Sospensione Sentenza Appello: Analisi di un Caso di Rigetto
Quando una parte soccombente in primo grado decide di impugnare la sentenza, può trovarsi di fronte alla necessità di adempiere a una condanna, spesso pecuniaria, prima ancora che il giudizio d’appello sia concluso. Per evitare ciò, il codice di procedura civile offre lo strumento della sospensione sentenza appello, disciplinato dagli articoli 283 e 351 c.p.c. Un’ordinanza della Corte d’Appello di Roma fornisce un chiaro esempio dei rigorosi criteri che i giudici adottano per concedere tale misura, evidenziando come la stabilità finanziaria della controparte possa essere un fattore decisivo.
I Fatti di Causa e la Richiesta di Sospensione
Il caso nasce da una controversia in materia di contratti bancari e derivati. Una società, condannata in primo grado dal Tribunale di Roma al pagamento di una somma di denaro, ha presentato appello contro la decisione. Contestualmente, ha avanzato un’istanza di inibitoria, chiedendo alla Corte di sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado in attesa della definizione del secondo giudizio.
La richiesta si fondava sulla necessità di evitare un esborso finanziario potenzialmente ingiusto, qualora l’appello fosse stato successivamente accolto. La società appellante ha quindi invocato i presupposti previsti dalla legge per la concessione della sospensione.
La Decisione della Corte e la Valutazione della Sospensione Sentenza Appello
La Corte d’Appello ha esaminato l’istanza alla luce della disciplina processuale vigente, come modificata dalla recente riforma (d.lgs. 149/2022). Per concedere la sospensione, il giudice deve verificare la sussistenza di due requisiti cumulativi: il fumus boni iuris e il periculum in mora.
L’Assenza del ‘Fumus Boni Iuris’
Il primo requisito, il fumus boni iuris, è legato alla ‘manifesta fondatezza’ dell’impugnazione. La Corte ha osservato che la sentenza di primo grado era ‘articolatamente motivata’ sia nella qualificazione giuridica dei fatti sia nelle valutazioni specifiche del caso. Secondo i giudici d’appello, la decisione impugnata non presentava ‘profili di evidente erroneità’. Pur senza anticipare il giudizio di merito, questa valutazione preliminare ha portato a escludere la sussistenza del primo presupposto necessario per la sospensione.
L’Insussistenza del ‘Periculum in Mora’
Il secondo e decisivo requisito è il periculum in mora, ovvero il rischio di un ‘pregiudizio grave e irreparabile’ derivante dall’esecuzione della sentenza. La normativa specifica che tale pregiudizio può sussistere anche in caso di condanna al pagamento di una somma di denaro, specialmente in relazione alla ‘possibilità di insolvenza di una delle parti’.
Su questo punto, l’analisi della Corte è stata dirimente. La società appellata (creditrice) è stata descritta come un’entità in salute finanziaria:
1. Bilancio Attivo: La società presentava un bilancio positivo.
2. Nessuna Segnalazione in Centrale Rischi: Non risultavano segnalazioni negative che potessero indicare difficoltà finanziarie.
3. Indebitamento non Preoccupante: I profili di indebitamento bancario, analizzati sulla base dei bilanci recenti, non erano indicativi di uno stato di sofferenza.
Di conseguenza, la Corte ha concluso che non vi era un rischio concreto che l’appellante, in caso di vittoria in appello, non potesse recuperare la somma versata. La solidità finanziaria della controparte ha eliminato il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su una rigorosa applicazione dei criteri legali per la concessione della sospensiva. Il rigetto dell’istanza deriva dalla constatazione che nessuno dei due requisiti richiesti dalla legge era soddisfatto. Da un lato, l’appello non appariva manifestamente fondato a una prima sommaria analisi (fumus boni iuris). Dall’altro, e in modo ancora più netto, non sussisteva alcun pericolo di danno irreparabile (periculum in mora), poiché la situazione patrimoniale e finanziaria della parte creditrice garantiva la piena solvibilità e, quindi, la possibilità per la parte appellante di recuperare le somme eventualmente pagate in caso di esito favorevole del giudizio di secondo grado.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale nella procedura di sospensione sentenza appello: non è sufficiente lamentare un generico pregiudizio derivante dal pagamento di una somma di denaro. È necessario dimostrare, con elementi concreti, che l’esecuzione della sentenza può causare un danno grave e irreparabile. La solidità finanziaria della parte che beneficia della condanna è un elemento di valutazione centrale che può portare al rigetto dell’istanza di sospensione, in quanto esclude il rischio che il debitore, se vittorioso in appello, non possa essere rimborsato.
Quali sono i presupposti per ottenere la sospensione di una sentenza in appello?
Per ottenere la sospensione, l’appellante deve dimostrare la compresenza di due requisiti: la manifesta fondatezza dell’appello (fumus boni iuris) e il rischio che l’esecuzione della sentenza possa causare un pregiudizio grave e irreparabile (periculum in mora).
La solidità finanziaria della controparte può influenzare la decisione sulla sospensione?
Sì, in modo decisivo. Come dimostra questo caso, se la parte che deve ricevere il pagamento è una società finanziariamente solida (con bilancio in attivo e senza segnalazioni negative), la Corte può ritenere insussistente il rischio di un danno irreparabile, poiché l’appellante, in caso di vittoria, potrebbe facilmente recuperare la somma versata.
Una sentenza di primo grado ben motivata rende più difficile ottenere la sospensione?
Sì. Se la sentenza impugnata appare ‘articolatamente motivata’ e priva di ‘evidente erroneità’, la Corte d’Appello sarà meno propensa a riconoscere la ‘manifesta fondatezza’ dell’impugnazione, facendo così venir meno il requisito del ‘fumus boni iuris’ necessario per la sospensione.
Testo del provvedimento
ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI ROMA – N. R.G. 00001799-1 2025 DEPOSITO MINUTA 09 06 2025 PUBBLICAZIONE 09 06 2025
R.G. 1799-1/2025
Così composta:
NOME COGNOME Presidente
NOME COGNOME Consigliere Relatore
NOME COGNOME Consigliere
Ha emesso la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento R.G. 1799-1/2025
TRA
E
OGGETTO : istanza ex artt. 283 e 351 c.p.c. riguardo a sentenza 466/2025 del Tribunale di Roma resa nel procedimento r.g. 32266/2019 -contratti bancari- derivati –
Letti gli atti, rilevato che l’appello è soggetto ratione temporis alla disciplina di cui agli artt. 283 c.p.c. e 351 c.p.c. come modificati dal d.lgs 149/2022 e dalla legge 197/2022;
ritenuto quanto segue riguardo al fumus boni iuris, che la norma collega alla manifesta fondatezza dell’impugnazione: la sentenza è articolatamente motivata sia riguardo all’inquadramento della fattispecie sia riguardo alle valutazioni di caso concreto e non presenta profili di evidente erroneità, salva compiuta valutazione da demandare necessariamente al merito;
ritenuto quanto segue riguardo al periculum in mora, che la norma così disciplina : ‘ se dall’esecuzione della sentenza puo’ derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla
possibilità di insolvenza di una delle parti ‘: l’appellata è una società che presenta un bilancio attivo, non risulta mai essere stata segnalata in centrale rischi e i profili di indebitamento bancario attuale non appaiono, sempre sulla base di una valutazione sommaria, indicativi di uno stato di soff erenza anche alla luce dei bilanci depositati per l’anno 2023 e 2024;
P.Q.M.
Respinge l’istanza di inibitoria.
Roma, camera di consiglio del ventisei maggio 2025
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME de Courtelary
SI COMUNICHI