Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17014 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 17014 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 31653-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO DELLO RAGIONE_SOCIALE, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME
Oggetto
Contributi previdenziali
R.G.N. 31653/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 12/03/2025
CC
NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso il decreto n. cronologico 714/2019 del TRIBUNALE di PALERMO, del 16/09/2019 R.G.N. 18397/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO IN FATTO
che, con decreto depositato il 16.9.2019, il Tribunale di Palermo, decidendo in sede di opposizione allo stato passivo, ha rigettato la domanda di insinuazione tempestiva nel fallimento dell’ente di formazione IAL Sicilia proposta dall’INPS per i contributi non pagati nel periodo in cui, a seguito della revoca dell’accreditamento da parte della Regione Siciliana, l’ente in bonis aveva unilateralmente sospeso i rapporti di lavoro con i propri dipendenti;
che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che il Fallimento IAL Sicilia ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 12.3.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1256 e 1460 c.c. per non avere il Tribunale verificato se la revoca dell’accreditamento dipendesse o meno dal comportamento negligente ad esso imputabile che era stato evidenziato già nell’opposizione allo stato passivo, consistito nelle gravi e reiterate carenze e
irregolarità nella gestione e rendicontazione dell’attività formativa;
che il motivo è fondato;
che questa Corte ha già chiarito che il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale la cui ri correnza egli ha l’onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, con la conseguenza che il dipendente illegittimamente sospeso non è nemmeno tenuto a provare d’aver messo a d isposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, atteso che, per il solo fatto dell’illegittima sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, conserva il diritto alla retribuzione, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto (Cass. n. 37716 del 2022);
che, in conseguenza dell’affermazione dell’anzidetto principio di diritto, è stato cassato altro decreto con cui il Tribunale di Palermo aveva rigettato l’insinuazione al passivo del Fallimento IAL Sicilia del credito per retribuzioni vantato da una lavoratrice nel medesimo periodo in cui, a seguito della revoca dell’accreditamento da parte della Regione Siciliana, l’ente aveva unilateralmente sospeso i rapporti di lavoro con i propri dipendenti, stigmatizzandosi che il Tribunale non avesse accertato che ci fosse, in capo al soggetto debitore della retribuzione, ‘assoluta impossibilità, a lui non imputabile, di collaborare all’adempimento della prestazione dovuta’, essendosi limitato a verificare l’esistenza della revoca allo svolgimento dell’attività format iva ma senza indagare sulla
imputabilità o meno della stessa (così Cass. n. 37716 del 2022, cit., in motivazione);
che, coerentemente con tali principi, va ritenuto che, in caso di sospensione unilaterale del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, che non sia giustificata dalla ricorrenza di un’assoluta impossibilità, a lui non imputabile, di collaborare all ‘adempimento della prestazione, l’obbligazione contributiva resta ferma, dovendo le retribuzioni spettanti al lavoratore considerarsi dovute ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, l. n. 153/1969;
che, avendo il Tribunale rigettato l’insinuazione al passivo senza tuttavia accertare se l’impossibilità addotta dal Fallimento fosse o meno imputabile all’ente in bonis , il ricorso va accolto e, cassato il decreto impugnato, la causa va rinviata al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12.3.2025.