Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1927 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1927 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12944/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME,
-ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Vicenza n. 54/2021 depositato il 09/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 Nell’ambito della procedura fallimentare della RAGIONE_SOCIALE (di seguito indicato semplicemente ‘RAGIONE_SOCIALE‘) veniva esperita la procedura competitiva di vendita, in un unico lotto, dei beni mobili, conclusasi in data in data 17/12/2020, con l’aggiudicazione degli stessi, al prezzo di € 2.137.867 da parte di RAGIONE_SOCIALE.
2 La fallita RAGIONE_SOCIALE (breviter ‘RAGIONE_SOCIALE‘) proponeva ricorso ex art. 108 l.fall per la sospensione delle operazioni di vendita, in quanto il valore, secondo la stima del perito di parte AVV_NOTAIO, di una parte dei beni mobili (stampi) venduti era notevolmente superiore rispetto a quello di cui al prezzo base d’asta.
3 Con decreto del 5/1/2021 il giudice delegato respingeva il ricorso; il Tribunale di Vicenza rigettava il reclamo ex art 26 l.fall..
3.1 Rilevava il Tribunale : i) il provvedimento del Giudice Delegato sulla richiesta di sospensione del procedimento per il perfezionamento della vendita non richiedeva il parere del RAGIONE_SOCIALE; ii) il decreto era motivato con il richiamo al parere del curatore; iii) l’esperimento di vendita, affidato ad un soggetto specializzato nel settore, aveva avuto la massima pubblicità e la partecipazione di un notevole numero di soggetti con plurimi rilanci che avevano consentito alla procedura di incassare un importo di gran lunga superiore al valore determinato dallo stimatore nominato nel corso della procedura fallimentare; iv) la reclamante non aveva provato che il prezzo di aggiudicazione fosse stato notevolmente inferiore al valore di mercato del bene dal momento che il valore degli stampi indicato (€ 9.311.946,89) risulta da una perizia, neppure asseverata, che non teneva conto dello stato di usura, dell’effettivo utilizzo nel tempo degli stampi e dell’effettivo valore di mercato dei macchinari; v) non vi era quindi alcun elemento per ritenere non giusto il prezzo degli stampi fatti oggetto in vendita competitiva assieme al diritto di pre-uso del marchio.
4 RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione del decreto sulla base di tre motivi. Il RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese con controricorso illustrato con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 108 l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.: si sostiene che il Tribunale abbia errato nel non riconoscere l’illegittimità del provvedimento assunto dal Giudice Delegato di rigetto dell’istanza proposta dalla ricorrente per non aver raccolto il parere del RAGIONE_SOCIALE sul presupposto che le ragioni della richiesta di sospensione configurassero una ipotesi di cui alla seconda parte del comma 1 dell’ art. 108 (impedimento del perfezionamento della vendita per ingiusto prezzo rispetto al valore di mercato del bene) quando invece le stesse andavano ricondotte nella alla prima parte della disposizione (sospensione per gravi e giustificati motivi).
1.2 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 108 l.fall., in relazione all’art 360, comma 1 n. 3, c.p.c. , per avere il Tribunale erroneamente ritenuto il decreto del Giudice Delegato di rigetto dell’istanza di sospensione delle vendite motivato mediante l’acquisizione del parere del curatore non previsto dalla legge.
1.3 Il terzo motivo oppone violazione dell’art. 108 l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 e 5, c.p.c , per non avere il Tribunale, nel ritenere infondate le doglianze della ricorrente, tenuto conto oltre, della perizia di parte, degli altri elementi rappresentati costituiti dal valore dei beni indicati nella perizia della procedura inferiori al valore dei rottami di acciaio e dalle interferenze illegittime nelle operazioni di vendita.
2.Va preliminarmente riconosciuta, contrariamente a quanto sostenuto dal controricorrente, l’astratta ammissibilità del ricorso in quanto, come affermato e ribadito anche di recente da questa Corte (cfr. Cass. 25329/2017 e 575/2026) la pronuncia del Tribunale, a norma dell’art. 26
l.fall., di rigetto dell’istanza di sospensione della vendita dei beni compresi nell’attivo del fallimento ha natura decisoria e definitiva ed è, quindi, suscettibile di ricorso per cassazione a norma dell’art. 111 Cost.
Ciò premesso, risulta dalla documentazione allegata al controricorso- il cui deposito nel giudizio di cassazione è consentito, ai sensi dell’art 372 c.p.c., in quanto idoneo provocare una pronuncia di inammissibilità del ricorsoche l’aggiudicataria dei beni, successivamente alla decisione di reiezione dell’istanza di sospensione, ha provveduto al pagamento del prezzo ed ha ritirato i beni.
3.1 L’avvenuto trasferimento dei beni comporta il venir meno dell’interesse all’impugnazione dell’ordinanza – oggetto di ricorso per cassazione – confermativa, da parte del tribunale, del provvedimento con cui il giudice delegato ha negato la sospensione dell’attività liquidatoria (cfr. Cass. n. 1344/11 vedi anche Cass. 26175/2017).
Il ricorso è dunque, inammissibile per difetto di interesse.
4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 8.200, di cui € 200 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME