ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE – N. R.G. 00001411-3 2025 DEPOSITO MINUTA 29 09 2025 PUBBLICAZIONE 29 09 2025
CORTE D’APPELLO DI FIRENZE IV SEZIONE
La Corte d’Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa NOME COGNOME Presidente
dott.ssa NOME COGNOME Consigliere
dott.ssa NOME COGNOME Consigliere rel.
riunita in Camera di consiglio telematica mediante collegamento da remoto attraverso
l’applicativo MS Teams a partire dalle ore 9
s.s.;
ha emesso nella causa n. 1411 – 3/2025 r.g.
pendente tra
-ricorrente –
Contro
e nei confronti di
,
-resistenti-
la seguente
ORDINANZA
Letti gli atti;
visto il decreto con cui è stato disposto lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con riserva alla Corte di successiva adozione fuori udienza di ogni opportuno provvedimento;
lette le conclusioni scritte depositate telematicamente in conformità all’invito formulato con precedente decreto;
visto il decreto emesso inaudita altera parte con il quale l ‘ istanza di sospensiva è stata respinta;
rilevato che, in applicazione del vigente testo dell ‘ art. 283 c.p.c., intanto può essere sospesa l’efficac ia esecutiva di una sentenza di primo grado, anche in mancanza di un comprovato pregiudizio grave e irreparabile, in q uanto l’impugnazione, sulla base della delibazione sommaria che caratterizza questa fase, appaia manifestamente
fondata, ovvero la sentenza sia affetta da errori ictu oculi immediatamente evidenti, e la soluzione adottata dal primo giudice non appaia a prima vista confermabile neppure attraverso una diversa motivazione, sulla base delle difese riproposte da parte appellata;
che l ‘esame del fumus , ai fini della richiesta di inibitoria, deve essere limitato alle statuizioni aventi ad oggetto una condotta al pagamento di una somma specifica ovvero ad un facere, con esclusione dunque, nella fattispecie, degli aspetti riguardanti il riconoscimento del diritto di indennizzo per la sopraelevazione, per il quale il primo giudice ha rimesso sul ruolo per la relativa quantificazione;
ritenuto che, nel caso in esame, salvo ulteriore approfondimento, ricorra almeno in parte la suddetta manifesta evidenza, con particolare riferimento alla condanna della odierna parte ricorrente, il solido con le altre parti convenute in primo grado (e odierne appellanti nei procedimenti riuniti), al risarcimento, in favore dei condomini dell ‘intero danno alle parti condominiali dell ‘edificio ;
atteso che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. n° 11606/2022 ) se ad agire in giudizio per il risarcimento dei danni alle parti comuni dell ‘edificio è il singolo condomino, questo, in difetto di un idoneo titolo negoziale preesistente, legittimante la rappresentanza comune, può ottenere il solo risarcimento corrispondente alla sua quota parte sull’intero; che pertanto sussistono i presupposti per sospendere la sentenza impugnata per la parte di condanna a risarcire il danno alle parti condominiali in misura superiore alla quota di spettanza dei rilevato che non risulta contestato in atti che questi ultimi vantano uno quota condominiale di 155,95 millesimi, di talchè la loro quota dei danni alle parti comuni è allo stato degli atti – salvo ulteriore approfondimento quantificabile in euro 3705,06 (euro 31954,00:1000x 115,95);
che le allegazioni fatte in punto di periculum appaiono generiche ed incomplete, dal momento che nulla si dice della situazione patrimoniale personale e dei beni riconducibili a , convenuto quale persona fisica;
che per quanto detto sopra la sospensione può in questa sede essere accolta per la sola somma superiore ad euro 8770,98 (euro 5065,92 + 3705,06);
P.Q.M.
Visto l’a rt. 351 comma 3 cpc, in parziale accoglimento del l’istanza d’inibi toria sospende la sentenza impugnata per la somma superiore ad euro 8.770,98. Si comunichi
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 29.09.2025 Il Presidente dott.ssa NOME COGNOME