Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9328 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9328 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
ORDINANZA
Oggetto
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Appello Inammissibilità per intempestività Erroneo computo del termin e ‘lungo’ – Errato calcolo della sospensione da emergenza pandemica
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
sul ricorso 18617-2022 proposto da:
Ud. 12/12/2023
COGNOME NOME , domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e da sé medesimo ex art. 86 cod. proc. civ.; Adunanza camerale
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE-RISCOSSIONE, ROMA CAPITALE;
– intimate –
Avverso la sentenza n. 884/22 del Tribunale di Roma, depositata il 20/01/2022;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 12/12/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 884/22, del 20 gennaio 2022, del Tribunale di Roma, che ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivamente proposto, il gravame dallo stesso esperito avverso la sentenza n. 25709/19, emessa il 16 settembre 2019 e pubblicata il successivo 30 settembre, del Giudice di pace di Roma, che, a propria volta, aveva rigettato l’opposizione del COGNOME avverso cartella di pagamento emessa dall’RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in relazione ad asserite violazioni del codice della strada di cui a tre verbali di accertamento di infrazione emessi da Roma Capitale.
Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver adito l’autorità giudiziaria per lamentare, oltre alla mancata notifica dei verbali di accertamento RAGIONE_SOCIALE infrazioni stradali (e l’invalidità di uno di essi), la nullità della cartella di pagamento, per mancanza dei requisiti essenziali.
Rigettata tale sua iniziativa, ritenuta in parte inammissibile e in parte infondata, il COGNOME esperiva gravame, del quale, però, veniva dichiarata l’inammissibilità per inosservanza del termine semestrale di proposizione ex art. 327 cod. proc. civ., e ssendo stato l’atto d’appello notificato il 3 giugno 2020. A tale esito il giudice di seconde cure perveniva sul rilievo che ‘la sentenza impugnata è stata pubblicata il 30 settembre 2019, sicché il termine lungo sarebbe scaduto il 30 marzo 2020’, dovendo, però, tenersi conto ‘della sospensione straordinaria dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio 2020’, ex art. 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 , operante per sessantaquattro giorni, ‘così giungendosi alla scadenza del 31 maggio 2020’.
Avverso la sentenza del Tribunale capitolino ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME, sulla base di tre motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -‘violazione e falsa applicazione di norme di diritto per illegittimità della decisione impugnata nella parte in cui afferma l’inammissibilità dell’appello in quanto tardivo’.
Il ricorrente evidenzia che ‘l’appello è stato notificato rispettando il termine c.d. lungo di cui all’art. 327, comma 1, cod. proc. civ.’, atteso che, sommando sessantaquattro giorni alla data del 30 marzo 2020 -secondo quanto previsto dall’art. 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, e poi dall’art. 36, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 -il termine ‘ de quo ‘ era destinato a scadere il 2 giugno 2020, giorno festivo destinato alla celebrazione della fondazione della Repubblica, con proroga, quindi, al successivo 3 giugno, data di avvenuta notificazione dell’atto di appello.
3.2. Il secondo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -‘violazione e falsa applicazione di norme di diritto’.
Il ricorrente lamenta che i giudici di primo e secondo grado, ‘dichiarando le rispettive sentenze inammissibili’, hanno ‘omesso di pronunciarsi sulla mancata notifica dei verbali sottesi alla cartella di pagamento’, così violando , sia ‘ il diritto di difesa del ricorrente ai sensi dell’art. 24 Cost.’, sia l’art. 383, comma 4, del regolamento di attuazione del codice della strada.
3.3. Il terzo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. -‘omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio’, lamentando che ambo i giudici di merito non hanno statuito relativamente all’invalidità di quello dei tre verbal i di accertamento di infrazione stradale, del quale era stata denunciata l’invalidità.
Sono rimaste solo intimate l’RAGIONE_SOCIALE e Roma Capitale.
La trattazione del presente ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto, nei limiti di seguito indicati.
7.1. Il primo motivo è fondato.
7.1.1. Dalla pubblicazione della sentenza del Giudice di pace di Roma, avvenuta il 30 settembre 2019, il termine per appellarla -in assenza della notificazione della stessa -era destinato a scadere il 30 marzo del 2020, ex art. 327 cod. proc. civ.
Tale termine, tuttavia, è risultato prorogato -in virtù della legislazione ‘emergenziale’, dettata in relazione all’epidemia da ‘Covid 19’ di sessantaquattro giorni, ai sensi dell’art. 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in l egge 24 aprile 2020, n. 27, e dell’art. 36, comma 1, del decreto -legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Il termine ex art. 327 cod. proc. civ.,
dunque, era destinato a scadere non il 31 maggio 2020, come erroneamente ritenuto dal Tribunale di Roma, bensì il 2 giugno