Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 470 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 470 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 15767/2019 R.G. proposto da: NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 2104/2018 depositata il 13/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dalla Presidente NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.1. Il Tribunale di Teramo dichiarava inammissibile l’ opposizione, proposta da NOME COGNOME COGNOME avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla RAGIONE_SOCIALE per il pagamento del corrispettivo contrattuale; la convenuta opposta eccepiva la tardività dell’opposizione, a fronte della notifica del decreto ingiuntivo, eseguita ex art. 140 c.p.c. e perfezionatasi per compiuta giacenza il 16/2/2017 , mentre l’opposizione era stata notificata il 6/4/2017, oltre il termine di gg.40, termine scaduto il 28/3/2017.
1.2. La Corte del merito ha respinto l’appello, ritenendo che la ricorrente non avesse provato i presupposti per ritenere ammissibile l’opposizione quale opposizione tardiva, avendo allegato problemi di salute che, come si desumeva dai certificati medici, non le avrebbero impedito il rientro nella propria residenza già il 2/1/2017, né la morte del coniuge, avvenuta il 12/2/2017, poteva ritenersi fatto esterno assolutamente ostativo alla conoscenza del decreto ingiuntivo ed impeditivo dell’opposizione tempestiva; nè era applicabile la disciplina emergenziale, di cui all’art. 18 undecies introdotto dalla l.45/17, di conversione del d.l. 8/17, che aveva aggiunto alla l. 229/16 l’all.2bis, con ciò facendo rientrare il comune di residenza (Isola del Gran Sasso) della Henrici nell’ambito di applicabilità della sospensione dei termini a seguito dei noti eventi sismici, dato che il termine di gg. 40 per l’opposizione tempestiva, cadente il 28/3/2017, era già spirato alla data dell’11/4/2017, di entrata in vigore della nuova disposizione, né la l. 45/2017 aveva previsto termini retroattivi, ed anzi aveva
introdotto modifiche per il sopravvenuto aggravarsi delle conseguenze degli eventi sismici successivi al 30 ottobre 2016.
1.3. Ricorre avverso la detta pronuncia NOME COGNOME COGNOME affidandosi a due motivi.
Si difende con controricorso la Gran Sasso.
Ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa.
1.4. La causa, su proposta del relatore, fissata per la trattazione avanti alla Sesta-2 sezione civile è stata rinviata a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza, non ritenendo il Collegio l’evidenza decisoria con riferimento all’applicazione della disciplina emergenziale in relazione al decorso del termine per proporre l’opposizione a decreto ingiuntivo.
In prossimità dell’udienza pubblica, ambedue le parti hanno depositato nuova memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 115,116 e 650 c.p.c., sostenendo la sussistenza della forza maggiore, per lo stato di prostrazione dovuto alle gravi vicende personali che l’avevano costretta a disinteressarsi della cura dei propri interessi.
Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.
Ed infatti, la Corte del merito ha fatto corretta applicazione del principio espresso, tra le altre, nelle pronunce nn. 17922/19 e 25737/08 di questa Corte, secondo cui ai fini dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 650 c.p.c., la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall’umana volontà e causativo dell’evento per forza propria.
Il giudizio sulla non ricorrenza della forza maggiore, condotto dalla Corte aquilana, è in linea con il principio sopra esposto, e nel resto
trattasi di giudizio di merito, congruamente e logicamente sviluppato.
2.2. Il secondo mezzo, con il quale la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione della norma che ha esteso la disciplina emergenziale dovuta ai noti eventi sismici del 2016/17, è fondato.
La Corte del merito ha rilevato che l’art. 49, comma 4, del d.l. 189/2016, prevedeva la sospensione dei termini, anche processuali, per i residenti nei Comuni indicati nell’all. 1 del decreto, tra i quali non rientrava il Comune di residenza della parte, Isola del Gran Sasso, neppure menzionato nell’all. 2, ai cui residenti la legge di conversione 229/2016 aveva esteso la sospensione; il detto Comune è compreso nell’all. 2 bis, introdotto dall’art.18 undecies della l. 45/2017, di conversione del d.l. 189/2016, norma entrata in vigore l’11/4/2017, allorquando era già scaduto il termine per proporre l’opposizione a decreto ingiuntivo, e che, come previsto dall’art.11 disposizioni sulla legge in generale, si applica solo per il futuro, senza effetti retroattivi, effetti non previsti dalla l. 45/2017 per i termini processuali, e comunque giustificati dall’aggravamento della situazione per fatti sopravvenuti.
