ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI ROMA – N. R.G. 00002646-1 2019 DEPOSITO MINUTA 22 08 2025 PUBBLICAZIONE 22 08 2025
CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE FERIALE
composta dai sigg.ri Magistrati:
Nel collegio composto da
COGNOME dott.ssa NOME Presidente
COGNOME dott.ssa NOME COGNOME
COGNOME dott. NOME Consigliere rel.
ha emesso la seguente
ORDINANZA
sciogliendo la riserva assunta alla udienza feriale del 19 agosto 2025;
Esaminata l’istanza ex art 373 c.p.c. proposta da con cui si chiedeva: ‘voglia la Corte d’Appello di Roma, contrariis reiectis , ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, disporre ai sensi degli artt. 373 e 283 c.p.c., ‘inaudita altera parte’ con ogni possibile urgenza, la sospensione dell’efficacia esecutiva della Sentenza n. 1750/2025, pubblicata in data 19.03.2025 (rep. n. 1712/2025 del 19.03.2025), emessa dalla Corte di Appello di Roma, a definizione del giudizio R.G. n. 2646/2019, notificata in data 20.03.2025′.
Esponendosi che:
con atto notificato in data 8.05.2025 e depositato in data 15.05.2025 registrato al n.r.g. 10184/2025 aveva proposto ricorso per Cassazione avverso la citata Sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1750/2025 per i motivi tutti indicati nel ricorso stesso; dall’esecuzione della sentenza deriverebbe un grave ed irreparabile danno per , sia in ragione dell’entità della somma pretesa, pari a Euro € 419.001,73, oltre agli interessi a far data dal 25.02.2015, di rilevante importo, sia in ragione del fatto che, in caso di auspicato accoglimento del ricorso per Cassazione, risulterebbe impossibile per l’istante ottenere la restituzione di quanto pagato;
a tal fine evidenziando che il ‘ periculum in mora’ risulta in tutta la sua evidenza dall’aver, la RAGIONE_SOCIALE con sede in Nassau, Bahamas, Charlotte INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE, società alla quale non è stato mai possibile notificare atti giudiziari in quanto irreperibile, dichiarata in persona del legale rappresentante, tale deceduto in data 17 giugno 2025, come da notifica eseguita in data 7 luglio 2025 , il presunto credito vantato nei confronti della
peraltro indicato nella maggiore somma di Euro 803.015,08, alla
con stessa sede in Nassau, Bahamas, INDIRIZZO, dichiarata in persona del legale rappresentante, tale
consigliere di amministrazione della stessa società cedente, per sfuggire ai propri numerosi creditori, così come illustrato.
-la suddetta fraudolenta manovra di cessione di presunti crediti era, invero, già stata attuata in passato dalla RAGIONE_SOCIALE sempre in favore
, società facenti capo allo stesso gruppo ed amministrate dalle stesse persone , al solo fine di dare corso a sporadiche positive pronunce giudiziali ottenute, come nella specie, con una artata rappresentazione dei fatti, e evitare la restituzione delle somme all’esito della riforma delle suddette pronunce da parte dell’autorità giudiziaria.
Si riteneva, pertanto, di aver adeguatamente dimostrato l’esistenza del grave e irreparabile pregiudizio che l’esecuzione della sentenza impugnata in Cassazione causerebbe alla tale da giustificare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della stessa pronuncia, le cui stesse ragioni però in ogni caso non possono che suffragare la richiesta di versamento di congrua cauzione, da parte della creditrice, stante la certa insolvibilità dell’avversa società all’esito del giudizio di Cassazione.
Atteso che si costituiva la resistente, evidenziando la inammissibilità della istanza sospensiva, alla luce del contenuto della sentenza, di mero accertamento, in quanto reiettiva della opposizione ad un d.i. già dichiarato p.e., oltre che della carenza di qualsiasi ‘periculum’ di insolvenza della odierna creditrice ad eventuali obblighi restitutori, alla luce dell’ingente patrimonio costituito da crediti da realizzare presso Tribunali italiani, da parte della RAGIONE_SOCIALE
Esponeva nel merito che la vicenda oggetto del giudizio di appello testè concluso vedeva emergere in modo evidente che:
–RAGIONE_SOCIALE era legittimata quale società creditrice nella procedura esecutiva contro il ; -erano venuti meno, per effetto del giudicato, i presupposti per la sostituzione del
creditore ex art. 511 c.p.c. da parte di
Ne deriva che, essendo l’assegnazione della somma in favore di già avvenuta in sede esecutiva, sulla base di un provvedimento del G.E. poi dichiarato nullo con la sentenza del Tribunale di Aosta n. 27/19 passata in giudicato, non rimaneva all’originario creditore, odierna appellante, che la domanda di ripetizione dell’indebito nei confronti di per la somma percepita sulla base del titolo poi venuto meno, domanda da proporsi nell’ambito di un nuovo giudizio di cognizione, in questo caso con decreto ingiuntivo, non potendo detta azione di ripetizione essere svolta in sede esecutiva.
