Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32015 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32015 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7062/2023 R.G. proposto da:
INPS – RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME e COGNOME NOMECOGNOME presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;
-ricorrente-
contro
TARANTINO NOME
-intimata- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di FOGGIA n. 2503/2022 depositata il 18/10/2022,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2024 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. A seguito e sulla base del decreto ingiuntivo sentenza n. 3624.2012 emesso dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Foggia, NOME COGNOME con atto di precetto notificato il 9/7/2013 intimava all’articolazione INPS di quella città il pagamento della somma di complessivi euro 23.338,38, oltre svalutazione ed interessi.
Avverso tale atto di precetto l’INPS proponeva opposizione, chiedendo che il precetto fosse dichiarato nullo, invalido e comunque privo di efficacia per insussistenza del credito, oggetto del precetto.
Dalla Sezione Lavoro il fascicolo veniva trasmesso al Presidente del Tribunale per l’assegnazione al giudice tabellarmente competente.
Il giudice designato per la trattazione della causa, con ordinanza del 7/11/2018, dichiarava la propria incompetenza per valore in favore del giudice di pace e compensava le spese tra le parti.
Con atto di citazione l’INPS riassumeva il giudizio davanti al giudice di pace, al fine di sentire dichiarare, oltre a quanto già richiesto con il ‘ricorso in opposizione all’esecuzione’ (che allegava all’atto di citazione in riassunzione), l’inesistenza/nullità/inefficacia del titolo esecutivo azionato e/o per infondatezza della pretesa di cui al precetto per assoluta inesistenza del preteso credito, con condanna dell’opposta alla restituzione dell’esborso sostenuto da esso Istituto a seguito delle assegnazioni e pari a complessivi euro 2.219,65, oltre che al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, vinte le spese.
L’opposta COGNOME si costituiva e, in via preliminare, eccepiva l’inammissibilità delle domande, diverse rispetto all’opposizione a precetto, contenute nell’atto di riassunzione ex art. 50 cpc., mentre, nel merito, chiedeva il rigetto dell’opposizione in considerazione della legittimità della pretesa creditoria (sul presupposto che l’ordinanza di assegnazione dei crediti – emessa in esito al pignoramento presso terzi sulla base del precetto opposto – non era stata opposta ex art. 617 e che pertanto era da ritenersi legittima).
Il Giudice di Pace di Foggia, con sentenza n.145/2020, dichiarava l’improcedibilità dell’opposizione per intervenuta estinzione della procedura esecutiva ed avvenuto pagamento e dichiarava compensate le spese di giudizio.
Avverso tale sentenza proponeva appello l’INPS, che: a) in via preliminare, deduceva la erroneità della dichiarazione di improcedibilità dell’opposizione a precetto, essendo stato riassunto davanti al giudice di pace (non un giudizio di opposizione alla procedura esecutiva, ma), il giudizio di opposizione a precetto ex art. 615 primo comma cpc; e conseguentemente chiedeva che fosse dichiarata la procedibilità del ricorso in opposizione; b) nel merito, quindi, deduceva e chiedeva dichiararsi l’inesistenza del titolo esecutivo per intervenuta tempestiva estinzione del debito (con conseguente nullità del precetto); nonché la non debenza da parte dell’INPS delle somme intimate e del 12,50% su diritti ed onorari già liquidati nel provvedimento giudiziale.
La COGNOME veniva dichiarata contumace.
Il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 2503/2022, dichiarava inammissibile l’appello promosso dall’Istituto, perché tardivo, e, per l’effetto, confermava la sentenza impugnata.
Avverso la sentenza del giudice di appello ha proposto ricorso l’Istituto.
Nessuna difesa è stata svolta dalla intimata.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
Il Difensore dell’Istituto non ha depositato memoria.
La Corte si è riservata il deposito della motivazione della sentenza entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale articola in ricorso un unico motivo con il quale denuncia <>.
2. Il motivo è fondato.
Come è noto, gli artt. 83 del D.L. n. 18/2020 e 36 del DL n. 23/2020 hanno complessivamente previsto (rispettivamente, il primo dal 9 marzo al 15 aprile 2020, il secondo ha prorogato il termine dal 15 aprile all’11 maggio 2020) la sospensione dei termini processuali per il compimento di ‘qualsiasi’ atto dei procedimenti civili e penali dal 9 marzo all’11 maggio 2020 in relazione all’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da Covid-19.
In virtù delle suddette disposizioni normative che hanno disposto la sospensione straordinaria dei termini processuali per l’emergenza sanitaria da Covid-19, sono rimasti sospesi tutti i termini relativi alle impugnazioni civili.
Orbene, le opposizioni esecutive, comprese quelle proposte prima dell’inizio dell’esecuzione, sono sottratte all’operatività della disciplina della sospensione feriale dei termini, con riferimento sia alla fase sommaria, sia alla fase a cognizione piena nel suo dipanarsi nei successivi gradi, fino alla fase di cassazione, ma non sono sottratte alla sospensione straordinaria emergenziale dei termini processuali, di cui alle su citate norme, in quanto non espressamente escluse dal dettato normativo di cui all’art. 83, comma 3 del D.L. n. 18/2020.
Pertanto, in virtù delle suddette disposizioni normative, sono rimasti sospesi tutti i termini relativi alle impugnazioni civili, ivi compresi quelle, come nel caso di specie, avverso i provvedimenti emessi nelle cause di opposizione all’esecuzione.
Ne consegue che il giudice d’appello è incorso nel vizio denunciato nella parte in cui non ha tenuto conto, nel calcolo del
termine lungo per impugnare, del regime della sospensione da emergenza coronavirus dettata per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali dal 9 marzo 2020 – all’11 maggio 2020.
Invero, il decorso del termine semestrale per l’impugnazione della sentenza del giudice di primo grado, essendo iniziato prima della sospensione (precisamente l’11 febbraio 2020, data di pubblicazione della sentenza), ha ripreso a decorrere a partire dal 12.5.2020, con conseguente posticipo del termine finale al 14.10.2020, successiva alla data di notifica dell’appello (avvenuta in data 11.09.2020).
Pertanto, il Tribunale di Foggia, tenuto conto della or ora richiamata sospensione dei termini processuali, avrebbe dovuto ritenere tempestivo l’appello promosso dall’Istituto.
Per le ragioni che precedono, evidentemente assorbita ogni altra questione, siccome relativa al merito della controversia e condizionata dalla sua riconsiderazione alla stregua di tutte le domande ed eccezioni pretermesse, deve essere dichiarata la nullità della sentenza impugnata: con rinvio al Tribunale di Foggia, nella persona di altro Magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte:
accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo; e, per l’effetto:
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e
rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Foggia, nella persona di altro Magistrato, perché, ritenuto tempestivo l’appello, proceda allo scrutinio di ogni ulteriore questione di rito e di merito.
Così deciso in Roma, in data 25 novembre 2024, nella camera di