ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA – N. R.G. 00000861-1 2025 DEPOSITO MINUTA 10 07 2025 PUBBLICAZIONE 10 07 2025
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello, riunita in Camera di Consiglio nelle persone di:
dott. NOME COGNOME
Presidente
dott. NOME COGNOME
Consigliere Relatore
dott. NOME COGNOME
Consigliere
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 861/2025 promossa da:
,
e
con il
patrocinio dell’avv. COGNOME
APPELLANTE
contro
e
, con il
patrocinio dell’avv. NOME COGNOME
C.F.
APPELLATO
a scioglimento della riserva assunta all’udie ha pronunciato la seguente nza del 01/07/2025,
ORDINANZA
Letta l’istanza avanzata ex artt. 283 e 351 cpc dall’appellante ritenuto che l ‘art.283 cpc, che regola la sospensione della esecuzione della sentenza di primo grado, nel testo attuale, novellato dal D.Lgs. 10 ottobre 1922, n.149, prevede quanto segue: ‘ Il giudice dell’appello, su istanza di parte, proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l’impugnazione appare manifestamente fondata, o se dalla esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti.
L’istanza di cui al primo comma può essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello, se si verificano mutamenti nelle circostanze, che debbono essere specificamente indicati nel ricorso, a pena di inammissibilità. ……… ‘
Nella vigenza del testo precedente si riteneva che spettasse alla Corte di verificare, con una valutazione complessiva, i ‘gravi motivi’ a favore della sospensione, ravvisabili nella sussistenza di entrambi i presupposti tipici delle valutazioni cautelari, anticipando quindi nell’ambito del subprocedimento di inibitoria, un giudizio allo stato degli atti in ordine alla presumibile fondatezza della impugnazione, e valutando la sussistenza di un danno grave, per il debitore, correlato alla esecuzione, ed anche alla difficoltà di ottenere eventualmente in restituzione quanto pagato in conseguenza della esecutività della decisione di primo grado.
La novella ha modificato la norma, che attualmente, quanto meno nella sua immediata lettera, suggerisce una valutazione disgiunta dei due presupposti, come risulta dal testo sopra riportato, cosicchè, ove la impugnazione sia manifestamente fondata, non parrebbe esservi necessità di valutare il periculum, laddove in caso di dubbia fondatezza della impugnazione la concessione della inibitoria non può prescindere dall’accertamento di un possibile pregiudizio, grave e irreparabile.
Quanto alla gravità del pregiudizio, va considerato che la esecuzione forzata, volta a realizzare il diritto accertato , comporta sempre un danno per l’esecutato: la gravità del danno richiesta per sospendere l’esecuzione presuppone dunque che il pregiudizio arrecato al debitore sia superiore a quello necessariamente connesso alla realizzazione del diritto a vantaggio della parte che agisce esecutivamente, e si riconosce solo in presenza di una sproporzione tra il pregiudizio di chi subisce l’esecuzione e il beneficio di chi la ottiene.
Ora, nel caso di specie la impugnazione non può dirsi assistita da ‘manifesta fondatezza’: il Giudice di primo grado è infatti pervenuto alla decisione dopo una accurata istruttoria, disponendo una Ctu che ha chiaramente descritto lo stato dei luoghi, in tutti gli aspetti in contestazione, e in particolare la pianta di frassino in loco.
Questa risulta oggettivamente dannosa, per i confinanti, che subiscono la caduta copiosa e massiva delle foglie, sul tetto del loro fabbricato, con occlusione sistematica delle gronde, e conseguenti continui oneri di manutenzione.
Il Ctu ha anche affermato che la pianta, indebolita dagli interventi di potatura effettuati senza criterio, e anche esteticamente disarmonica (il che trova conferma nelle immagini), in occasioni di eventi meteorici di particolare intensità potrebbe cedere, e cadere, in tutto o in parte, rappresentando quindi un pericolo per le persone; premessa questa generica affermazione, tuttavia, analizzando gli esiti della tomografia eseguita sull albero il Ctu conferma che la qualità del legno in ‘ prossimità del colletto è sano e vigoroso, e la pianta è dotata di un imponente apparato radicale, in conformità alle caratteristiche del frassino, per la presenza di radici anche fittonanti che producono un ancoraggio profondo. Ha anche rilevato che nelle occasioni in cui le raffiche di vento hanno raggiunto velocità elevate, di 130/150 km/h, determinando la rottura e la caduta di alberi, di norma le piante abbattute dal vento sono state conifere (abeti, cedri, pini, ecc.) caratterizzate da un apparato radicale superficiale.
Dunque, complessivamente non vi sono elementi per ritenere in concreto urgente, a tutela della incolumità delle persone, l abbattimento della pianta, e questa considerazione, unita alla evidente ‘ irreversibilità degli effetti della esecuzione della sentenza, e quindi alla gravità del pregiudizio definitivamente patito dai proprietari della pianta, in caso di abbattimento, visto anche il tempo necessario per lo sviluppo di un albero di quelle dimensioni, consiglia di disporre la sospensione
P . Q . M .
La Corte in accoglimento della istanza, sospende la efficacia esecutiva della sentenza 990 del 2025 del Tribunale di Bologna.
Si comunichi.
Bologna, 9 luglio 2025
Il Presidente dott. NOME COGNOME