In riforma dell’impugnata sentenza di primo grado, pertanto, l’opposizione di al decreto ingiuntivo n. 13667/2015 del Tribunale di Roma era stata rigettata.
Ritiene la Corte, anzitutto, che non è valutabile in questa sede ex art.373 c.p.c. la manifesta fondatezza dei motivi di gravame, in quanto i presupposti cui la norma in esame ricollega l’accoglimento dell’istanza prescindono del tutto dalla sua valutazione.
Quanto alle condizioni economiche della debitrice pur in relazione all’importo del d.i. di euro 419 mila circa, si evidenzia in atti come la stessa fosse di proprietà ed amministrata dal noto finanziere italiano ProfCOGNOME e proprietaria, come si documentava, di notevoli immobili di prestigio (circa 48) in Roma compresi sia due importanti centri commerciali, sia l’immobile sito in INDIRIZZO, residenza dell’ex nell’attualità locato per canoni milionari, quale sede di rappresentanza di Banca Intesa Sanpaolo, per cui alcun pericolo di danno irreparabile dalla esecuzione del d.i. opposto pare possa configurarsi. Mentre quanto alle condizioni di RAGIONE_SOCIALE, e quindi ad una possibile difficoltà di eventuale ripetizione di quanto rinvenuto dalla esecuzione del d.i., emergeva che la stessa è società con sede nelle isole Bahamas, che opera in Italia ed è titolare di asseriti crediti milionari nei confronti della Gestione Straordinaria in Aosta di cui alla procedura esecutiva r.g.n. 34/03 (in cui si inserì ex art. 511 c.p.c., proprio con le sue pretese che nella attualità formano oggetto sia del presente procedimento sia del ricorso per Cassazione) e, tale procedura deve solo essere riassunta, ma allo stato la procedura medesima pare sospesa in quanto tali crediti, e non solo quello verso la sono ancora ‘sub iudice’; per cui in carenza di elementi patrimoniali certi ed attuali, il rischio di successiva insolvenza non pare
poter essere escluso.
Ritenuto però che la sentenza in oggetto non è di condanna, ma qualificabile come sentenza di accertamento/dichiarativa che conferma l’esistenza del decreto ingiuntivo opposto, nella sua efficacia esecutiva, la stessa non può essere oggetto di inibitoria in quanto non vi è una esecutività della decisione stessa da sospendere (App. Roma 21.3.2023; App. Roma 17.9.2021).
Ma al fine di non frustrare le possibilità di una eventuale restituzione alla istante, nell’ipotesi di accoglimento del ricorso per Cassazione, e che d’altro lato anche alla odierna udienza il procuratore della società resistente non ha escluso la propria disponibilità a prestare idonea cauzione, al fine di far venire meno l’indubbiamente sussistente timore sul punto, si dispone in tal senso;
nulla disponendosi invece sulle spese di lite del presente procedimento incidentale, e prodromico al giudizio di Cassazione.
subordina comunque l’esecuzione del d.i. 13667/15 del Tribunale di Roma, la cui opposizione era stata da ultimo rigettata con la sentenza 1750/25 Corte d’Appello di Roma, sez.II, in danno di all’esito della prestazione di cauzione da parte della società RAGIONE_SOCIALE o suo garante, mediante fideiussione irrevocabile , a prima richiesta, in favore di per l’importo di cui al d.i. di euro 419.001,73 oltre interessi di cui al titolo, prestata da istituto di credito, nazionale o della Unione Europea, di primaria importanza, per tutte le somme che dovessero formare oggetto di ripetizione da parte di nell’ipotesi di definizione a quest’ultima favorevole del presente giudizio con sentenza
P.Q.M. rigetta l’istanza inibitoria in oggetto; irrevocabile;
nulla sulle spese. Roma, 22 agosto 2025 IL PRESIDENTE