Si osserva, al riguardo, che l’art.18 undecies introdotto dalla l. 45/17, di conversione del d.l. 189/16, che ha aggiunto l’all.2 bis al d.l. 189/16, conv. nella l. 229/16, ricomprendendo il comune di residenza della Henrici, la cui rubrica recita ‘Introduzione dell’allegato 2 -bis al decretolegge n.189 del 2016’, al comma 1 giustifica l’allargamento a Comuni non inizialmente soggetti alla disciplina emergenziale ‘tenuto conto dell’aggravarsi delle conseguenze degli eventi sismici verificatisi in data successiva al 30 ottobre 2016 e della necessità di applicare le disposizioni del decreto-legge n.189 del 2016 anche a territori della Regione Abruzzo non compresi tra i Comuni ivi indicati negli allegati 1 e 2,
al medesimo decretolegge n.189 del 2016…’; al comma 2 dispone: ‘ Il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al decreto -legge n.189 del 2016, ovunque contenuto nel decreto e nelle ordinanze commissariali, si intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all’allegato 2 -bis, introdotto dalla lettera f) del comma 1 del presente articolo’ , e la detta lettera f) dispone ‘è aggiunto, in fine, l’allegato 2-bis, di cui all’allegato A annesso al presente decreto’.
Ora, nell’interpretazione complessiva del disposto normativo sopra riportato, la ratio dell’allargamento della disciplina emergenziale ad ulteriori Comuni interessati dal sisma è data dall’aggravamento della situazione e dalla necessità di applicare la normativa di cui al d.l. 189/2016 a Comuni non inizialmente compresi negli allegati 1 e 2; detto allargamento è stato disposto con efficacia retroattiva dal comma 2, prevedendosi che il riferimento agli allegati 1 e 2 al d.l. 189/2016 debba intendersi in relazione anche all’allegato 2 bis ‘Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017’, tra i quali Isola del Gran Sasso.
Detta specifica previsione rende applicabile a detti Comuni, per quel che qui interessa, ex art. 49 del d.l. 189/2016, la sospensione dei termini perentori ‘legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione’, a far data dall’evento sismico del 18/1/2017 e pertanto retroattivamente rispetto all’entrata in vigore della normativa di cui alla l. 45/17.
E d’altra parte, è proprio della normativa emergenziale avere riguardo all’evento come già verificatosi e disciplinarne le conseguenze relative alle situazioni dallo stesso originatesi.
Come infatti affermato nella pronuncia n. 24841/2014, in relazione agli eventi sismici del 2009 che hanno colpito la zona dell’aquilano, il computo del termine di impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ. deve tener conto della sospensione tra il 6 aprile ed il 31 luglio
2009, introdotta dall’art. 5, comma 1 bis del d.l. n. 39 del 28 aprile 2009, convertito con modifiche dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009, ed esteso al compimento di qualsiasi atto che debba svolgersi negli uffici giudiziari interessati, la cui efficacia, pur trattandosi di norma inserita solo con la legge di conversione, decorre dal 6 aprile 2009 attesa la sua ragionevolezza e conformità alla Costituzione in relazione alle inevitabili disfunzioni originate dal sisma, tanto più che, alla data di pubblicazione della legge di conversione, il termine “lungo” ai fini dell’impugnazione non era ancora decorso (ed in senso conforme, si veda la pronuncia n. 18771/2020).
In applicazione di detto principio, deve ritenersi pertanto che la notifica del decreto ingiuntivo si è perfezionata il 16/2/2017, in pendenza della sospensione dei termini, da cui l’erroneità della ritenuta inammissibilità per tardività dell’opposizione a decreto ingiuntivo.
3.1. Il secondo motivo di ricorso va conseguentemente accolto e, cassata la pronuncia impugnata, va rinviata la causa alla Corte d’appello de L’Aquila in diversa composizione, che si atterrà a quanto sopra rilevato e provvederà a decidere la controversia nel merito; alla Corte aquilana viene rimessa anche la statuizione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello de L’Aquila in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre