Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1467 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1467 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 12840-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonché
AMATO NOME IN CONCORDATO PREVENTIVO;
– intimato – avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI GELA, depositato il 28/4/2023;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 19/12/2025;
FATTI DI CAUSA
1.1. L ‘ RAGIONE_SOCIALE, con istanza del 23/12/2022, ha chiesto al giudice delegato della procedura di concordato
NOME NOME, la sospensione, a norma dell ‘ art. 108 l.fall., della vendita dell ‘ azienda-farmacia di NOME COGNOME già aggiudicata alla RAGIONE_SOCIALE per il prezzo di € . 720.000,00.
1.2. L ‘ istante, in particolare, ha dedotto che: -la proposta di concordato NOME con continuità aziendale indiretta ex art. 186bis l.fall., ovvero con cessione di azienda in esercizio, prevedeva il trasferimento della farmacia in suo favore, avendo la stessa assunto l ‘ obbligo di acquistarla con contratto preliminare; – il tribunale, però, con decreto non comunicatole, aveva disposto, a norma dell ‘ art. 163bis l.fall., l ‘ apertura di un procedimento competitivo, conclusosi con l ‘ aggiudicazione dell ‘azienda al prezzo di €. 960.00,00; – il tribunale, tuttavia, a seguito di reclamo, aveva aggiudicato la farmacia alla società RAGIONE_SOCIALE per il prezzo di €. 720.000,00; – tale prezzo, in base alle condizioni di mercato, risulta notevolmente inferiore a quello giusto, come dimostrato anche dall ‘ andamento della gara competitiva; – l ‘ inadeguatezza del prezzo offerto in sede di aggiudicazione rispetto al giusto prezzo legittima la sospensione ai sensi dell ‘ art. 108 l.fall..
1.3. Il giudice delegato, con decreto del 9/1/2023, ha rigettato l ‘ istanza sul rilievo che l ‘ istanza di sospensione era tardiva in quanto proposta oltre il termine, prescritto dall ‘ art. 108, comma 1°, l.fall., di dieci giorni decorrenti dall ‘ aggiudicazione, avvenuta, nel caso di specie, con decreto collegiale, emesso all ‘ esito di reclamo, depositato in data 28/10/2022.
1.4. La RAGIONE_SOCIALE ha proposto reclamo avverso il decreto chiedendo di ‘ sospendere, ai sensi e per gli effetti dell ‘art. 108 l.fall., le operazioni di vendita … e/o comunque
impedirne il perfezionamento ‘ con il trasferimento del lotto ‘ in favore della RAGIONE_SOCIALE ‘.
1.5. La società reclamante, dopo aver evidenziato di aver presentato, unitamente all ‘ istanza di sospensione, una proposta irrevocabile di acquisto dell ‘azienda per il prezzo di €. 970.000,00, ha, in sostanza, dedotto che il termine di dieci giorni previsto dall ‘ art. 108 l.fall. per l ‘ istanza di sospensione dev ‘ essere applicato alla sola ipotesi in cui la vendita sia effettuata direttamente dal curatore.
1.6. La RAGIONE_SOCIALE, a sua volta, ha resistito al reclamo chiedendone il rigetto.
1.7. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha ritenuto che, alla luce degli esiti della procedura competitiva, conclusa con l ‘aggiudicazione della farmacia per il prezzo di €. 960.000,00, era emerso, in uno all ‘ offerta presentata dalla stessa reclamante per €. 970.000,00, c he il prezzo di €. 720.000,00, per il quale l ‘ azienda era stata aggiudicata, non era in linea con i valori del mercato, e, quindi, in accoglimento del reclamo proposto, ha disposto la sospensione delle operazioni di vendita dell ‘ azienda, demandando al giudice delegato l ‘ adozione dei provvedimenti e lo svolgimento delle attività conseguenti.
