Sospensione Sentenza Appello: Quando il Giudice Ferma l’Esecuzione
La sospensione di una sentenza in appello rappresenta un’importante tutela per chi, condannato in primo grado, ritiene di avere valide ragioni per impugnare la decisione. Questo strumento processuale, previsto dall’art. 283 del codice di procedura civile, permette di ‘congelare’ gli effetti di una sentenza in attesa del giudizio di secondo grado. Un’ordinanza della Corte d’Appello di Lecce ci offre un chiaro esempio di come e perché tale misura venga concessa, mettendo in luce l’importanza del ‘periculum’ e dei vizi di motivazione della decisione impugnata.
I Fatti del Caso: Una Disputa sul Sepolcro Familiare
La vicenda nasce da una sentenza del Tribunale di Brindisi che aveva condannato alcuni soggetti, in seguito appellanti, a una serie di obblighi molto gravosi. Nello specifico, erano stati condannati in solido a versare un risarcimento danni di 60.000 euro per lo spoglio e la violazione di un sepolcro di famiglia. Oltre alla condanna economica, la sentenza imponeva anche delle specifiche ‘prestazioni di facere’: il ripristino dell’intestazione del sepolcro, la tumulazione di una salma precedentemente esumata e di altre eventualmente estromesse, e il pagamento di oltre 20.000 euro di spese legali.
Sentendosi ingiustamente gravati da una decisione immediatamente esecutiva, i condannati hanno presentato appello e, contestualmente, un’istanza per ottenere la sospensione degli effetti della sentenza.
La Decisione della Corte d’Appello: Concessa la Sospensione
La Corte d’Appello di Lecce ha accolto l’istanza, sospendendo l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado. La Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti previsti dalla legge, concentrandosi in particolare sull’aspetto del ‘periculum’, ovvero il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile che sarebbe derivato dall’esecuzione immediata della condanna.
Le Motivazioni della Sospensione della Sentenza in Appello
La Corte ha basato la sua decisione su una valutazione prudenziale, analizzando le conseguenze pratiche che l’esecuzione della sentenza avrebbe comportato. Le ragioni principali possono essere riassunte nei seguenti punti:
1. Natura delle Prestazioni: Gli obblighi di ‘facere’, come il ripristino dell’intestazione del sepolcro e la tumulazione delle salme, sono per loro natura difficilmente reversibili. Se l’appello venisse accolto in futuro, sarebbe complesso e problematico annullare gli effetti di tali azioni già compiute.
2. Entità delle Somme: L’importo del risarcimento (60.000 euro) e delle spese legali (oltre 21.000 euro) è stato considerato significativo. La Corte ha tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, valutando che il pagamento immediato avrebbe potuto creare un grave squilibrio.
3. Vizio di Motivazione: Questo è il punto cruciale dell’ordinanza. La Corte d’Appello ha esplicitamente rilevato che ‘nella sentenza impugnata non si rinviene alcuna motivazione in ordine alla determinazione della somma accordata a titolo di risarcimento del danno’. In altre parole, il giudice di primo grado ha liquidato 60.000 euro di danni senza spiegare il percorso logico-giuridico seguito per arrivare a quella cifra. Questa assenza di motivazione costituisce un potenziale vizio della sentenza che ne indebolisce la solidità e supporta la richiesta di sospensione.
Conclusioni: L’Importanza del Periculum e della Motivazione
Questa ordinanza è emblematica perché chiarisce i criteri per la sospensione di una sentenza in appello. Non è sufficiente contestare genericamente la decisione, ma è necessario dimostrare il rischio concreto di un danno grave e irreparabile (‘periculum’). La decisione evidenzia come tale rischio possa derivare non solo dall’entità di una condanna economica, ma anche dalla natura irreversibile delle azioni imposte.
Soprattutto, il provvedimento sottolinea un principio fondamentale dello stato di diritto: ogni decisione giurisdizionale, specialmente quando impone sacrifici economici, deve essere sorretta da una motivazione chiara e comprensibile. Una sentenza che condanna al pagamento di una somma ingente senza spiegare come tale somma sia stata calcolata è una sentenza vulnerabile, la cui esecuzione può e deve essere sospesa in attesa di un riesame approfondito nel merito.
In quali casi si può chiedere la sospensione dell’esecutività di una sentenza di primo grado?
