Istanza di Sospensione Sentenza: Quando i Motivi d’Appello non Bastano
L’istanza di sospensione sentenza è uno strumento cruciale nel processo d’appello, che permette di bloccare gli effetti di una decisione di primo grado in attesa del giudizio definitivo. Tuttavia, la sua concessione non è automatica. Un’ordinanza della Corte d’Appello di Roma chiarisce i rigorosi requisiti necessari, sottolineando come la manifesta infondatezza dei motivi e l’assenza del cosiddetto periculum in mora portino inevitabilmente al rigetto.
I Fatti del Caso: La Controversia sulla Servitù di Passaggio
La vicenda nasce da una causa di primo grado avente ad oggetto la costituzione di una servitù di passaggio. La parte soccombente decideva di impugnare la sentenza, presentando contestualmente un’istanza per sospenderne l’efficacia esecutiva. L’appello si fondava principalmente su due ordini di motivi: un’errata valutazione delle prove da parte del primo giudice e l’omessa nomina di un Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.), e una critica alla decisione sulle spese di lite.
L’Analisi della Corte sulla Sospensione Sentenza
La Corte d’Appello, chiamata a decidere sulla richiesta di sospensiva, ha effettuato una valutazione sommaria, come previsto dalla legge per questa fase del giudizio. L’obiettivo era verificare la sussistenza di due presupposti fondamentali: il fumus boni iuris, ovvero la probabile fondatezza dell’appello, e il periculum in mora, ossia il rischio di un danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione della sentenza.
La Decisione della Corte d’Appello
L’organo giudicante ha rigettato l’istanza di sospensione. La Corte ha ritenuto che, ad un primo esame, l’appello non apparisse ‘manifestamente fondato’ e che, in ogni caso, mancasse la prova del periculum in mora. La decisione si basa su un’analisi puntuale di tutti i motivi di doglianza sollevati dall’appellante.
Le Motivazioni: Manifesta Infondatezza e Assenza di Periculum
La Corte ha smontato le argomentazioni dell’appellante punto per punto.
L’infondatezza dei motivi di merito
Riguardo alla presunta errata valutazione probatoria e alla mancata nomina di un C.T.U., i giudici hanno osservato che l’appellante non era riuscito a ‘scalfire’ adeguatamente la decisione di primo grado. In particolare, le ragioni per cui i percorsi alternativi proposti dalle controparti non sarebbero stati praticabili non erano state dimostrate a sufficienza. Inoltre, la descrizione del tracciato per la servitù richiesta era stata giudicata ‘estremamente generica’, indebolendo così la fondatezza del motivo d’appello.
La debolezza delle critiche sulle spese di lite
Anche le lamentele sulla liquidazione delle spese legali sono state ritenute infondate. La Corte ha chiarito due aspetti importanti:
1. L’omessa indicazione di uno dei difensori nell’intestazione della sentenza non è rilevante, poiché la quantificazione delle spese prescinde dal numero di avvocati per parte.
2. La scelta dello scaglione di ‘valore indeterminabile’ per il calcolo delle spese è stata considerata corretta allo stato attuale, respingendo la critica dell’appellante sulla mancata contestazione del valore della causa.
Il requisito mancante del Periculum in Mora
L’elemento decisivo per il rigetto è stata la totale assenza di prova del periculum in mora. La Corte ha sottolineato che l’appellante non aveva dedotto alcun profilo specifico di pregiudizio ‘grave e irreparabile’. Il semplice obbligo di pagare le spese legali liquidate nella sentenza non costituisce, di per sé, un danno di tale natura da giustificare la sospensione dell’esecutività della decisione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza offre un importante monito per chi intende chiedere la sospensione sentenza in appello. Non è sufficiente elencare una serie di critiche alla decisione di primo grado. È indispensabile che i motivi d’appello appaiano, già ad un esame sommario, dotati di una solida probabilità di accoglimento. Soprattutto, è fondamentale dimostrare con elementi concreti che l’esecuzione immediata della sentenza provocherebbe un danno grave, irreparabile e non altrimenti ristorabile al termine del giudizio d’appello. In assenza di questi due pilastri, l’istanza di sospensiva è destinata al fallimento.
Quando un’istanza di sospensione della sentenza appellata viene respinta?
Secondo l’ordinanza, l’istanza viene respinta quando, da un esame sommario, i motivi di impugnazione non appaiono manifestamente fondati e, inoltre, quando la parte istante non dimostra l’esistenza di un pericolo di pregiudizio grave e irreparabile (periculum in mora) derivante dall’esecuzione della sentenza.
È sufficiente l’importo della condanna alle spese legali per ottenere la sospensione della sentenza?
No, la Corte ha specificato che l’importo della condanna alle spese di lite, di per sé, non è sufficiente a integrare quel pregiudizio grave e irreparabile necessario per concedere la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza.
L’omessa indicazione di un avvocato nell’intestazione della sentenza influisce sul calcolo delle spese legali?
No, la decisione chiarisce che la quantificazione complessiva delle spese di lite non dipende dal numero dei difensori che assistono una parte, pertanto l’omissione di un nome nell’epigrafe della sentenza non inficia la correttezza del calcolo.
Testo del provvedimento
ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI ROMA – N. R.G. 00004181-1 2025 DEPOSITO MINUTA 27 08 2025 PUBBLICAZIONE 27 08 2025
CORTE D’APPELLO DI ROMA SEZIONE FERIALE CIVILE/LAVORO
La c orte d’Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere relatore
sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 26.8.2025 nel subprocedimento iscritto al n. 4181-1/2025 R.G.;
ritenuto che, da un esame sommario riservato al giudice del gravame in sede di giudizio sulla sospensiva, l’impugnazione non appaia manifestamente fondata, dovendo riservarsi ogni più approfondito esame dei motivi di censura spiegati dall’appellante alla sede della decisione conclusiva;
ritenuto, con riferimento al motivo d’appello relativo all’errata valutazione del compendio probatorio e all’omessa nomina di C.T.U., che allo stato non risulta adeguatamente scalfito l’assunto del giudice di primo grado secondo cui non risultano sufficientemente dimostrate le ragioni per cui non sarebbero praticabili i diversi percorsi di passaggio suggeriti dalle controparti, mentre sarebbe estremamente generica la descrizione del tracciato oggetto della domanda di servitù di passaggio;
ritenuto altresì che pure la doglianza relativa alla statuizione sulle spese di lite non appaia manifestamente fondata, ritenendosi allo stato condivisibili le osservazioni delle controparti secondo cui l’omessa indicazione di uno dei difensori nell’epigrafe della
sentenza non ingenera dubbi sulla quantificazione complessiva delle spese di lite che prescinde dal numero dei difensori che assiste da ciascuna parte;
ritenuta pure non palesemente fondata la doglianza relativa alla individuazione quale riferimento per la liquidazione delle spese di lite dello scaglione di valore indeterminabile, avendo genericamente l’appellante lamentato la mancata contestazione delle controparti del valore della controversia indicato dalla parte attrice odierna appellante;
considerato inoltre, quanto al periculum in mora che non sono stati dedotti specifici profili di pericolo di pregiudizio grave e irreparabile che di per sé non emerge da ll’importo della condanna alle spese di lite;
visti gli artt. 283 e 351 c.p.c.;
P.Q.M.
rigetta l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza appellata . Così deciso nella camera di consiglio della Corte d’Appello di Roma del 26.8.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME Geremia COGNOME