1.8. Il tribunale, in particolare, dopo aver rilevato che l ‘ art. 182, comma 5°, l.fall. stabilisce l ‘ applicazione degli articoli da 105 a 108ter l.fall. alle vendite e alle cessioni poste in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo e che l ‘ art. 108 l.fall. attribuisce al giudice delegato il potere, esercitabile fino al decreto di trasferimento, sia di sospendere le operazioni di vendita quando ricorrono gravi e giustificati motivi, sia di impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, ha, per quanto ancora importa, ritenuto che: – il
termine di dieci giorni, prescritto dall ‘ art. 108, comma 1°, l.fall., decorre, come si evince dal riferimento all ‘ art. 107, comma 4°, l.fall., dal momento in cui il curatore, ‘ nel contesto di vendite a trattativa privata o a procedure competitive da lui poste in essere ‘, abbia ricevuto ‘ un ‘ offerta migliorativa del terzo, alla quale deve seguire, nel termine suddetto, la presentazione dell ‘ istanza di inibizione della vendita ‘ ; – nel caso in esame, pertanto, tale termine non può trovare applicazione poiche ‘ non vi è stata alcuna offerta migliorativa, precedente a quella del reclamante, che possa costituire dies a quo del suddetto termine ‘; -‘ l ‘ istanza di sospensione ‘, infatti, ‘ è stata proposta dal medesimo soggetto che ha proposto l ‘ offerta d ‘ acquisto della farmacia ‘ mentre ‘ le operazioni di vendita non sono state demandate al curatore ‘ ; – il decreto impugnato, pertanto, ha erroneamente fatto decorrere il dies a quo ‘ non dalla proposizione di un ‘ offerta ‘, che, invece, mancava del tutto prima che la reclamante proponesse la sua unitamente all ‘ istanza di sospensione, ma dall ‘ aggiudicazione della farmacia, e cioè da un ‘ evento non contemplato dalla disposizione’ .
1.9. La RAGIONE_SOCIALE, con ricorso dell ‘ 8/6/2023, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.
1.10. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso nel quale ha, tra l ‘ altro, eccepito l ‘ inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso un decreto che, non contenendo statuizioni di natura sostanziale né dirimendo controversie attinenti a diritti soggettivi, non è suscettibile di ricorso per cassazione.
1.11. NOME COGNOME è rimasto intimato.
1.12. Le parti hanno depostato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 108, comma 1°, l.fall. in relazione all ‘ art. 107, commi 4° e 5°, l.fall., ha censurato il decreto impugnato, ai sensi dell ‘ art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., nella parte in cui il tribunale ha disposto la sospensione della vendita sul rilievo che il termine di dieci giorni previsto dall ‘ art. 108, comma 1°, l.fall. non poteva trovare applicazione in un caso, come quello di specie, nel quale, per un verso, le operazioni non sono state demandate al curatore mentre, per altro verso, non vi è stata alcuna offerta migliorativa, precedente a quella della reclamante, che possa costituire il dies a quo del predetto termine, omettendo, tuttavia, di considerare che: -la reclamante, nell ‘ istanza di sospensione, non ha mai dedotto ragioni diverse dall ‘ ingiustizia del prezzo di aggiudicazione dell ‘ azienda alla luce delle condizioni di mercato; – doveva, di conseguenza, trovare applicazione, al fine di valutare la tempestività di tale istanza, il termine perentorio di dieci giorni previsto al riguardo dall ‘ art. 108, comma 1°, l.fall.; – tale termine, come può evincersi dal rinvio all ‘ art. 107 l.fall., da intendersi in realtà riferito al quinto e non al quarto comma di tale disposizione, decorre, pertanto, non dal giorno della presentazione al curatore di offerte migliorative, prevista dall ‘ art. 107, comma 4°, l.fall., ma dal deposito in cancelleria della documentazione relativa agli esiti della procedura competitiva, previsto, appunto, dall ‘ art. 107, comma 5°, l.fall..
