellata al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma complessiva di euro 6.832,50 a titolo di compenso per l’attività difensiva svolta in suo favore nella causa contro la sorella -la cancellazione RAGIONE_SOCIALE‘espressione sconveniente e offensiva ‘ resasi conto di essere stata vittima di una truffa contrattuale… ‘ contenuta nella comparsa di risposta RAGIONE_SOCIALEa resistente in primo grado; la revoca RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di trasmissione di copia RAGIONE_SOCIALE atti di causa al COA per quanto concernesse l’eventuale rilevanza disciplinare del contegno RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO ; con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
Si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello con vittoria di spese del doppio grado di giudizio ; l’appellata ha richiesto, altresì, di disporre la correzione del l’errore materiale nell’ordinanza impugnata (per esattezza, alle pp. 1 e 4 del provvedimento, laddove era stata indicata in maniera inesatta la data di cessazione RAGIONE_SOCIALEa propria abilitazione all’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione legale ), atteso il rigetto RAGIONE_SOCIALEa medesima istanza da parte del primo giudice, motivato dalla pendenza del giudizio di appello.
§ 2.1
Con sentenza n. 398/17, depositata in data 11.12.2017, la Corte d’appello di Lecce sezione distaccata di RAGIONE_SOCIALE, ha accolto l’impugnazione proposta dall’AVV_NOTAIO e ha condannato parte appellata al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE‘appellante RAGIONE_SOCIALEa somma pari ad euro 6.803,50 (importo indicato in dispositivo) – per compensi e spese relativi al giudizio definito con sentenza n. 94/2010 – nonché al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese del doppio grado. Nello specifico, la corte, ritenuta ammissibile la produzione in appello del decreto emesso dal tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 11.2.2015 -perché formatosi successivamente alla trattazione RAGIONE_SOCIALEa causa in primo grado e rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione – ha accertato, sulla scorta del predetto decreto: 1) la mancanza di un provvedimento autorizzativo, in favore RAGIONE_SOCIALEa sig. , ad avvalersi per il gratuito patrocinio (comunque ammesso) RAGIONE_SOCIALE‘opera professionale RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO ; 2) l’obbligo RAGIONE_SOCIALEa di corrispondere di tasca propria il compenso al nuovo difensore
di fiducia, AVV_NOTAIO , per l’attività svolta nel suo interesse.
§ 3 -il giudizio di cassazione
ha proposto ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Lecce sezione distaccata di RAGIONE_SOCIALE; l’AVV_NOTAIO ha resistito con controricorso. Con ordinanza n. 4504/18 del 13.2.2023, la Corte adita ha cassato la sentenza impugnata in relazione al secondo motivo del ricorso presentato da , rilevando che il giudice di secondo grado aveva errato nel ritenere che il decreto emesso in data 11.2.2015 dal tribunale di RAGIONE_SOCIALE (di rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di liquidazione del compenso RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO COGNOME a carico RAGIONE_SOCIALEo Stato e di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di pagamento a carico RAGIONE_SOCIALEa ) potesse ritenersi idoneo a far stato tra le parti e assumere la forza di giudicato esterno nel processo promosso ex art. 702 bis c.p.c. dall’AVV_NOTAIO contro la propria assistita; la suprema corte ha in particolare stabilito che, poiché il decreto in questione emesso a fronte RAGIONE_SOCIALE‘istanza di liquidazione a carico RAGIONE_SOCIALEo Stato avanzata dall’AVV_NOTAIO per il pagamento del proprio compenso professionale – è stato pronunciato in un procedimento in cui è mancato il contraddittorio con la controparte, la corte d’appello non avrebbe potuto fondare il proprio giudizio (di accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda di pagamento avanzata dal difensore) su un provvedimento reso inaudita altera parte ; ha perciò cassato la sentenza n. 398/2017 di questa corte territoriale ed ha rimesso le parti dinanzi alla stessa, in diversa composizione, per nuovo giudizio anche sulle spese del giudizio di cassazione.
§ 4 -il secondo giudizio d’appello
Con autonomi atti di citazione, e l’AVV_NOTAIO hanno riassunto la causa dinanzi alla Corte d’Appello di Lecce.
L’appellante ha ribadito le ragioni RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione ed ha nuovamente chiesto la riforma RAGIONE_SOCIALE ‘ordinanza emessa dal tribunale ex art. 702 ter, di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di liquidazione del proprio compenso a carico RAGIONE_SOCIALEa parte assistita.
ha insistito nella propria richiesta di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello.
A seguito di riunione dei giudizi e all’esito di trattazione scritta, in data 25.6.2025 la causa è stata riservata al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 5
Con unico e complesso motivo d’appello , l ‘AVV_NOTAIO. , preso atto RAGIONE_SOCIALEa pronuncia emessa dalla Corte di Cassazione, ha osservato che la stessa ha riguardato unicamente l’inidoneità del decreto RAGIONE_SOCIALE‘11.2.2015 a fare stato e formare giudicato esterno tra le parti.
Al netto di tale statuizione, l’appellante ha riproposto le proprie ragioni di credito, già avanzate in primo grado, con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., nei confronti di , e fondate sull ‘impossibilità di ricevere il compenso professionale dallo Stato, a causa RAGIONE_SOCIALEa conclamata irregolarità compiuta dalla propria assistita nella pratica di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato – con particolare riguardo alla scelta, dalla stessa operata, di sostituire il difensore, senza munirsi del necessario assenso del RAGIONE_SOCIALE .
