DECRETO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA – N. R.G. 00000307-1 2025 DEPOSITO MINUTA 14 07 2025  PUBBLICAZIONE 14 07 2025
CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d’Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa NOME COGNOME                                       Presidente
dott.      NOME COGNOME                                       Consigliere
dott.      NOME COGNOME                                              Consigliere relatore est.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel sub -procedimento n. 307 -1/2025 relativo alla causa civile di II grado iscritta al n. 307/2025 RGA
trattato all’udienza del 19.6.2025; udita la relazione della causa; esaminati gli atti e i documenti di causa; a scioglimento della riserva assunta all’udienza; rilevato:
che, come evidenziato nella sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in funzione di Giudice  del  lavoro,  n.  414  del  15.4.2025,  notificata  il  17.4.2025,  oggetto  di impugnazione, ‘ Con ricorso depositato in data 10/04/2024, ,  già dipendente della RAGIONE_SOCIALE dal primo luglio 2018, ha impugnato il licenziamento comminato dalla suddetta ditta resistente con missiva datata 18 febbraio 2024. Parte_1
In particolare, ha dedotto:
• di aver intrattenuto una relazione con NOME COGNOME;
· di aver rifiutato il 15 giugno 2023 la dichiarazione di matrimonio del Sig. COGNOME;
· di aver subito in data 17 ottobre 2023 un’aggressione da parte del COGNOME nella  strada  antistante  la  casa  funeraria  Eterea  di  Sassuolo,  alla  presenza  di numerosi testimoni;
· di essersi rivolta al RAGIONE_SOCIALE per le differenze salariali e il datore di lavoro non rispondeva alla comunicazione.
Dunque, ha eccepito:
• la ritorsività del licenziamento;
• la mancata pubblicazione del codice disciplinare ed estratto CCNL;
· la scadenza del termine di definizione procedimento disciplinare: procedimento del 29 dicembre, la controparte ha trasmesso la comunicazione di licenziamento solo il 18 febbraio, retrodatandone gli effetti al 29 dicembre 2023;
• la mancata indicazione dei termini CCNL a difesa;
• il carattere sproporzionato della sanzione rispetto all’addebito;
• l’illegittimità del licenziamento intervenuto durante la malattia;
· l’aggravamento delle condizioni di salute e la conseguente responsabilità da c.d. straining.
Pertanto, ha spiegato le seguenti conclusioni:
‘A) in via principale e nel merito:
– accertata e dichiarata, per le ragioni esposte nel presente atto, la nullità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo comminato dalla ditta resistente denominata con sede legale in Castelnuovo Rangone INDIRIZZO, con missiva datata 18 febbraio 2024 in quanto ritenuto, in forza delle motivazioni di cui in narrativa, ritorsivo, dichiarare ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 1, legge 300/1970, così come modificato dalla legge 92/2012, la nullità del recesso datoriale di cui alla missiva del 18.2.2024 impugnato con lettera pec del 21.2.2024 – e conseguentemente condannare con sede legale in Castelnuovo Rangone INDIRIZZO, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a reintegrare nel suo posto di lavoro e mansione presso la sede di lavoro in INDIRIZZO, e quindi – Condannare con sede legale in Castelnuovo Rangone INDIRIZZO , INDIRIZZO, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, in favore della ricorrente, a titolo di indennità risarcitoria, la retribuzione globale di fatto pari alla misura mensile lorda di € 2.488,00 dalla data del recesso datoriale (29/12/2023) sino all’effettiva reintegrazione e comunque non inferiore a cinque mensilità od in quella diversa maggior o minor misura che risulterà in corso di causa e/o sarà ritenuta dal giudicante; Controparte_1 Controparte_1 Parte_1 Controparte_1
– Condannare con sede legale in Castelnuovo  Rangone  INDIRIZZO,  INDIRIZZO,  in  persona  del  suo  legale rappresentante  pro  tempore  al  versamento,  in  favore  dell’RAGIONE_SOCIALE,  dei  contributi  previdenziali  ed  assistenziali  dal  giorno  del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegra, maggiorati degli interessi nella misura legale. Controparte_1 CP_2
B) In via subordinata: – Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito non ritenesse nullo il licenziamento qui impugnato, previo mutamento di rito se ed in quanto ritenuto necessario, – accertata e dichiarata la illegittimità e/o invalidità
del licenziamento qui impugnato per le ragioni tutte spiegate nel presente atto e meglio dedotte ed allegate in narrativa;  – condannare […]
con sede legale in INDIRIZZO Rangone INDIRIZZO, INDIRIZZO, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla riassunzione della ricorrente nella sua mansione e nel suo posto di lavoro entro il termine di giorni 3 od al versamento, ex art. 8, legge 60411966 e successive modificazioni, in favore del ricorrente, a titolo di indennità risarcitoria, la somma lorda pari ad € 14.928,00 pari a nr. 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto pari alla misura mensile lorda di € 2.488,00 o quella diversa maggior o minor somma che dovesse risultare in corso di causa. Controparte_1
C) in ogni caso risarcire il danno esistenziale della dipendente e/o da c.d. straining a causa del licenziamento ritorsivo comunicato durante la malattia. D) con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa’.
Si  è  costituita  la
Controparte_1
deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Specificamente, ha dedotto che:
· in data 23 novembre 2023 avrebbe inviato alla sig.ra la seguente comunicazione di revoca dei fringe benefit aziendali con termine al 30 novembre successivo: ‘Come a lei noto, già da diversi mesi la scrivente società sta affrontando un profondo processo di riorganizzazione della propria attività, che sta comportando rilevanti investimenti economici ma anche la necessità di rivedere le policies aziendali inerenti il processo di somministrazione del servizio alla clientela. Nell’ambito delle valutazion i più ampie, connesse alla riorganizzazione anzidetta, la società ha deciso di ridurre i cespiti non strettamente necessari all’attività produttiva ed i relativi costi. Con la presente siamo quindi a comunicarle che a decorrere dal 1° dicembre 2023 viene revocata la concessione dell’autovettura aziendale Land Rover Range Rover Evoque 2TARGA_VEICOLO, 163 CV, targata TARGA_VEICOLO
COGNOME a lei assegnata in uso promiscuo a decorrere dal luglio 2023. Dalla medesima data verrà cessato il contratto di leasing connesso alla vettura, di modo che vorrà riconsegnare il veicolo presso la sede della società entro e non oltre il 30 novembre p.v. unitamente a tutti gli accessori ad esso collegati (tutte le chiavi in suo possesso, libretto di circolazione in originale etc.). Contestualmente, vengono revocati anche i seguenti smartphone, parimenti a lei concessi in uso promiscuo: Zflip 4 con sim aziendale nr. P_IVA; 3 colore rosa; 3 colore bianco. Anche in questo caso, la riconsegna avverrà entro e non oltre il 30 novembre 2023 e dovrà essere comprensiva di tutti gli accessori dei medesimi telefoni (scatola con garanzia, cavi di ricarica, spine di ricarica etc.). Considerata la natura promiscua dei cespiti sopra descritti, in sostituzione dei medesimi a partire dal cedolino paga di dicembre 2023 le verrà CP_3 CP_4 CP_4
riconosciuto un importo lordo mensile di 350 euro, calcolato ai senti dell’art. 51 D.P.R. 917/1986 e della normativa attualmente vigente’;
· a distanza di oltre un mese dalla richiesta di restituzione, a fine dicembre 2023,  la  lavoratrice  ancora  non  avrebbe  restituito  il  Samsung  Zetaflip  4  con custodia rossa ed il PIN della SIM;