2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 108, comma 1°, l.fall. ha censurato il decreto impugnato, ai sensi dell ‘ art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., nella parte in cui il tribunale ha disposto la sospensione della vendita dell ‘ azienda ritenendo, in sostanza, che il giudice delegato possa sospendere le operazioni di vendita
sino al decreto di trasferimento, anche nel caso in cui la sospensione sia fondata sull ‘ inadeguatezza del prezzo di aggiudicazione e l ‘ istanza di parte sia stata presentata oltre il termine perentorio di dieci giorni previsto dall ‘ art. 108, comma 1°, l.fall., omettendo, per contro, di considerare che: – la reclamante non aveva dedotto a sostegno dell ‘ istanza di sospensione ragioni diverse dall ‘ ingiustizia del prezzo di aggiudicazione; – doveva, di conseguenza, trovare applicazione il termine perentorio di dieci giorni, previsto dall ‘ art. 108, comma 1°, l.fall., con decorrenza dal deposito in cancelleria degli esiti della vendita; – tale termine, tuttavia, era inutilmente decorso poiché l ‘ istanza di sospensione era stata presentata dalla società poi reclamante oltre il termine di dieci giorni decorrente dall ‘ aggiudicazione in favore di RAGIONE_SOCIALE, disposta con decreto del tribunale del 28/10/2022 in sede di definizione del reclamo avverso l ‘ aggiudicazione disposta all ‘ udienza ex art. 163bis l.fall. del 3/5/2022 .
2.3. Il ricorso, intanto, è ammissibile .
2.4. Il ricorso per cassazione previsto dall ‘ art. 111, comma 7°, Cost. (che, pur contemplando formalmente il ricorso per cassazione avverso le ‘ sentenze ‘, integra pacificamente un rimedio applicabile ad ogni provvedimento giurisdizionale, anche se emesso in forma di ordinanza o decreto: art. 360, comma 5°, c.p.c.) postula, in effetti, che il provvedimento impugnato sia congiuntamente dotato dei caratteri della decisorietà e definitività propri dei ‘ provvedimenti giurisdizionali destinati a produrre effetti di diritto sostanziale con efficacia di giudicato e ad incidere in modo definitivo sui diritti soggettivi delle parti ‘ ( ex multis, Cass. SU n. 24068 del 2019; Cass. n. 11524 del 2020; Cass. n. 29841 del 2023).
2.5. Il carattere della decisorietà, in particolare, riguarda il contenuto del provvedimento ed esprime l ‘ idoneità della pronuncia al ‘ giudicato sostanziale ‘ (art. 2909 c.c.) in quanto resa, nel contraddittorio delle parti, su un diritto soggettivo (Cass. SU n. 27073 del 2016; Cass. n. 211 del 2019; Cass. n. 22442 del 2021), nel senso che il giudice, attraverso una potestas iudicandi scevra da qualsivoglia connotazione di discrezionalità (Cass. n. 28013 del 2022, in motiv.), procede all ‘ accertamento del diritto soggettivo di una delle parti nei confronti dell ‘ altra.
2.6. Il carattere della definitività, invece, ha natura funzionale, poiché riguarda la disciplina del provvedimento, di cui esprime l ‘attitudine al ‘ giudicato formale ‘, non solo nella tradizionale accezione dell ‘ indisponibilità di ulteriori rimedi impugnatori ma anche nel senso dell ‘ irrevocabilità e immodificabilità del provvedimento da parte del giudice che l ‘ ha emanato (Cass. n. 28013 del 2022, in motiv.) e dell ‘ irriproponibilità della domanda ad opera della parte interessata (Cass. n. 17836 del 2019, in motiv.).
2.7. Si tratta, peraltro, di caratteri che non sono esclusivi della giurisdizione contenziosa: il modello camerale è stato, infatti, nel tempo variamente impiegato dal legislatore anche per la tutela di diritti.
2.8. Il concetto di decisorietà (tradizionalmente imperniato sulla idoneità del provvedimento al giudicato in ordine alla situazione soggettiva coinvolta, quale che sia la forma del provvedimento stesso, purché lo stesso sia altresì definitivo, vale a dire insuscettibile di distinta impugnazione e non destinato a essere assorbito in un provvedimento ulteriore a sua volta impugnabile) dev ‘ essere, di conseguenza, raffinato così da renderlo coerente con le caratteristiche del modello
processuale di volta in volta prescelto dal legislatore per la tutela dei diritti.
2.9. La garanzia costituzionale di cui all ‘ art. 111, comma 7°, Cost. mira, del resto, a contrastare il pericolo di applicazioni non uniformi della legge a mezzo di provvedimenti con i quali ‘ il giudice, per realizzare la volontà di legge nel caso concreto, riconosce o attribuisce un diritto soggettivo, oggetto di contestazione, anche solo eventuale, nel contraddittorio delle parti ‘ (in tal senso, già Cass. n. 824 del 1971, che ha aperto la via al nesso tra i requisiti all ‘ uopo rilevanti: l ‘ attitudine del provvedimento a incidere su diritti soggettivi con quella particolare efficacia che corrisponde al giudicato e che è oggetto tipico della giurisdizione contenziosa, e di farlo nel contesto di una controversia tra parti contrapposte chiamate a misurarsi in contraddittorio tra loro).