Il motivo è infondato
A ben vedere, ancor prima RAGIONE_SOCIALE’emissione del decreto 11.2.2015 – dichiarato dalla suprema corte inutilizzabile ai fini del decidere – la conclamata irregolarità del procedimento di sostituzione del difensore RAGIONE_SOCIALEa parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato aveva impedito al Tribunale di disporre (nella sentenza n. 94/2010) la condanna RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali in favore RAGIONE_SOCIALE‘Erario.
L’appellata, tuttavia, ha contestato che tale impedimento fosse dovuto a sua colpa, ed ha dedotto di aver conferito l’incarico al nuovo difensore, preavvertendolo RAGIONE_SOCIALEa sua pregressa ammissione al gratuito patrocinio e fornendogli i documenti (in particolare la revoca del mandato all’AVV_NOTAIO e la nuova nomina di fiducia). A sostegno RAGIONE_SOCIALEe proprie difese ha prodotto documentazione attestante i propri assunti.
La definizione del presente gravame passa, perciò, necessariamente attraverso la valutazione, incidenter tantum, dei profili di responsabilità riguardanti gli omessi adempimenti formali in seno alla procedura di ammissione di al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato.
Occorre, innanzitutto, premettere che l’ammissione al beneficio concessa alla –
previa valutazione dei suoi requisiti reddituali – non è mai stata revocata né dal competente RAGIONE_SOCIALE, né dall’a.g.; l’interessata, invero, non ha aggiunto un nuovo difensore a quello già autorizzato (facoltà che, ove esercitata, l’avrebbe fatta decadere dal beneficio ) ma ha correttamente curato di revocare la nomina all’AVV_NOTAIO COGNOME, prima di conferire mandato al nuovo difensore AVV_NOTAIO COGNOME (cfr, in atti, revoca mandato all’AVV_NOTAIO COGNOME, nomina AVV_NOTAIO COGNOME ; e, a riscontro, decreto di liquidazione del compenso a favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO ed a carico RAGIONE_SOCIALEo Stato).
AVV_NOTAIO non ha mai negato la propria consapevolezza di subentrare ad altro difensore nei rapporti con la cliente, già ammessa al gratuito patrocinio . E’ pertanto del tutto improbabile che quest’ultima si sia riservata il compito di regolarizzare personalmente la procedura già in atto presso l’RAGIONE_SOCIALE; è piuttosto verosimile che l’incombente sia stato ricompreso nel nuovo incarico ed assunto – in una con l’accettazione RAGIONE_SOCIALEa nomina di fiducia dal COGNOME, il quale pertanto non può imputare a nessun altro che a sè stesso l’incuria di non essersi procurato la necessaria autorizzazione (che avrebbe richiesto la verifica RAGIONE_SOCIALEa iscrizione del nuovo difensore nell’apposito albo) , per poi poter essere liquidato a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato.
Residua in ogni caso, in capo all’appellante, a fronte RAGIONE_SOCIALEe disposizioni adottate dal tribunale con la sentenza n. 94/2010 – ove le stesse siano passate in giudicato, e nel caso in cui sia stata data ottemperanza da parte di al capo relativo alle spese di lite -la facoltà di esperire l’azione di indebito arricchimento nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘appellata.
Infine, con particolare riguardo all’istanza di correzione di errore materiale, avanzata dall’odierna appellata e avente ad oggetto l’ordinanza impugnata con riferimento alla ravvisata violazione dei termini di abilitazione al patrocinio forense, si evidenzia che poiché non è stato possibile procedere alla disamina dei documenti telematici prodotti dall’istante a riscontro RAGIONE_SOCIALEa propria pretesa, per illeggibilità dei file presenti tra gli allegati, questa corte è impossibilitata a compiere le verifiche del caso e pronunciarsi sulla domanda in questione. Si rileva, ad ogni modo, che le garanzie di difesa RAGIONE_SOCIALE‘appellata possono ritenersi fatte salve dalle azioni che la stessa è ammessa a far valere dinanzi al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di appartenenza (solo nell’eventualità in cui lo
stesso abbia ritenuto opportuno esperire azioni disciplinari), attraverso il chiarimento RAGIONE_SOCIALEa propria posizione e la produzione dei documenti comprovanti la propria versione dei fatti.
§ 6
Le spese processuali di tutti i gradi del giudizio, in ragione del suo complessivo esito, devono essere poste a carico del soccombente .
P.Q.M.
La corte, rigetta l’appello ;
condanna al pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALEe spese processuali di tutti i gradi del giudizio che – ferma restando la liquidazione già disposta dal tribunale in primo grado -liquida:
per il primo giudizio d’appello , in € 2.000,00 per compenso;
-per il giudizio di cassazione in € 1.300,00 per compenso
-per il secondo giudizio d’appello in € 2.000,00 per compenso
il tutto oltre accessori e spese in misura del 15%
dichiara ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art 13 comma 1 -quater del DPR 1152002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE‘appellante RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le impugnazioni proposte.
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di RAGIONE_SOCIALE del 13.12.2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
dr.ssa NOME
dr. NOME COGNOME
Si da atto che la presente sentenza è stata redatta dal magistrato in tirocinio AVV_NOTAIO NOME COGNOME con la direzione del Consigliere relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.