· la società, quindi, si sarebbe decisa ad avviare il procedimento disciplinare esitato nel licenziamento ‘;
che il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE emetteva le seguenti statuizioni: ‘ 1) Dichiara la nullità  del  licenziamento  intimato  da Controparte_1
a n data 18 febbraio 2024; 2)  Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., a reintegrare el posto di lavoro; […] Parte_1 Controparte_1 Parte_1
3)  Condanna la in persona  del  legale  rappresentante  p.t.,  a  corrispondere  a un’indennità commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nel medesimo periodo; Controparte_1 Parte_1
4) Rigetta ogni altra domanda;
5)  Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 259 per esborsi ed € 9257,00 per compensi, oltre rimb. forf., IVA e CPA ‘; Controparte_1
che la società ha proposto appello avverso la sentenza, rassegnando le seguenti conclusioni: ‘ riformare parzialmente la sentenza n. 414/2025 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, sezione Lavoro, nella parte in cui il Giudice di primo grado ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato alla sig.ra e condannato la società ricorrente alla reintegrazione della lavoratrice, al pagamento di un’indennità commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento alla reintegrazione, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nel medesimo periodo, nonché al pagamento delle spese di lite. Per l’effetto: Parte_1
IN INDIRIZZO
Rigettare le domande tutte proposte con ricorso di primo grado dalla sig.ra per le ragioni esposte in narrativa Parte_1
Nella  denegata  e  non  creduta  ipotesi  in  cui  si  ritenesse  la  nullità  e/o inefficacia del licenziamento della ricorrente e si condannasse la società, portare in detrazione da quanto dovuto alla lavoratrice le somme che questa ha percepito per  indennità  di  disoccupazione  (NASPI)  e/o  avrebbe  potuto  percepire  dopo  la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di nuova occupazione ‘;
che con separata istanza depositata il 15.5.2025, la stessa data di instaurazione del  giudizio  di  appello  (nel  cui  atto  introduttivo  è  formulata  riserva  di  separato deposito di domanda cautelare), l’appellante ha evidenziato: ‘ Ai sensi degli artt. 283, 351 e 431 cod. proc. civ. per la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata, per i seguenti motivi, che integrano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza anche a seguito della c.d. ‘Riforma Cartabia’:
-Ai sensi dell’art. 283, I comma cod. proc. civ. l’impugnazione appare manifestamente fondata per i motivi descritti nella narrativa del ricorso in appello ed in particolare per l’errata applicazione degli artt. 2119, 1345 cod. civ. e conseguentemente per l’errata applicazione dell’art. 2 D.Lgs. 23/2015 stante la contraddittorietà della condanna rispetto agli accertamenti compiuti dal giudice in parte motiva e l’errata valutazione delle prove assunte nel corso del giudizio. A tal fine, tra le altre ragioni meglio esposte nel ricorso, è sufficiente verificare che:
o a pag. 7 della sentenza il Giudice di prime cure accerta come ‘provati’ e ‘fondati’  i  fatti  alla  base  della  contestazione  disciplinare  che  ha  portato  al licenziamento;
o a pag. 9 e 10 afferma che sussiste un motivo ritorsivo quando questo -stante  la  fondatezza  degli  addebiti -avrebbe  dovuto  essere  escluso,  secondo l’interpretazione giudiziale dal Tribunale fatta propria alle pagg. 3 4 -5;
o  stante  le  sentenze  portate  dal  Tribunale  stesso  a  sostegno  del  proprio convincimento  (pagg.  4  e  5  sentenza)  il  ragionamento  logico-giuridico  deve ritenersi contraddittorio ed il motivo ritorsivo non ‘esclusivo’; conseguentemente,
da escludere;
-Ai  sensi  dell’art.  283  e  dell’art.  431  cod.  proc.  civ.  si  precisa  che dall’esecuzione della sentenza di primo grado può derivare un gravissimo danno ed irreparabile poiché già oggi la società presenta dati di bilancio significativamente negativi:
