Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10464 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10464 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/04/2023
ORDINANZA
sui ricorso 14564/2022 proposto da:
COGNOME NOME COGNOME, e per esso NOME COGNOME quale Procuratore Speciale, rappresentato e difeso dagli avvoca NOME COGNOME e NOME COGNOME, e dorniciliato ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
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contro
NOME;:NOME; RAGIONE_SOCIALE;
– intimati – avverso la sentenza n. 1122/2022 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 01/04/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consigli 17/C1/2023 dal Cons. NOME COGNOME;
Rilevato che:
la Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 1 aprile 2022, dichi3i -ato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10666 del 2019 p tartii/ità del gravame, in quanto asseritamente notificato decors mesi dalla data della pubblicazione della sentenza di primo grado;
avverso la sentenza COGNOME ha proposto ricorso per cassazione facendo valere la violazione dell’art. 83, co. 2 D.L. n. 18/2020 e d 327 GLYPH per non aver la Corte del gravame tenuto conto dei termin di sospensione covid di cui alla richiamata normativa, dal 9 marzo a maggo 2020 (64 giorni), in base ai quali, venendo l’impugnazione scadere in data 23 luglio 2020 ed essendo stata la stessa notific data 5 giugno 2020, essa doveva essere dichiarata tempestiv l’appelo, conseguentemente, ammissibile e da decidere nel merito;
CoNliderato che:
-ricorrente –
il ricorso è manifestamente fondato in quanto, in applicazion della normativa disponente la sospensione straordinaria covid, termine per la proposizione dell’impugnazione era sospeso dal 9 marz all’i:. maggio 2020 sicchè, a fronte di un termine in scadenza alla del 23 luglio 2020, l’impugnazione proposta in data 5 giugno 2020 er da considerarsi tempestiva;
il ricorso pertanto va accolto, la impugnata sentenza assata e causa rinviata alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizion la quale deciderà il merito dell’appello erroneamente dichiar inammissibile e provvederà anche alla liquidazione delle spese d giucliz:o di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rin alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, anche per spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile del 17 gennaio 2023,