Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35787 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35787 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/12/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 10382/2022 R.G.
proposto da
COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO e dall ‘ AVV_NOTAIO, presso il cui studio in Roma, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO COGNOME, dall ‘ AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO COGNOME e dall ‘ AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI
– intimati –
avverso la sentenza n. 2954/2022 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 23/02/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
-la società RAGIONE_SOCIALE promuoveva un ‘ espropriazione presso terzi nei confronti di NOME COGNOME, azionando il decreto ingiuntivo n. 11179 del 14/5/2014, emesso, con clausola di provvisoria esecutorietà ex art. 642 cod. proc. civ., dal Tribunale di Roma, e oggetto di opposizione, già dichiarata inammissibile dal medesimo Tribunale con la sentenza n. 2231/2018; in pendenza della procedura esecutiva, quest ‘ ultima decisione veniva appellata dal COGNOME e la Corte d ‘ appello di Roma, con ordinanza del 7/12/2018, disponeva la sospensione dell ‘ efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
-anche se l ‘ esecutato aveva segnalato il provvedimento di sospensione emesso ex art. 283 cod. proc. civ., il giudice dell ‘ esecuzione procedeva all ‘ assegnazione del credito pignorato con l ‘ ordinanza del 13/3/2019;
-avverso quest ‘ ultimo provvedimento NOME COGNOME proponeva tempestiva opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., rappresentando nuovamente l ‘ intervenuta sospensione del titolo esecutivo e, dunque, l ‘ illegittimità del provvedimento ex art. 553 cod. proc. civ., essendo impedita la prosecuzione della procedura;
-il giudice dell ‘ esecuzione sospendeva l ‘ esecutività dell ‘ ordinanza di assegnazione del credito;
-il giudizio di merito dell ‘ opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. si concludeva con la sentenza n. 2954 del 23/2/2022 con cui il Tribunale di Roma respingeva l ‘ opposizione, in quanto la sospensione disposta dalla Corte d ‘ appello ex art. 283 cod. proc. civ. riguardava soltanto la sentenza di primo grado (di inammissibilità dell ‘ opposizione a decreto ingiuntivo) e non il provvedimento monitorio azionato, già munito ex art. 642 cod. proc. civ. di clausola di provvisoria esecutorietà e mai sospeso ai sensi dell ‘ art.
649 cod. proc. civ., sicché sulla procedura esecutiva la menzionata ordinanza del giudice d ‘ appello non aveva spiegato effetto sospensivo;
-avverso tale decisione NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; resisteva con controricorso RAGIONE_SOCIALE; non svolgevano difese nel giudizio di legittimità gli intimati Banca RAGIONE_SOCIALE Del Lavoro S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit S.p.A., RAGIONE_SOCIALE, già parti del processo di merito;
esito della camera di consiglio del 10/10/2023, il Collegio si ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma
-all ‘ riservava il deposito dell ‘ dell ‘ art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-l ‘ unico motivo del ricorso pone le seguenti preliminari questioni:
se -in caso di decisione di primo grado di integrale rigetto dell ‘ opposizione a decreto ingiuntivo -la sospensione ex art. 283 cod. proc. civ., disposta dal giudice d ‘ appello, debba intendersi riferita soltanto alla pronuncia sulle spese e/o alle eventuali statuizioni sulla responsabilità aggravata dell ‘ opponente o possa riferirsi anche alla condanna contenuta nel provvedimento monitorio;
in caso di risposta affermativa a quest ‘ ultimo quesito, se il giudice d ‘ appello abbia il potere di sospendere l ‘ esecutorietà del decreto ingiuntivo anche nel caso in cui questo sia stato dichiarato esecutivo ex art. 642 o ex art. 648 cod. proc. civ. -e, cioè, con provvedimento inoppugnabile (poi confermato dalla decisione di primo grado) -o soltanto nell ‘ ipotesi di conferimento dell ‘ esecutività con provvedimento ex art. 653, comma 2, cod. proc. civ. (comunque, in esito a giudizio a cognizione piena);
in caso di risposta negativa al primo quesito, se sia ammissibile un ‘ istanza di sospensione dell ‘ esecutorietà ex art. 283 cod. proc. civ. della pronuncia di rigetto dell ‘ opposizione a decreto ingiuntivo;
-le suesposte questioni giuridiche assumono, per importanza, indubbia valenza nomofilattica -involgendo la disciplina dell’individuazione dei titoli esecutivi che si succedono nel corso di un giudizio iniziato con ricorso per
decreto ingiuntivo, riguardante la materia tabellarmente devoluta a questa Terza Sezione civile -e suggeriscono pertanto l’estrema opportunità del la trattazione della causa in pubblica udienza;
-si ravvisa pertanto l ‘ opportunità che il ricorso sia rinviato a nuovo ruolo per essere deciso previa discussione in udienza pubblica;
p. q. m.
la Corte rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,