ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI – N. R.G. 00000311-1 2024 DEL 03 04 2025 PUBBLICATA IL 03 04 2025
La Corte d’Appello di Cagliari, sezione civile in funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati
NOME COGNOME presidente relatrice
NOME COGNOME consigliera
NOME COGNOME consigliere
in esito all’udienza del 2 aprile 2025 , sostituita, ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sull’istanza di sospensione iscritta al n. 311-1/2024 Ruolo Generale, presentata da:
in persona del legale rappresentante, con sede in Iglesias (SU), in INDIRIZZO , rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME presso il cui studio in Cagliari elegge domicilio, giusta procura speciale allegata al ricorso per decreto ingiuntivo nel proc. con RACL 915/2016 del Tribunale di Cagliari
APPELLANTE
nei confronti di
, con sede in Roma alla INDIRIZZO in persona del Legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, congiuntamente e/o disgiuntamente, dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME giusta procura generale alle liti a firma del dott. notaio in Fiumicino, del 22 marzo 2024 Rep. 37875 e Racc. 7313, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura dell’Ente, in Cagliari, alla INDIRIZZO
APPELLATO
La Corte
osserva quanto segue
La era parte opposta nella controversia proposta dal l’ davanti al Tribunale di Cagliari, sezione lavoro, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 331/2016 – con il quale era stato ingiunto all’istituto il pagamento in favore della società dell’importo di 253.639,44 € per indebita corresponsione di contributi previdenziali versati nel triennio 2006/2008 -di cui l’ aveva domandato la revoca. con la quale il primo giudice aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 331 del 22 marzo 2016 e compensato le spese di lite tra
La controversia era stata definita dal Tribunale con sentenza n. 1311/2024 favorevole per l’ le parti.
La , ritenendo la sentenza errata, in data 9 dicembre 2024 ha proposto ricorso in appello ed ha altresì presentato separata istanza ai sensi dell’art. 283 c.p.c. , per ottenerne la sospensione degli effetti rilevando, quanto al fumus boni iuris, la manifesta fondatezza dell’impugnazione proposta, dato che la sentenza conteneva un principio di diritto che era stato sempre rigettato sia dal giudice di merito che da quello
di legittimità e, quanto al periculum in mora, che l’obbligo di restituzione degli importi portati nel decreto ingiuntivo opposto che, attualizzati con gli interessi di mora, sarebbero stati ampiamente superiori a 300.000,00 €, avrebbe reso impossibile la prosecuzione dell’attività soci etaria e comportato il licenziamento dei dipendenti, in gran parte lavoratori svantaggiati (cinque almeno su un totale di otto dipendenti), di fatto vanificando gli sforzi gravosissimi fatti dell’appellante per mantenere la regolarità contributiva, tanto più in un territorio come quello del Sulcis, in cui la cronica crisi economica non dava buone speranze in merito ad un’occupazione futura di tali lavoratori, in assenza di pregiudizi significativi da parte dell
Ciò premesso, il collegio ritiene opportuno evidenziare come la sentenza impugnata, con la quale è stato revocato il decreto ingiuntivo opposto e ritenuto insussistente il credito litigioso – decreto ingiuntivo che aveva acquistato efficacia esecutiva in ragione della provvisoria esecuzione concessa nel giudizio di primo grado dal giudice e che è venuto meno per effetto della sentenza appellata, che ha travolto in via definitiva il provvedimento sommario quale è il decreto ingiuntivo, sostituendosi alla pronuncia monitoria (Cass. n. 20868/2017) – non contenga alcuna statuizione di condanna.
Né il primo giudice si è pronunziato in merito ad un’eventuale restituzione delle somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto, percepite dalla società.
Di conseguenza, come sottolineato dall’ difetta un titolo esecutivo di cui sospendere l’esecutività e già ciò è sufficiente per ritenere non ammissibile l’istanza formulata , senza che sia necessario entrare nel merito della fondatezza della pretesa azionata o valutare il pericolo di un grave ed irreparabile pregiudizio, tanto più che l’ costituendosi in giudizio, ha evidenziato come alcuna attività esecutiva sia stata posta in essere nel frattempo da parte sua.
L’istanza, per le ragioni sopra precisate, deve essere dichiarata inammissibile, rimettendosi alla sentenza definitiva la decisione in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
dichiara inammissibile l’istanza.
Spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Cagliari, 3 aprile 2025
La Presidente del Collegio dott.ssa NOME COGNOME