Secondo l’art. 283 c.p.c. citato nel provvedimento, la sospensione può essere richiesta quando sussistono motivi di impugnazione ‘manifestamente fondati’ oppure quando dall’esecuzione della sentenza possa derivare un ‘pregiudizio grave e irreparabile’, anche legato al rischio di insolvenza di una delle parti.
Perché la Corte d’Appello ha sospeso l’esecutività della sentenza in questo caso specifico?
La Corte ha concesso la sospensione basandosi sul ‘periculum’ (rischio di danno grave), considerando la natura delle prestazioni di fare imposte (come la tumulazione di una salma), l’ingente somma economica della condanna e, soprattutto, il fatto che la sentenza di primo grado non motivava in alcun modo come fosse stato determinato l’importo del risarcimento di 60.000 euro.
Cosa significa che la sentenza di primo grado mancava di motivazione sul risarcimento del danno?
Significa che il giudice che ha emesso la prima sentenza, pur condannando al pagamento di 60.000 euro, non ha spiegato nel testo del provvedimento il ragionamento, i criteri e i calcoli utilizzati per arrivare a quella specifica cifra, rendendo la sua decisione arbitraria su quel punto e quindi debole in sede di appello.
Testo del provvedimento
ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI LECCE – N. R.G. 00000229-1 2025 DEL 01 04 2025 PUBBLICATA IL 02 04 2025
LA CORTE D’APPELLO DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in Camera di Consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. NOME COGNOME PRESIDENTE
Dott.ssa NOME Invitto CONSIGLIERE
Dott. NOME COGNOME CONSIGLIERE rel.
nel procedimento iscritto al n. 229/2025 R.G., ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Esaminata l’istanza di sospensione del la sentenza n. 273/2025 emessa dal Tribunale di Brindisi in data 19.2.25, pubblicata in pari data, proposta nell’interesse d i ed altri nei confronti di e ;
premesso che l’art. 283 c.p.c., ai fini dell’accoglimento dell’istanza di inibitoria, richiede la sussistenza di motivi di impugnazione ” manifestamente fondati “, cosi rimarcando la necessità di una valutazione estesa al “merito” della decisione appellata (dovendo l’appello apprezzarsi sulla base di censure dotate, appunto, di assoluta ed immediata fondatezza), oppure, sul piano delle conseguenze dell’esecuzione, il profilarsi di un ‘pregiudizio grave e irreparabile’ , vale a dire difficilmente emendabile, espressamente riferito dalla norma anche ‘alla possibilità di insolvenza di una delle parti’;
rilevato che l’istanza di sospensione concerne il capo della sentenza di 1° grado relativo alla condanna dei convenuti appellanti, nonché del
e di al pagamento dell’importo complessivo di euro 60.000, quale risarcimento p er l’azione di spoglio e violazione del sepolcro familiare ; nonché la condanna dei convenuti in solido ‘ al ripristino della nuova intestazione del sepolcro in luogo della sostituita intestazione ; la condanna dei convenuti in solido ‘ alla tumulazione della salma di , esumata e non riseppelita, e di altre salme eventualmente estromesse dal sepolcro della Famiglia ad opera dei Convenuti tutti, di e del ‘; inf ine la condanna dei convenuti e del , in solido fra loro, al pagamento delle spese e competenze di lite liquidate in complessivi euro 20.000 per onorari e ad euro 1.000 per spese, oltre accessori;
ritenuto che nella specie appaiono sussistere i presupposti di cui all’art. 283 c.p.c., ai fini dell’accoglimento, in via prudenziale, dell’istanza di inibitoria sotto l’aspetto del periculum , in considerazione sia della natura delle prestazioni di facere ingiunte agli appellanti e sia della entità delle somme oggetto di condanna (nella sentenza impugnata non si rinviene alcuna motivazione in ordine alla determinazione della somma accordata a titolo di risarcimento del danno), tenuto conto altresì della valutazione in termini comparativi delle condizioni economiche e della posizione delle parti;
rilevato che in questa fase non occorre statuire in ordine alle spese, in quanto il relativo regolamento va rimesso alla sentenza di merito;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza di cui in premessa e, per l’effetto, sospende l’efficacia esecutiva della sentenza n. 273/2025 emessa dal Tribunale di Brindisi in data 19.2.25, pubblicata in pari data, oggetto di impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosi deciso in Lecce in data 1.4.2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott. NOME COGNOME Dott. NOME COGNOME