Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11375 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11375 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/04/2025
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVISOSPENSIONE TERMINI COVID 19 NON ESENZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10792/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE
C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ATRANI
RAGIONE_SOCIALE
– intimati – avverso l ‘ordinanza n. 5937/2022 del TRIBUNALE DI SALERNO, depositata il giorno 24 novembre 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
nel l’espropriazione presso terzi intentata dalla RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE. in danno della debitrice NOME e
NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE e nei riguardi, quale terzo, del Comune di Atrani, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Salerno, con ordinanza resa in data 22 agosto 2019, rigettò la domanda di accertamento dell’obbligo del terzo formulata dal creditore procedente;
avverso detto provvedimento, la RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE dispiegò opposizione agli atti esecutivi, la cui fase sommaria venne definita dal giudice dell’esecuzione con ordinanza del 18 dicembre 2019, di fissazione del termine perentorio di giorni novanta per l’introduzione del giudizio di merito;
con atto di citazione notificato il 15 maggio 2020 ed iscritto a ruolo il successivo 20 maggio, l’opponente instaurò il giudizio di merito;
con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Salerno, « definitivamente pronunciando sulla domanda » ha dichiarato « l’inammissibilità ab origine , per tardività, dell’atto di citazione iscritto in data 2 0.05.2020, riassuntivo nel merito dell’opposizione agli atti esecutivi »;
ricorre per cassazione la RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, articolando un motivo;
non svolgono difese in grado di legittimità il Comune di Atrani e la Bruno RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE;
il Collegio si è riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
con l’unico motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 618, secondo comma, cod. proc. civ., 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 83 e 36 del d.l. 8 aprile 2020, n. 36, la ricorrente assume la tempestività della introduzione del giudizio di merito oppositivo, avuto riguardo alla sospensione dei termini processuali per il compimento « di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali dal 9 marzo all’11 undici maggio 2020 » disposta dalla legislazione emergenziale anti COVID-19;
il motivo è fondato;
r.g. n. 10792/2023 Cons. est. NOME COGNOME
preliminarmente, va affermata l’ammissibilità del presente ricorso: a dispetto della veste formale, manifestamente erronea nell’individuare la tipologia di provvedimento, l’ordinanza qui impugnata , oltretutto senza curarsi del rispetto delle scansioni delle fasi che precedono la definizione di qualsiasi giudizio di cognizione di primo grado, ha definito quello sull’opposizione agli atti esecutivi, quindi integrando una sentenza in senso sostanziale;
il provvedimento è così motivato: « atteso che la comunicazione dell’ordinanza resa in data 18.12.2019 avveniva in data 19.12.2019, l’introduzione del presente giudizio di merito non può che ritenersi tardivo, atteso che l’ iscrizione della causa a ruolo , anch’essa sottoposta al rispetto dell’indicato termine perentorio, avveniva solamente in data 20.05.2020, ossia in data successiva alla scadenza del termine perentorio, fissato alla data del 20.03.2020 (considerata la mancata applicazione della sospensione dei termini processuali) »;
l’argomentazione è inficiata da un duplice errore di diritto;
il primo errore consiste nell’aver attribuito rilevanza, ai fini del rispetto del termine assegnato dal giudice all ‘ esito della trattazione camerale per introdurre la fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, al compimento della formalità di iscrizione della causa a ruolo: questa, per fermo convincimento di nomofilachia, pur richiamata nell ‘ art. 618 cod. proc. civ., ha la sola funzione di rimarcare la diversa cognizione (sommaria nella prima fase, piena nella seconda) tipica della struttura bifasica del giudizio di opposizione (da ultimo, Cass. 20/12/2024, n. 33686; in precedenza, conf. Cass. 27/07/2018, n. 19905; Cass. 09/03/2017, n. 6056; Cass. 31/08/2015, n. 17306);
ai fini dell’osservanza di detto termine (espressamente qualificato dalla legge come perentorio) occorre aver invece esclusivo riguardo all’atto introduttivo della fase a cognizione piena, il quale, nelle ipotesi ordinarie di soggezione della causa al modello paradigmatico del rito a
cognizione piena, riveste la forma della citazione : sicché è l’epoca della notifica di quest’ultima che rappresenta il parametro di valutazione della tempestività dell’instaurazione del giudizio di merito (così, con specifico riguardo all’opposizione agli atti esecutivi, Cass. 12/12/2019, n. 32708; Cass. 07/12/2018, n. 31694);
il secondo errore è costituito nell’aver reputato le opposizioni esecutive esenti dalla sospensione dei termini processuali stabilita dalle disposizioni normative volte a contrastare gli effetti della pandemia;
l’art. 83, secondo comma, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ha disposto la sospensione per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (poi prorogato al giorno 11 maggio 2020 dall’art. 36 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40), del decorso dei termini per « il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili »;
l’inequivoco tenore letterale della norma, in uno alla ratio legis sottesa (quella di evitare il maturarsi di decadenze processuali in un periodo di tempo in cui il compimento delle attività era materialmente inibito per la eccezionale vicenda pandemica), depone per la riferibilità della sospensione dei termini ad ogni e qualsivoglia atto processuale, ivi inclusi quelli concernenti le opposizioni esecutive, viepiù in assenza di una espressa disposizione di esonero per tali controversie (prevista, invece, dagli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in relazione alla sospensione dei termini processuali per il periodo feriale);
va, dunque, ribadita l’operatività della sospensione straordinaria emergenziale dei termini processuali anche nelle opposizioni esecutive, già più volte affermata da questa Corte (Cass. 14/12/2024, n. 32540; Cass. 11/12/2024, n, 32015; Cass. 30/10/2024, n. 28062);
ciò posto, nella specie, il termine per introdurre il giudizio di merito della opposizione agli atti esecutivi, accordato in misura di novanta giorni decorrenti dal 19 dicembre 2019, è rimasto sospeso dal nove
marzo all’undici maggio del 2020, per conseguentemente scadere il 21 maggio 2020;
ne discende la tempestività dell’introduzione del merito oppositivo da parte dall’odierna ricorrente, siccome avvenuta con atto di citazione consegnato per la notifica il giorno 14 maggio 2020;
in accoglimento del ricorso, l’ordinanza impugnata va dunque cassata e la causa rinviata per nuovo esame al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, al quale è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
p. q. m.
accoglie il ricorso, cassa la ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, cui demanda la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione