Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17013 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 17013 Anno 2025
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 31720-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo PresidRAGIONE_SOCIALE e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO DELLO RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Curatore pro tempore, elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME
Oggetto
Contributi previdenziali
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/03/2025
CC
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrRAGIONE_SOCIALE –
avverso il decreto n. cronologico 713/2019 del TRIBUNALE di PALERMO, del 16/09/2019 R.G.N. 18396/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del
12/03/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con decreto depositato il 16.9.2019, il Tribunale di Palermo, decidendo in sede di opposizione allo stato passivo, ha rigettato la domanda di insinuazione tempestiva nel fallimento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE proposta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per i contribut i non pagati nel periodo in cui, a seguito RAGIONE_SOCIALEa revoca RAGIONE_SOCIALE‘accreditamento da parte RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALEna, l’RAGIONE_SOCIALE in bonis aveva unilateralmRAGIONE_SOCIALE sospeso i rapporti di lavoro con i propri dipendenti;
che avverso tale pronuncia l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, successivamRAGIONE_SOCIALE illustrato con memoria;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 12.3.2025, il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1256 e 1460 c.c. per non avere il Tribunale verificato se la revoca RAGIONE_SOCIALE‘accreditamento dipendesse o meno dal comportamento negligRAGIONE_SOCIALE ad esso imputabile che era stato evidenziato già nell’opposizione allo stato passivo, consistito nelle gravi e reiterate carenze e
irregolarità nella gestione e rendicontazione RAGIONE_SOCIALE‘attività formativa;
che il motivo è fondato;
che questa Corte ha già chiarito che il datore di lavoro non può unilateralmRAGIONE_SOCIALE sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c., ipotesi di impossibilità RAGIONE_SOCIALEa prestazione lavorativa totale o parziale la cui ri correnza egli ha l’onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, con la conseguenza che il dipendRAGIONE_SOCIALE illegittimamRAGIONE_SOCIALE sospeso non è nemmeno tenuto a provare d’aver messo a d isposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, atteso che, per il solo fatto RAGIONE_SOCIALE‘illegittima sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, conserva il diritto alla retribuzione, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto (Cass. n. 37716 del 2022);
che, in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘affermazione RAGIONE_SOCIALE‘anzidetto principio di diritto, è stato cassato altro decreto con cui il Tribunale di Palermo aveva rigettato l’insinuazione al passivo del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE del credito per retribuzioni vantato da una lavoratrice nel medesimo periodo in cui, a seguito RAGIONE_SOCIALEa revoca RAGIONE_SOCIALE‘accreditamento da parte RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALEna, l’RAGIONE_SOCIALE aveva unilateralmRAGIONE_SOCIALE sospeso i rapporti di lavoro con i propri dipendenti, stigmatizzandosi che il Tribunale non avesse accertato che ci fosse, in capo al soggetto debitore RAGIONE_SOCIALEa retribuzione, ‘assoluta impossibilità, a lui non imputabile, di collaborare all’adempimento RAGIONE_SOCIALEa prestazione dovuta’, essendosi limitato a verificare l’esistenza RAGIONE_SOCIALEa revoca allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività format iva ma senza indagare sulla
imputabilità o meno RAGIONE_SOCIALEa stessa (così Cass. n. 37716 del 2022, cit., in motivazione);
che, coerRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE con tali principi, va ritenuto che, in caso di sospensione unilaterale del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, che non sia giustificata dalla ricorrenza di un’assoluta impossibilità, a lui non imputabile, di collaborare all ‘adempimento RAGIONE_SOCIALEa prestazione, l’obbligazione contributiva resta ferma, dovendo le retribuzioni spettanti al lavoratore considerarsi dovute ai sensi e per gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, l. n. 153/1969;
che, avendo il Tribunale rigettato l’insinuazione al passivo senza tuttavia accertare se l’impossibilità addotta dal RAGIONE_SOCIALE fosse o meno imputabile all’RAGIONE_SOCIALE in bonis , il ricorso va accolto e, cassato il decreto impugnato, la causa va rinviata al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12.3.2025.