ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI ROMA – N. R.G. 00005169-1 2024 DEPOSITO MINUTA 12 08 2025 PUBBLICAZIONE 13 08 2025
CORTE D’APPELLO DI ROMA SEZIONE FERIALE CIVILE
La Corte, composta dai consiglieri:
NOME CELESTE
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
a ll’esito di camera di consiglio e a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 12.08.2025
rilevato che l ‘appellante ha, con l’impugnazione principale e con autonoma istanza ex art. 351 cpc, chiesto la sospensione in tutto o in parte dell’efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Velletri Sentenza n. 1365/2024 pubbl. il 17/06/2024 che decidendo in un giudizio di riduzione per lesione di legittima – ha così statuito: Parte_1
determina l’attribuzione a della quota del 21% dell’appartamento ubicato al piano secondo e terzo, con annessa corte esclusiva al piano terra, sito in INDIRIZZO, distinto con l’int. 3 e censito al N.C.E.U. del Comune di Roma al fg. 1014 part. 20 sub. 507, disponendo la riduzione proporzionale della disposizione testamentaria lesive e, in particolare, della disposizione in favore di Controparte_1 Parte_1
condanna a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 786,00 per anticipazioni, € 7.052,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali; Parte_1
condanna a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali ; Parte_1 Controparte_2
condanna a rimborsare alla parte e le spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali; Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 […]
pone le spese di ctu, liquidate come da separato provvedimento, definitivamente a carico delle parti in solido tra loro.
RILEVATO che, a fondamento della istanza di inibitoria, depositata il 29.07.2025, […]
a dedotto, quale circostanza sopravvenuta alla instaurazione del giudizio di appello, di aver ricevuto, in data 24 luglio 2025, la notifica di precetto di pagamento unitamente alla sentenza di primo grado per € 29.842,90 in relazione agli oneri per spese di lite e di consulenza tecnica; quanto ai presupposti della azione, adduce la impossibilità di adempiere al pagamento dell’importo oggetto di precetto, per trovarsi egli in uno stato di ‘insolvenza’ co nnesso alla propria condizione di invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%, come da verbale della Commissione medica che allega; in ogni caso, in punto di fumus boni juris , la prima sentenza sarebbe erronea ed ingiusta perché frutto dell’erronea valutazione delle risultanze istruttorie e degli esiti della disposta consulenza tecnica; Parte_1
RITENUTO che -posta, in punto fumus boni juris la non manifesta fondatezza dell’appello, nella accezione ex art. 283 cpc, tale da condurre alla sospensione della esecutività della sentenza il periculum in mora non possa dirsi, per le circostanze rappresentate, in alcun modo provato, essendosi la parte limitata ad addurre il proprio stato di invalidità civile, comprovato da una
certificazione RAGIONE_SOCIALE, senza tuttavia produrre alcun documento a riscontro – al di là della capacità di produrre reddito – di un complessivo stato di indigenza (quali dichiarazioni dei redditi, visure immobiliari, etc).
Peraltro, la controparte ha contrastato le ragioni dedotte dall’istante per sostenere la propria indigenza producendo una visura immobiliare da cui risulta la titolarità di 7 immobili di cui 6 fabbricati (3 abitazioni, 2 locali commerciali, 1 autorimessa, un laboratorio) e un terreno.
In base ai rilievi sintetizzati, l ‘ istanza va respinta.
P.Q.M.
La Corte
r igetta l’istanza
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12.08.2025
Si comunichi.
Roma, 12/08/2025.
Il Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME