ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – N. R.G. 00004943-1 2025 DEPOSITO MINUTA 11 02 2026 PUBBLICAZIONE 11 02 2026
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Consigliere
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel processo civile d’appello iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO del RAGIONE_SOCIALE civili contenziosi dell’anno 2025, pendente
TRA
(
c.f.
, in
P.
persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all’atto di appello e delibera n. 334 del 6.11.2025, dall’AVV_NOTAIO (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del predetto procuratore orto.RAGIONE_SOCIALE. ‘; C.F. E
APPELLANTE
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale società cessionaria del ramo d’azienda della (P.IVA ), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall’AVV_NOTAIO (c.f. ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del predetto procuratore ; P. P. C.F.
APPELLATA
sentita la relazione del giudice istruttore, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 4.2.2026
OSSERVA
rilevato che l’ nell’atto di appello formulava istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 351 e 283 c.p.c., sul presupposto sia della manifesta fondatezza dei motivi di appello che dell’evidente pregiudizio derivante dall’esecuzione della sentenza per la rilevanza dell’ammontare della condanna (pari a oltre 1 milione di euro), tenuto conto sia del patrimonio dell’appellante stessa, che dello stato di liquidazione volontaria in cui versa l’appellata; rilevato che, con successiva istanza del 21.1.2026, l’appellante chiedeva che si provvedesse sulla sospensione prima dell’udienza fissata per l’esame del merito (11.3.2026), in considerazione della scadenza imminente del termine di 120 giorni concesso al debitore per adempiere dopo la notifica della sentenza munita di formula esecutiva (notifica avvenuta in data 7.10.2025 con l’evidente scopo di porre in esecuzione la sentenza);
rilevato che nelle note scritte depositate per l’udienza del 4.2.2026 l’appellante insisteva per la concessione della sospensiva, mentre la parte appellata si opponeva adducendo la presenza di molteplici attività liquidatorie poste in essere, costituenti sintomo di una regolare gestione amministrativa della società;
rilevato che l’art. 351 c.p.c., nella nuova formulazione applicabile alla fattispecie in esame dopo le modifiche di cui al d.lgs. 149/2022, prevede che l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado sia decisa dalla Corte ‘nella prima udienza’ ovvero dal Presidente del collegio in via provvisoria prima della comparizione delle parti davanti all’istruttore ‘ se ricorrono giusti motivi di urgenza ‘;
rilevato che a norma del nuovo art. 283, primo comma, c.p.c. la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata può essere concessa ‘ se l’impugnazione appare manifestamente fondata o se dall’esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti ‘;
rilevato che ai fini dell’accoglimento dell’istanza in base alla nuova formulazione della norma i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora non debbano più ricorrere cumulativamente, potendo sussistere anche uno solo di essi;
ritenuto, tuttavia, che la previsione alternativa e l’espresso riferimento alla ‘manifesta fondatezza’ della domanda, nonché al pericolo di insolvenza di una delle parti, valgano a connotare i due requisiti di un maggior rigore rispetto a quello precedentemente richiesto dalla norma;
ritenuto, quindi, che la fondatezza della domanda deve apparire evidente ‘ ictu oculi ‘ e che il pregiudizio dedotto deve essere non banale e/o normale e non può consistere nel subire i meri effetti della condanna pronunciata, dovendo rappresentare un pregiudizio secondario all’esecuzione e tale da incidere sulla parte esecutata con effetti ulteriori propri rispetto a quelli propri della esecuzione che costituisce un effetto del tutto fisiologico della decisione in prime cure della controversia;
rilevato che, sulla base dei numerosi motivi di appello, esso non può considerarsi allo stato manifestamente fondato, avendo la controversia ad oggetto la contestazione dell’esecuzione di un contratto di appalto fondata su molteplici riserve iscritte dalla società appellata;
rilevato che il pregiudizio irreparabile non può essere integrato né dalla rilevanza della condanna in sé (oltre 1 ml di euro), né dalle difficoltà del debitore appellante di adempiervi, costituendo essi effetti normali della condanna;
ritenuto, tuttavia, che un pregiudizio irreparabile previsto dalla norma quale condizione alternativa per la concessione della sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata può ravvisarsi nell’importo rilevante di cui alla condanna di primo grado (oltre 1 milione di euro), correlato al verosimile pericolo che, una volta adempiuto, l’appellante, in caso di accoglimento del gravame, non riuscirà più a recuperare quanto eventualmente corrisposto;
ritenuto che tale presunzione può ricavarsi dallo stato di liquidazione in cui versa la società appellata, unito all’attestazione effettuata dal CTU nominato in primo grado del mancato pagamento del suo compenso da parte della società odierna appellata (circostanza analiticamente allegata dall’appellante a pag. 4 dell’istanza di sospensione e solo genericamente disconosciuta dall’appellata, che si è limitata a sostenere che la circostanza era stata solo rappresentata dal CTU, senza, tuttavia, fornire la prova dell’avvenuto pagamento);
ritenuto che le circostanze addotte dall’appellata (nella specie le attività di recupero dei crediti in corso), lungi dal dimostrare ‘ un’attenta attività di gestione della società sì da allontanarsi delle difficoltà finanziarie che l’hanno condotta alla liquidazione ‘ (cfr. memoria pag. 45), costituisce un ulteriore indizio delle attività poste in essere al fine di liquidare interamente il patrimonio sociale e procedere alla cancellazione della società, a cui lo stato di liquidazione è prodromico;
rilevato, altresì, che nessuna prova è stata fornita dall’appellata che alle indicate condanne in suo favore (pronunciate ormai da circa due anni) sia, poi, conseguito l’effettivo recupero delle somme indicate, né risultano depositati i bilanci al fine di dimostrare la capacità della stessa di restituire quanto percepito in esecuzione della sentenza;
P.Q.M.
In accoglimento dell’istanza, sospende l’efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Napoli n. 8174/2025 e rimette la causa dinanzi all’istruttore per il prosieguo del giudizio all’udienza già fissata per la trattazione del merito in data 11.3.2026 ore 10.00, invitando entrambe le parti a valutare la possibilità di trovare un’intesa conciliativa, tenendo conto dei molteplici motivi di appello proposti.
Si comunichi alle parti ad opera della cancelleria.
Così deciso in Napoli il 4.2.2026
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME