Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28062 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso N. 23604/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOME come da procura allegata al ricorso, domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata dal procuratore speciale RAGIONE_SOCIALE in persona del procuratore speciale NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale EMAIL
–
e nei confronti di
NOME
– intimato – avverso la sentenza n. 1141/2022 della Corte d ‘ appello di Milano, depositata il 5.4.2022;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 3.7.2024 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 28.2.2020, notificata in pari data, il Tribunale di Busto Arsizio respinse l ‘ opposizione della RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME all ‘ esecuzione immobiliare promossa da Banco BPM e condannò gli opponenti al pagamento delle spese di lite nonché della somma di € 5.051,00 per lite temeraria. La RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME proposero gravame con atto di citazione in appello notificato in data 27.5.2020; si costituì la cessionaria del credito RAGIONE_SOCIALE e, per essa, la mandataria RAGIONE_SOCIALE eccependo l ‘ inammissibilità dell ‘ impugnazione, di cui chiedeva comunque il rigetto. La Corte d ‘ appello di Milano, con sentenza n. 1141/2022 del 5.4.2022, dichiarò inammissibile l ‘ appello perché proposto oltre il termine di trenta giorni previsto dall ‘ art. 325 c.p.c., decorrente ex art. 326 c.p.c. dalla notifica della sentenza di primo grado, appunto avvenuta il 28.2.2020.
Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE quale procuratrice e mandataria della RAGIONE_SOCIALE; NOME
N. 23604/22 R.G.
COGNOME è rimasto intimato. Il Collegio ha riservato il deposito dell ‘ ordinanza entro sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 -Con l ‘ unico motivo, ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione dell ‘art. 83, commi 1 e 2, del d.l. n. 18/2020 ‘Cura Italia’, convertito nella legge n. 27/2020, nonché dell ‘ art. 36 del d.l. n. 23/2020, convertito con nella legge nr. 40 del 2020. Lamenta la ricorrente che la Corte d ‘ appello non ha considerato che, per effetto della rubricata disciplina, emessa nel periodo della pandemia da Covid, tutti i termini processuali erano rimasti sospesi dal 9 marzo al 15 aprile 2020, termine ultimo poi prorogato fino all ‘ 11 maggio 2020. Conseguentemente, il proprio appello, notificato in data 27 maggio 2020, era da considerare tempestivo.
2.1 -Premessa l ‘ infondatezza della generica eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente, essendosi chiaramente indicate, in ricorso, le critiche mosse all ‘ impugnata sentenza, nonché le norme di diritto che si assumono violate dal giudice d ‘ appello, nel rispetto del disposto dell ‘ art. 366, comma 1, c.p.c., il ricorso è palesemente fondato.
Per effetto della disciplina emergenziale indicata in rubrica, i termini processuali sono rimasti inequivocamente sospesi dal 9 marzo 2020 all ‘ 11 maggio 2020 e, pertanto, per sessantaquattro giorni. Ne deriva che, nella specie, il termine breve per impugnare con l ‘ appello la decisione di primo grado, stante la avvenuta sua notifica in data 28 febbraio 2020, veniva a scadere il 1° giugno 2020. Pertanto, l ‘ appello della RAGIONE_SOCIALE, notificato il 27 maggio 2020, non poteva che
N. 23604/22 R.G.
essere considerato tempestivo, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte ambrosiana.
3.1 -In definitiva, il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d ‘ appello di Milano, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame dell ‘ appello, provvedendo, all ‘ esito, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa in relazione, con rinvio alla Corte d ‘ appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno