Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32540 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32540 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10579/2022 R.G. proposto da: COGNOME elettivamente rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE con domicilio digitale come in atti, domiciliazione telematica in atti
– ricorrente –
contro
COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME
– intimati –
nonché contro
AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ANCONA n. 1239/2021 depositata il 12/10/2021.
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 15/10/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
Rilevato che
NOME COGNOME impugna, con ricorso affidato a tre motivi, la sentenza, in unico grado di merito, n. 1239 del 12/10/2021 del Tribunale di Ancona, che ha dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, l’opposizione formale , basata su asserite numerose irregolarità del procedimento di vendita, da ella proposta il 19/05/2020, avverso il decreto di trasferimento dell’immobile venduto in sede esecutiva, notificato il 25/02/2020;
NOME COGNOME, NOME COGNOME, il Condominio Fiore e l’Agenzia delle Entrate Riscossione sono rimasti intimati;
il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni;
al l’adunanza camerale del 29/05/2024 il ricorso è stato trattenuto per la decisione e, quindi, con ordinanza interlocutoria n. 15774 del 5/06/2024 la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di acquisire la prova della notifica rituale del ricorso ad almeno uno degli intimati, assegnando a tal fine termine di giorni trenta dalla comunicazione dell ‘ ordinanza;
all’esito la causa è stata fissata nuovamente in adunanza camerale;
per l’adunanza del 15/10/2024 il Procuratore Generale e le parti non hanno interloquito; ed all’esito i l Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni;
Considerato che
NOME COGNOME propone tre motivi d’ impugnazione avverso la sentenza del tribunale di Ancona e specificamente:
I) violazione e (o) falsa applicazione degli art. 591 ter ultimo comma c.p.c. in relazione all’art. 360 , comma primo, n. 3 c.p.c. per avere il Tribunale di Ancona deciso sulla base della previgente formulazione dell’art. 591 ter codice di rito civile in vigore prima che il d.l. n. 83 del 27/06/2015 (misure urgenti in materia fallimentare,
R.g. n. 10579 del 2022
Ad. 15/10/2024; estensore: NOME. Valle
civile e processuale civile), convertito in legge n. 132 del 6/08/2015, la modificasse per abrogazione per successione di legge nel tempo;
II) violazione e (o) falsa applicazione dell’ art. 591 bis , comma settimo 7, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. per avere il Tribunale erroneamente ritenuto non impugnabile il decreto di trasferimento per i vizi del subprocedimento di vendita posto che è la legge processuale a consentirlo espressamente nella vendita delegata;
III) violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 617 , comma secondo, c.p.c. ai sensi dell’art. 630 , comma primo, n. 3 c.p.c. per avere il Tribunale erroneamente ritenuto decorso il termine per l’opposizione formale, non avendo tenuto in conto la sospensione dei termini anche processuali disposta dalla legislazione emergenziale per la pandemia da Covid 19, di cui ai decreti legge del marzo e dell’aprile dell’anno 2020 e segnatamente, art. 83, d.l. n. 18 del 17/03/2020 e art. 36, comma 1, d.l. n. 23 del 8/04/2020;
ciò posto, il Collegio rileva che, dal controllo degli atti, è risultato che il ricorso per cassazione è stato tempestivamente notificato ad almeno una delle controparti e, precisamente, all’Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto il difensore della ricorrente aveva prodotto l’originaria notifica all’A genzia delle Entrate Riscossione, perfezionatasi in via telematica il 12/04/2022, e, quindi, nel rispetto del termine semestrale di cui all’art. 327, comma 1 c.p.c., in quanto la sentenza del tribunale di Ancona, non notificata, era stata pubblicata il 12/10/2021;
il terzo motivo di impugnazione, relativo alla mancata applicazione del termine di sessantaquattro (64) giorni per la sospensione da Covid 19, è preliminare, in quanto attinente alla principale ragione del decidere, da parte del Tribunale, di inammissibilità per violazione del termine di venti giorni per la proposizione dell’opposizione ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. ; ed è fondato, perché l’opposizione della Fiore è stata dichiarata tardiva
per violazione del termine di venti giorni di cui all’art. 617 cod. proc. civ facendo decorrere il detto termine dal 25/02/2020, ma senza operare alcun computo della detta sospensione;
nella specie, il termine per la proposizione del l’opposizione agli atti, in quanto decorrente dalla detta data, andava sospeso a decorrere dal 9/03/2020 al 11/05/ 2020 (ai sensi dell’art. 83, d.l. 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24/04/2020 e dell’art. 36, comma 1, d.l. n. 23 del 8/04/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 40 del 5/06/2020);
l’opposizione agli atti esecutivi in data 19/05/2020 era, quindi, tempestiva, in quanto proposta nel ventesimo giorno utile, computando nel termine di venti giorni di cui all’art. 617 c.p.c. i dodici giorni prima della detta sospensione e gli otto successivi;
il terzo motivo di ricorso è, pertanto, accolto;
la sentenza impugnata deve, in conclusione, essere cassata e la causa, dovendosi procedere ad accertamenti di merito, deve essere rinviata al Tribunale di Ancona in persona di diverso magistrato, al quale è demandato di provvedere alla regolazione delle spese di questa fase di legittimità;
p. q. m.
la Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Ancona, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di