2.10. Non può, tuttavia, negarsi che questo tipo di provvedimenti, tipici della giurisdizione contenziosa, siano stati in periodo recente sempre più spesso surrogati (nella forma) dall ‘ utilizzazione del modello camerale di definizione del giudizio concluso da un decreto.
2.11. Tale constatazione ha, quindi, indotto le Sezioni Unite di questa Corte ad affermare la sussistenza della decisorietà in fattispecie non allineate al modello ordinario del processo, fino alla tesi per cui: -‘ la decisorietà … consiste nell ‘ attitudine del provvedimento del giudice non solo ad incidere su diritti soggettivi delle parti, ma ad incidervi con la particolare efficacia del giudicato (nel che risiede appunto la differenza tra il semplice “incidere” e il “decidere” … ) ‘ che è un ‘effetto tipico della giurisdizione contenziosa ‘; -‘ è giurisdizione contenziosa ‘, tuttavia, ‘non (tanto) quella che si realizza necessariamente nel processo (ordinario o speciale) di cognizione, quanto (piuttosto)
quella che si esprime su una controversia, anche solo potenziale, fra parti contrapposte, chiamate … a confrontarsi in contraddittorio nel processo ‘ (Cass. SU n. 22048 del 2023; in precedenza, Cass. SU n. 26989 del 2016 e Cass. SU n. 27073 del 2016, rispettivamente relative ai decreti conclusivi dei giudizi di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e della proposta di concordato NOME).
2.12. Ne consegue che, nei diversi casi in cui il diritto risulti oggetto di contestazione nel contraddittorio delle parti, il provvedimento, pur se reso all ‘ esito di un processo camerale, assume in ogni caso una funzione contenziosa.
2.13. Se, al contrario, ‘ il provvedimento al quale la fase procedimentale è preordinata non costituisce espressione del potere-dovere del giudice di decidere controversie tra parti contrapposte, in cui ciascuna tende all ‘ accertamento di un proprio diritto soggettivo nei confronti dell ‘ altra ‘, ‘ esso non può avere contenuto sostanziale di sentenza, né carattere decisorio, finanche ove non sia suscettibile di alcuna forma di impugnazione ‘ (Cass. SU n. 22048 del 2023; conf., Cass. n. 30542 del 2024, in motiv.).
2.14. La decisorietà, pur se intesa nel senso relativo in precedenza esposto, presuppone che il provvedimento abbia anche l ‘ attitudine (se non al giudicato, di cui i provvedimenti camerali sono, in effetti, privi), quanto meno, alla ‘ stabilizzazione degli effetti sulla situazione giuridica tutelata ‘: la quale soltanto può, in effetti, integrare, con il dispiegarsi della forma camerale, il dato della decisorietà, come accade nei casi in cui ‘ oggetto della decisione siano i diritti o gli status e … il provvedimento a essi relativo conduca a una sorta di giudicato tale da non poter essere modificato che per fatti o situazioni
sopravvenute, così da stabilizzarsi – altrimenti – allo stato degli atti ‘ (Cass. SU n. 22048 del 2023).
2.15. Ora,
2.16. Risulta, in effetti, evidente che il provvedimento con il quale il tribunale abbia rigettato l ‘ istanza di sospensione della vendita e consenta, per l ‘ effetto, di procedere alla cessione a terzi dei relativi beni, è, come tale, destinato: a) a decidere sui diritti (contrapposti) dei diversi soggetti di volta in volta coinvolti nel procedimento camerale che conduce alla sua pronuncia (e cioè il debitore, che ne è il titolare, i RAGIONE_SOCIALE concorrenti, che a seguito dell ‘ ammissione al passivo hanno il diritto di partecipare alla ripartizione del ricavato della loro liquidazione, e i terzi offerenti, che intendono acquistarli e diventarne proprietari); b) a stabilizzare i suoi effetti perché, a seguito della cessione (non impedita dalla sospensione delle operazioni di liquidazione) dei beni: – il debitore perde definitivamente la titolarità degli stessi; – i RAGIONE_SOCIALE concorrenti, dal loro canto, perdono definitivamente la possibilità di una migliore (in ipotesi) soddisfazione su tali beni; – i terzi offerenti rimasti non aggiudicatari, a loro volta, perdono definitivamente la possibilità di diventarne gli acquirenti.
