Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11567 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11567 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24403/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO COGNOMEINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA;
– intimata – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE DI ROMA n. 14524/2023 depositata il 12/10/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
Con ricorso ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, depositato innanzi al Giudice di Pace di Roma, la RAGIONE_SOCIALE
GRUPPO RAGIONE_SOCIALE SAN NOME (‘la RAGIONE_SOCIALE‘) chiedeva l’annullamento di plurime ordinanze-ingiunzione emesse dalla Prefettura di Roma ( per un valore complessivo di € . 13.714,00), con le quali si contestava il transito non autorizzato nelle corsie riservate e nella zona a traffico limitato (c.d. ZTL) d i un’autovettura (di cui la RAGIONE_SOCIALE è usufruttuaria) con abbinata licenza comunale taxi, nel periodo 09.04.2018 – 09.05.2018.
Con sentenza n. 27650 depositata il 13.11.2019, il Giudice di Pace adìto rigettava il ricorso ritenendo che il veicolo, nelle date in cui erano avvenute le contestazioni delle violazioni, era stato estromesso dalla «lista bianca» dei veicoli autorizzati ad accedere in ZTL e corsie preferenziali.
2.1. Avverso la suddetta pronuncia la RAGIONE_SOCIALE proponeva appello innanzi al Tribunale di Roma con ricorso depositato in data 10 luglio 2020.
A sostegno de ll’impugnazione, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduceva:
nessuna contestazione sull ‘ estromissione del veicolo in questione era mai stata dedotta da Roma Capitale, né prima del giudizio né nella comparsa di costituzione; in particolare, nessuna comunicazione di estromissione dalla lista bianca era mai pervenuta alla Cooperativa;
di essere autorizzata a transitare nelle corsie riservate e nelle zone ZTL, esercitando il servizio pubblico di taxi ed aggiungendo che la carta di circolazione dell’autovettura e la licenza taxi, allegate al ricorso introduttivo, non avevano mai formato oggetto di contestazione;
la licenza taxi, rilasciata con D.D. n. 3667 del 17.12.2007, aveva durata illimitata, né era decorso il termine quinquennale previsto per la vidimazione (di cui all’art. 17 del Regolamento di DCC n. 214/1998)
alla data delle accertate presunte violazioni, posto che l’ultima vidimazione era stata effettuata in data 23.11.2017;
essendo la Cooperativa titolare di licenza del servizio pubblico di taxi, difettava nella condotta del conducente l’elemento soggettivo, con conseguente applicazione della scriminante di cui al comma 2 dell’art. 3 legge n. 689 del 1981;
la conoscibilità delle motivazioni che avevano indotto l’Autorità Amministrativa a rigettare il ricorso dell’opponente veniva resa complessa e gravosa (rinvio alla consultazione di un portale internet ), in spregio ai più elementari obblighi di correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa, anche tenuto conto che la Prefettura non aveva preso alcuna posizione, né aveva fornito alcuna motivazione in ordine alle questioni ed elementi sollevati dalla Cooperativa, limitandosi a depositare una mera comparsa di stile;
anche in caso di ritenuta legittimità della sanzione inflitta, risultava applicabile il cumulo giuridico di cui all’art. 8 legge n. 689 del 1981.
Il Tribunale di Roma dichiarava l’appello inammissibile per violazione del termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., risultando la sentenza di primo grado depositata in data 13.11.2019 laddove il ricorso in appello era stato depositato in data 10.07.2020, dunque ben oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ.
La pronuncia veniva impugnata dalla RAGIONE_SOCIALE San Paolo II per la cassazione, e il ricorso affidato ad un unico motivo.
Restava intimata la Prefettura – Ufficio Territoriale Del Governo Di Roma.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo si deduce error in procedendo (art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ.) – Violazione e falsa applicazione dell’art. 327 cod. proc. civ., in relazione alle disposizioni di cui all’art. 83 del D.L. n. 18/2020 e all’art. 36, comma 1, D.L. n. 23/2020. La ricorrente sostiene la piena ammissibilità dell’appello per avvenuta puntuale osservanza della disposizione del termine lungo per l’impugnazione. Infatti, secondo le ordinarie regole dell’art. 327 cod. proc. civ., i termini per l’impugnazione sarebbero scaduti il 13 maggio 2020; tuttavia, erano state emanate le misure emergenziali in piena pandemia da COVID-19 che, a fronte dell’eccezionale situazione determinatasi, avrebbero sospeso il decorso dei termini. Pertanto, il termine per la proposizione dell’appello scadeva per la RAGIONE_SOCIALE il 16 luglio 2020.
1.1. Il motivo è fondato.
L’art. 83, comma 2, ha stabilito la sospensione dei termini, anche per le impugnazioni, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile del 2020; quest’ultimo termine è stato poi prorogato all’11 maggio 2020 dall’art. 36, comma 1, D.L. n. 23 del 2020; pertanto, i termini così sospesi hanno ricominciato a decorrere a partire dal 12 maggio 2020. Correttamente, quindi, la ricorrente ha individuato la data di scadenza dei sei mesi nel 16 luglio 2020, ampiamente rispettata con il deposito dell’ appello in data 10 luglio 2020.
1.2. Il ricorso va accolto e la sentenza, dunque, merita di essere cassata, stante la tempestività del gravame e il giudizio rinviato al medesimo Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, affinché -esaminate le censure proposte dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di primo grado – si pronunci nel merito, decidendo anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di