o L’andamento del bilancio 2024 è negativo per 512.192,57 euro (doc. F);
o L’importo della condanna (quantificato in 83.944,24 euro) corrisponde al triplo delle disponibilità bancarie indicate in bilancio (cfr. doc. G allegato);
o La somma portata dal precetto è anche superiore ai crediti aziendali nei confronti dei clienti (pari a 78.693 euro per il 2024)
-Ai  sensi  dell’art.  283  e  dell’art.  431  cod.  proc.  civ.  si  significa  che, corrispettivamente, stanti le condizioni della società, il pagamento immediato della somma precettata condurrebbe ad insolvenza della medesima impresa, vieppiù in considerazione del fatto che trattasi di rischio concreto ed attuale, dal momento
che la lavoratrice ha già avviato l’esecuzione in danno della società con la notifica di precetto in data 5 maggio 2025 (doc. E)
-Ai sensi dell’art. 283 e dell’art. 431 cod. proc. civ. si precisa che attualmente la lavoratrice risulta godere del solo trattamento di disoccupazione, di modo che -in caso di immediato pagamento ed in caso di impugnazione vittoriosa – le possibilità di recupero delle somme in danno della lavoratrice risulterebbero incerte e/o gravemente onerose. in questo senso si è espressa anche la giurisprudenza secondo la quale costituisce ‘gravissimo danno temuto’ ex art. 431, comma 3, c.p.c. come tale giustificante la sospensione della sentenza di condanna emessa ex art. 431 e 447 c.p.c., la prospettata irrecuperabilità delle somme percepite in esecuzione della sentenza medesima’ (Trib. Teramo 25 maggio 1979, in senso conforme Trib. Palmi 29 gennaio 1991, Trib. Torino 20 aprile 1978 e Trib. Torino 23 ottobre 1980)
-Ai sensi dell’art. 283 e dell’art. 431 cod. proc. civ. si allega altresì ispezione ipotecaria  da  cui  si  evince  che  gli  immobili  intestati  alla  sig.ra sono sottoposti ad ipoteca ed in parte oggetto di donazione. Conseguentemente, in caso di impugnazione vittoriosa – le possibilità di recupero delle somme in favore della società risulterebbero incerte e/o compromesse (doc. H) Pt_1
-Ai sensi dell’art. 283 e dell’art. 431 cod. proc. civ. si precisa che la società ricorrente subirebbe oggettivamente effetti negativi gravissimi e ulteriori rispetto alla mera corresponsione delle somme per cui è condanna. Un’esecuzione in danno della società -che attualmente non ha risorse per adempiere – provocherebbe la revoca degli affidamenti bancari indicati in bilancio per oltre 600.000 euro ‘;
che la controparte si è costituita in giudizio ai soli fini della presente fase cautelare, resistendo alla domanda di sospensiva;
ritenuto:
che non sussistano, alla luce del fatto che la data di trattazione del merito dell’appello è del tutto prossima (24.7.2025), i presupposti di accoglimento dell’istanza cautelare, non avendo evidenziato in udienza l’appellante la sussistenza di ragioni di tutela talmente stringenti da rendere incongrua e pregiudizievole l’attesa del ridottissimo lasso temporale appena indicato (v. peraltro il verbale di udienza: ‘ L’AVV_NOTAIO rappresenta che è pervenuto ulteriore pignoramento, di cui offre copia cartacea con riserva di deposito telematico e insiste nell’istanza, pur prendendo atto dell’imminente udienza di trattazione del merito ‘);
che  debba  allora  escludersi,  per  le  ragioni  indicate,  la  sussistenza  in  capo all’appellante di un apprezzabile interesse alla tutela cautelare;
che allora l’inibitoria richiesta debba essere dichiarata inammissibile
P.Q.M.
dichiara inammissibile l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza n. 414 emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, Sezione lavoro, in data 15.4.2025; si comunichi.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
Il Presidente dott.ssa NOME COGNOME