2.17. Nel caso in cui, al contrario,
comma 7°,
definitiva: e cioè che non sia stata, dal giudice delegato o dal tribunale in quanto fondato ‘ su presupposti palesemente errati o su motivazioni manifestamente illogiche o arbitrarie ‘ Cass. n. 21645 del 2011 ,
2.18.
‘ la sospensione della vendita …, intervenuta dopo l ‘ aggiudicazione, non ha nulla a che vedere con l ‘ istituto degli artt. 295, 298 e 628 c.p.c., non ricollegandosi ad esso funzioni meramente interlocutorie o sospensive di un procedimento in atto, ma l ‘ esplicazione di un ampio potere discrezionale del giudice delegato che può iniziare daccapo il procedimento di vendita, continuare il procedimento in atto a diverso prezzo base, passare ad altro tipo di vendita ovvero fermare l ‘ intesa fase di liquidazione per la necessità di valutare possibilità concordatarie ‘; -‘ la natura del provvedimento, quindi, in virtù della disposizione speciale di cui è espressione ed in considerazione delle finalità perseguibili, assume ‘, a fronte dell ‘aggiudicazione già disposta, ‘ il carattere di una vera e propria … revoca dell’ aggiudicazione stessa ‘; -‘ d ‘ altra parte, la
Ric. 2023 n. 12840 – Sez. 1 – CC del 19 dicembre 2025
posizione dell ‘aggiudicatario … non integra una mera aspettativa, ma una situazione giuridica tutelata secondo le cadenze del codice di rito che non prevede altra alternativa procedurale, dopo l ‘aggiudicazione … se non il pagamento del prezzo ed il trasferimento della proprietà del bene ‘ (Cass. n. 2420 del 1992, in motiv.), salvo, appunto, il caso che sussistano i presupposti procedurali e sostanziali alternativamente previsti dall ‘ art. 108, comma 1°, l.fall., vale a dire: – a) la presentazione di un ‘ istanza da parte dei soggetti a tal fine legittimati (e cioè il fallito, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e ogni altro interessato), il parere del RAGIONE_SOCIALE e i ‘ gravi e giustificati motivi ‘ per sospendere le operazioni di vendita; – b) la presentazione di un’istanza da parte degli stessi soggetti sopra indicati per impedire il perfezionamento della vendita nel termine perentorio di dieci giorni dal deposito di cui all’art. 107, comma 4° ( rectius , 5°), l.fall. e l’offerta di un ‘ prezzo ‘ che, ‘tenuto conto d elle condizioni di mercato ‘, ‘ risulti notevolmente inferiore a quello giusto ‘.
