ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA – N. R.G. 00000807-1 2025 DEPOSITO MINUTA 10 07 2025 PUBBLICAZIONE 10 07 2025
N. R.G. 2025/807
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello, riunita in Camera di Consiglio nelle persone di:
dott. NOME COGNOME
Presidente
dott. NOME COGNOME
Consigliere Relatore
dott. NOME COGNOME
Consigliere
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 807/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME
P.
APPELLANTE
contro
patrocinio dell’avv.
FABBRI RIARIO
a scioglimento della riserva assunta all’udie nza del l’8 luglio 2025 , ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Letta l’istanza avanzata ex artt. 283 e 351 cpc dall’appellante ritenuto che l ‘art.283 cpc, che regola la sospensione della esecuzione della sentenza di primo grado, nel testo attuale, novellato dal D.Lgs. 10 ottobre 1922, n.149, prevede quanto segue: ‘ Il giudice dell’appello, su istanza di parte, proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l’impugnazione appare manifestamente fondata, o se dalla esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti.
L’istanza di cui al primo comma può essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello, se si verificano mutamenti nelle circostanze, che debbono essere specificamente indicati nel ricorso, a pena di inammissibilità. ……… ‘
Nella vigenza del testo precedente si riteneva che spettasse alla Corte di verificare, con una valutazione complessiva, i ‘gravi motivi’ a favore della sospensione, ravvisabili nella sussistenza di entrambi i presupposti tipici delle valutazioni cautelari, anticipando quindi nell’ambito del subprocedimento di inibitoria, un giudizio allo stato degli atti in ordine alla presumibile fondatezza della impugnazione, e valutando la sussistenza di un danno grave, per il debitore, correlato alla esecuzione, ed anche alla difficoltà di ottenere eventualmente in restituzione quanto pagato in conseguenza della esecutività della decisione di primo grado.
La novella ha modificato la norma, che attualmente, quanto meno nella sua immediata lettera, suggerisce una valutazione disgiunta dei due presupposti, come risulta dal testo sopra riportato,
P.
, con il
APPELLATO
cosicchè, ove la impugnazione sia manifestamente fondata, non parrebbe esservi necessità di valutare il periculum, laddove in caso di dubbia fondatezza della impugnazione la concessione della inibitoria non può prescindere dall’accertamento di un possibile pregiudizio, grave e irreparabile.
Quanto alla gravità del pregiudizio, va considerato che la esecuzione forzata, volta a realizzare il diritto accertato , comporta sempre un danno per l’esecutato: la gravità del danno richiesta per sospendere l’esecuzione presuppone dunque che il pregiudizio arrecato al debitore sia superiore a quello necessariamente connesso alla realizzazione del diritto a vantaggio della parte che agisce esecutivamente, e si riconosce solo in presenza di una sproporzione tra il pregiudizio di chi subisce l’esecuzione e il beneficio di chi la ottiene.
E’ dunque necessaria una valutazione globale e comparata delle situazioni di entrambe le parti: del pregiudizio che il debitore subisce in ragione della esecuzione, e di quello che deriva al creditore dalla sospensione della esecutività della decisione; si è condivisibilmente rilevato che le ragioni della sospensione debbono essere tanto gravi da invertire il ‘favor’ espresso dal legislatore per la efficacia immediata della decisione di primo grado con l’attuale art.282 cpc .
Ora, ad avviso del Collegio la impugnazione non è assistita dal requisito della ‘manifesta fondatezza’, per le seguenti valutazioni:
1 – la sentenza ha ritenuto processualmente inammissibile, per il mancato rispetto delle disposizioni dettate dall’art.418 cpc, la domanda riconvenzionale della parte conduttrice, che aveva per oggetto l’accertamento della nullità parziale del contratto e la domanda di riduzione del canone, e tale punto della decisione, squisitamente processuale, non è stata fatta oggetto di critica;
2 il primo giudice ha comunque esaminato d’ufficio e respinto la eccezione di nullità parziale del contratto, con una motivazione che allo stato della cognizione compatibile con la sede cautelare, non pare manifestamente erronea, salva la ovvia necessità di una più approfondita valutazione in sede di merito;
3 d’altro canto, la Ctu svolta conclude per la sussistenza di una morosità rilevante, tale da definire una condizione di grave inadempimento della conduttrice, anche nel caso di ipotizzata riduzione del canone alla minore misura indicata dal Ctu come valore locatizio dell’immobile privato del piazzale di cui si deduce la inidoneità urbanistica.
Quanto al periculum, si richiamano le osservazioni sopra svolte, aggiungendo che la conduttrice, da una parte, deduce insistentemente la inadeguatezza del piazzale accanto al capannone, per le proprie esigenze, il che confligge con la intenzione di mantenerne il godimento, dall’altra non ha allegato speciali difficoltà nel reperire un altro capannone, più confacente alle proprie necessità.
Conclusivamente, non vi sono i presupposti per concedere la sospensiva.
P. Q. M.
La Corte, preso atto, respinge l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’impugnata sentenza.
Si comunichi.
Bologna, 9 luglio 2025
Il Presidente dott. NOME COGNOME