Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28062 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso N. 23604/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO come da procura allegata al ricorso, domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata dal procuratore speciale RAGIONE_SOCIALE , in persona del procuratore speciale NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale EMAIL
–
e nei confronti di
STANCAMPIANO NOME
– intimato – avverso la sentenza n. 1141/2022 della Corte d ‘ appello di Milano, depositata il 5.4.2022;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 3.7.2024 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 28.2.2020, notificata in pari data, il Tribunale di Busto Arsizio respinse l ‘ opposizione della RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME all ‘ esecuzione immobiliare promossa da Banco BPM e condannò gli opponenti al pagamento delle spese di lite nonché della somma di € 5.051,00 per lite temeraria. La RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME proposero gravame con atto di citazione in appello notificato in data 27.5.2020; si costituì la cessionaria del credito RAGIONE_SOCIALE e, per essa, la mandataria RAGIONE_SOCIALE, eccependo l ‘ inammissibilità dell ‘ impugnazione, di cui chiedeva comunque il rigetto. La Corte d ‘ appello di Milano, con sentenza n. 1141/2022 del 5.4.2022, dichiarò inammissibile l ‘ appello perché proposto oltre il termine di trenta giorni previsto dall ‘ art. 325 c.p.c., decorrente ex art. 326 c.p.c. dalla notifica della sentenza di primo grado, appunto avvenuta il 28.2.2020.
Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, quale procuratrice e mandataria della RAGIONE_SOCIALE; NOME
N. 23604/22 R.G.
NOME è rimasto intimato. Il Collegio ha riservato il deposito dell ‘ ordinanza entro sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 -Con l ‘ unico motivo, ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione dell ‘art. 83, commi 1 e 2, del d.l. n. 18/2020 ‘Cura Italia’, convertito nella legge n. 27/2020, nonché dell ‘ art. 36 del d.l. n. 23/2020, convertito con nella legge nr. 40 del 2020. Lamenta la ricorrente che la Corte d ‘ appello non ha considerato che, per effetto della rubricata disciplina, emessa nel periodo della pandemia da Covid, tutti i termini processuali erano rimasti sospesi dal 9 marzo al 15 aprile 2020, termine ultimo poi prorogato fino all ‘ 11 maggio 2020. Conseguentemente, il proprio appello, notificato in data 27 maggio 2020, era da considerare tempestivo.
2.1 -Premessa l ‘ infondatezza della generica eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente, essendosi chiaramente indicate, in ricorso, le critiche mosse all ‘ impugnata sentenza, nonché le norme di diritto che si assumono violate dal giudice d ‘ appello, nel rispetto del disposto dell ‘ art. 366, comma 1, c.p.c., il ricorso è palesemente fondato.
Per effetto della disciplina emergenziale indicata in rubrica, i termini processuali sono rimasti inequivocamente sospesi dal 9 marzo 2020 all ‘ 11 maggio 2020 e, pertanto, per sessantaquattro giorni. Ne deriva che, nella specie, il termine breve per impugnare con l ‘ appello la decisione di primo grado, stante la avvenuta sua notifica in data 28 febbraio 2020, veniva a scadere il 1° giugno 2020. Pertanto, l ‘ appello della RAGIONE_SOCIALE, notificato il 27 maggio 2020, non poteva che
N. 23604/22 R.G.
essere considerato tempestivo, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte ambrosiana.
3.1 -In definitiva, il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d ‘ appello di Milano, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame dell ‘ appello, provvedendo, all ‘ esito, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa in relazione, con rinvio alla Corte d ‘ appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno