Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 950 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 950 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21344/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di TREVISO n. 88/2021 depositato il 15/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Dalla ricostruzione del decreto impugnato emerge che la RAGIONE_SOCIALE ha proposto reclamo ex art. 36 comma 2° L.F. avverso il decreto del 12.5.2022 con cui il giudice delegato del fallimento RAGIONE_SOCIALE aveva
rigettato il reclamo della predetta società contro la sospensione della vendita disposta dal curatore il 10.5.2022, ai sensi dell’art. 107 comma 4° L.F.
La reclamante aveva dedotto che, all’esito di una procedura competitiva di vendita di un ramo d’azienda, il 3.5.2022 ne era divenuta aggiudicataria per il prezzo di € 650.000,00, già pagato, e il curatore in data 4.5.2022 aveva informato il giudice delegato dell’operazione di vendita, ai sensi dell’ art. 107 comma 5° L.F. All’esito di una successiva offerta d’acquisto del 9.5.2022, il curatore aveva sospeso la vendita ai sensi dell’art. 107 comma 4° L.F. e ne era seguita un’altra procedura competitiva con l’aggiudicazione sempre alla RAGIONE_SOCIALE che aveva partecipato alla nuova gara con riserva di impugnazione della medesima – del ramo d’azienda per il superiore importo di € 1.100.000,00.
Il Tribunale di Treviso, con decreto del 12.7.2022, ha accolto il reclamo e revocato il decreto del 12.5.2022 del G.D.
Il giudice di merito ha evidenziato che il curatore, dopo aver depositato la documentazione relativa agli esiti delle procedure, ex art. 107 comma 5° L.F., non dispone più del potere di sospensione in quanto, dal momento del deposito, tale potere compete solo al giudice delegato ai sensi dell’art. 108 L.F.., e ciò alla luce della lettura coordinata degli artt. 107 e 108 L.F… Infatti, l’art. 108 L.F. attribuisce al giudice delegato il potere di impedire il perfezionamento della vendita proprio a partire dal momento del deposito della documentazione da parte del curatore, così coordinandosi con l’art. 107 sul piano della sequenza temporale e procedimentale. Ipotizzare la permanenza del potere sospensivo del curatore, pur dopo il deposito della documentazione, contrasta anzitutto con l’art. 108 che, in relazione alla fase successiva, attribuisce il potere sospensivo soltanto al giudice delegato e sarebbe una soluzione incongruente sul piano sistematico, perché dovrebbe ammettersi che nella fase successiva al predetto deposito, dovrebbero concorrere una legittimazione attiva esplicita del
G.D. ed una implicita del curatore senza una disciplina di coordinamento tra le due legittimazioni.
Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE affidandolo a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito in giudizio con controricorso.
Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 107 comma 4° e 108 comma 5° L.F.
Espone la ricorrente che il potere del curatore di sospendere la vendita sarebbe privo di termine e permarrebbe anche in costanza di devoluzione di esso al giudice delegato, non essendovi correlazione tra il potere di sospensione riservato al curatore, a norma dell’art. 107 comma 4° L.F., che è solo sollecitato dall’effettiva presentazione di un’offerta irrevocabile per un prezzo più alto, ed il potere di sospensione accordato al giudice delegato dall’art. 108 L.F.
Ad avviso della procedura ricorrente, la decisione impugnata metterebbe in modo irrazionale la curatela nella scomoda posizione di scegliere se ritardare un atto del proprio ufficio previsto dall’art. 107 comma 5° L.F. o precludersi, mediante il tempestivo deposito la possibilità di ricevere offerte al rialzo ai sensi dell’art. 107 comma 4, esponendolo a possibili responsabilità nei confronti della massa dei creditori e del fallito.
2. Il motivo è infondato.
Questo Collegio condivide l’impostazione del decreto impugnato in ordine alla limitazione del potere del curatore di sospendere la vendita solo fino al momento del deposito in cancelleria della documentazione relativa agli esiti delle procedure, ex art. 107 comma 5° L.F. Solo una tale interpretazione consente un armonioso e sistematico coordinamento tra
l’art. 107 L.F., che disciplina il potere di sospensione del curatore, e l’art. 108 che si occupa del potere di sospensione del giudice, il quale, può impedire il perfezionamento della vendita, quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato, solo nel termine perentorio di 10 giorni dal deposito in oggetto (il riferimento, contenuto nell’art. 108 comma 1° al 4° comma dell’art. 107 e non al 5° è conseguenza mera de ll’aggiunta di un 2° comma dell’articolo ad opera del d.lgs n. 169/2007).
Non vi è dubbio che la norma di cui all’art. 108 comma 1° legge fall., se, da un lato è diretta a tutelare il corretto e trasparente svolgimento della vendita competitiva, consentendo al giudice, ove ricorrano gravi e giustificati motivi, di poterla sospendere senza limitazione temporale, dall’altro, nel prevedere un termine perentorio entro cui può essere esercitato il potere di sospensione, in caso di prezzo offerto notevolmente inferiore a quello giusto, vuole tutelare il principio di tendenziale stabilità delle vendite, al fine di promuoverne l’affidabilità e garantire la maggiore partecipazione alle vendite coattive, nella prospettiva della migliore soddisfazione dei creditori.
Una tale ratio verrebbe frustata ove, in controtendenza, si consentisse al curatore, in caso di offerta migliorativa, di poter sospendere la vendita competitiva, pur dopo il deposito della documentazione relativa agli esiti della vendita, addirittura senza le limitazioni temporali previste per il giudice delegato in caso di prezzo offerto notevolmente inferiore a quello giusto.
Le criticità che invoca la parte ricorrente (rischio della curatela di dover scegliere se ritardare un atto del proprio ufficio previsto dall’art. 107 comma 5° L.F. o precludersi, mediante il tempestivo deposito, la possibilità di ricevere offerte al rialzo ai sensi dell’art. 107 comma 4 L.F.) non sono risolutive, potendo essere ovviate dalla previsione, da parte del curatore, nel bando di gara di un termine perentorio ai fini della
presentazione del l’offerta migliorativa ; termine che ben può essere fissato prendendo come parametro di riferimento l’analogo termine previsto dall’art. 584 comma 1° c.p.c. nelle vendite in sede esecutiva individuale.
Deve quindi essere enunciato il seguente principio di diritto:
‘Il potere del curatore di sospensione della vendita ex art. 107 comma 4° L.F. può essere esercitato solo fino al momento del deposito in cancelleria della documentazione relativa agli esiti delle procedure, ex art. 107 comma 5° L.F., in quanto da quel momento in poi unico soggetto legittimato a disporre la sospensione della vendita è il giudice delegato, a norma dell’art. 108 L.F’.
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 bis L.F. e 93 e 36 L.F.
La ricorrente impugna ‘il seguente capo del provvedimento impugnato’ in cui è stato affermato che ‘il decreto 12.5.22 del g.d. viene revocato, sicché va assicurata la restituzione alla RAGIONE_SOCIALE di quanto da essa pagato all’esito della procedura competitiva successiva alla sospensione qui revocata’.
Sul punto, rileva che le richieste restitutorie sono estranee al presente giudizio il cui oggetto è limitato alla verifica della legittimità degli atti del curatore, anche perché l’accertamento delle pretese creditorie prededucibili è riservata alle inderogabili forme -sostanziali e procedurali -di cui all’art. 111 bis L.F., risultando la questione estranea alle competenze del Collegio Fallimentare in sede di reclamo ex art. 36 comma 2° L.F.
Il motivo è inammissibile.
I capi del provvedimento impugnato sono due, e nel primo è stata disposta soltanto la revoca, da parte del Tribunale di Treviso, del decreto del G.D. del 12.5.2022, mentre, nell’altro, è stata disposta la compensazione delle spese di lite.
Quello che secondo la ricorrente dovrebbe essere ‘il seguente capo impugnato’ non è altro che un dato della motivazione, peraltro reso ad abundantiam , essendosi il giudice di merito solo astrattamente posto la questione delle conseguenze della revoca del decreto del G.D., senza cioè farne oggetto di una espressa statuizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali, che liquida in € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 19.12.2025
Il Presidente NOME COGNOME