2.19. sospensione sia stata pronunciata, dopo l’aggiudicazione, ‘ al di fuori dei casi normativamente previsti, o perché si sia verificata una preclusione ‘ (come la scadenza del termine previsto dall’art. 108, comma 1°, l.fall. ovvero la pronuncia del decreto di trasferimento: Cass. n. 2433 del 2009, in motiv.) ‘ o per mancanza dei presupposti di fatto ‘, come in precedenza esposti, ‘ il provvedimento ‘, in quanto ‘ emesso al di fuori dei casi previsti dalla legge speciale, ed avente la natura sostanziale di revoca di un’aggiudicazione ormai disposta, sarebbe lesivo della situazione giuridica tutelata dell’aggiudicatario, ledendo il diritto dell’aggiudicatario stesso e delineando così la natura decisoria del provvedimento ‘; -e ‘ se ciò può affermarsi in relazione alla
sospensione disposta dal giudice delegato, non diversa natura assume il provvedimento del tribunale in sede di reclamo, confermativo della stessa che, in mancanza di diversi mezzi di impugnazione, diverrebbe definitiva ‘; – in siffatte ipotesi, in effetti, ‘ si controverte proprio sulla legittimità del provvedimento che ha posto nel nulla il decreto di aggiudicazione, per cui la questione proposta attiene proprio alla sussistenza, o no, della lesione di diritto indicata ‘ (Cass. n. 2420 del 1992, in motiv.; conf., Cass. n. 8666 del 1998, in materia di sospensione della vendita da parte del giudice delegato al concordato NOME; Cass. n. 21645 del 2011, secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di sospensione della vendita di un compendio immobiliare in sede fallimentare, ancorché disposta dal curatore, ai sensi dell’art. 107, comma 4°, l.fall., successiv amente confermata, in sede di reclamo dal giudice delegato e quindi dal tribunale, in quanto l’attribuzione di tale potere anche al curatore non modifica la natura decisoria e definitiva del provvedimento impugnato; Cass. n. 11149 del 2012, in motiv., sia pur con riguardo alla disciplina abrogata, secondo cui ‘ nella giurisprudenza di legittimità non si dubita dell’ammissibilità del ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale che, in sede di reclamo ex art. 26 l.fall., abbia confermato il provvedimento emesso dal giudice delegato, ai sensi dell’art. 108, comma 3, l.fall. in data successiva all’aggiudicazione … avente carattere definitivo e natura decisoria … ‘ sul rilievo che ‘ la sospensione, che può essere disposta solo quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto di mercato, im plica … una compiuta delibazione del giudice delegato circa l’inadeguatezza del prezzo di aggiudicazione ed incide con effetto immediato sul diritto dell’aggiudicatario al trasferimento del bene,
impedendone il perfezionamento …’, per cui ‘ l’aggiudicatario che intenda ottenere il trasferimento del bene al prezzo offerto è tenuto a proporre reclamo contro il decreto di sospensione … ‘).
2.20.
2.21.
è destinato in alcun modo a decidere, tanto meno in via definitiva, sui diritti (contrapposti) dei diversi soggetti coinvolti.
2.22. Ed infatti, una volta impedita ma solo in via provvisoria la liquidazione del bene: – il debitore conserva la proprietà dello stesso; – i RAGIONE_SOCIALE concorrenti conservano la possibilità di una migliore (in ipotesi) soddisfazione su tale bene; – i terzi offerenti (in difetto di qualsivoglia aggiudicazione) conservano la piena ed uguale possibilità, partecipando alle successive operazioni di liquidazione, di acquistare il bene e di diventarne i proprietari.
2.23.
comma 7°,
2.24. La Corte, dunque, pronuncia il seguente principio di diritto: ‘ Il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7°, Cost. può essere proposto nei confronti del decreto con il quale il tribunale, in sede di reclamo ex art. 26 l.fall., abbia
disposto la sospensione, a norma dell’art. 108, comma 1°, l.fall., delle operazioni di vendita solo se pronunciato dopo l’aggiudicazione definitiva del bene ‘.
2.25.
2.26.
2.27. Il ricorso è, tuttavia, inammissibile sotto altro profilo: la società ricorrente, infatti, non si è confrontata realmente con il decreto che ha impugnato: il quale, con statuizione rimasta del tutto priva di censura, ha, tra l ‘ altro, ritenuto che, nel caso di specie, il termine di dieci giorni, prescritto dall ‘ art. 108, comma 1°, l.fall. non poteva trovare applicazione sul rilievo che tale norma presuppone che il curatore, ‘ nel contesto di vendite a trattativa privata o a procedure competitive da lui poste in essere ‘, abbia ricevuto ‘ un ‘ offerta migliorativa del terzo, alla quale deve seguire, nel termine suddetto, la presentazione dell ‘ istanza di inibizione della vendita ‘, laddove, al contrario, nel caso in esame, ‘ le operazioni di vendita non sono state demandate al curatore ‘ , posto che l ‘ azienda era è stata aggiudicata dal tribunale a seguito della procedura competitiva prevista dall ‘ art. 163bis l.fall.
2.28. Ed è, invece, noto che, nel ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1°, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità
della censura, l’onere (rimasto, nel caso in esame, inadempiuto) non solo di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione ma anche di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano con il precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare (con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni) la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. SU n. 23745 del 2020).
Il ricorso è, dunque, inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La Corte dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l ‘ inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio, che liquida in €. 7.200,00 , di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 19 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME