ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE – N. R.G. 00001411-1 2025 DEPOSITO MINUTA 29 09 2025 PUBBLICAZIONE 29 09 2025
,
CORTE D’APPELLO DI FIRENZE IV SEZIONE
La Corte d’Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa NOME COGNOME Presidente
dott.ssa NOME COGNOME Consigliere
dott.ssa NOME COGNOME Consigliere rel.
riunita in Camera di consiglio telematica mediante collegamento da remoto attraverso
l’applicativo MS Teams a partire dalle ore 9
s.s.;
ha emesso nella causa n. 1411 – 1/2025 r.g.
pendente tra
-ricorrente –
Contro
e nei confronti di
-resistenti- la seguente
ORDINANZA
Letti gli atti;
visto il decreto con cui è stato disposto lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con riserva alla Corte di successiva adozione fuori udienza di ogni opportuno provvedimento;
lette le conclusioni scritte depositate telematicamente in conformità all’invito formulato con precedente decreto;
visto il decreto emesso inaudita altera parte in data 24.07.2025 con il quale l ‘ istanza di sospensiva è stata respinta;
rilevato che, in applicazione del vigente testo dell ‘ art. 283 c.p.c., intanto può essere sospesa l’efficac ia esecutiva di una sentenza di primo grado, anche in mancanza di un comprovato pregiudizio grave e irreparabile, in q uanto l’impugnazione, sulla base della delibazione sommaria che caratterizza questa fase, appaia manifestamente fondata, ovvero la sentenza sia affetta da errori ictu oculi immediatamente evidenti, e la soluzione adottata dal primo giudice non appaia a prima vista confermabile neppure attraverso una diversa motivazione, sulla base delle difese riproposte da parte appellata;
rilevato che l ‘ esame del fumus ai fini dell ‘ inibitoria va limitato alle statuizioni aventi ad oggetto la condanna al pagamento di una somma, con esclusione dunque della condanna generica inerente il diritto di sopraelevazione, con riferimento al quale il primo giudice ha rimesso sul ruolo per l ‘ individuazione del quantum;
ritenuto che, nel caso in esame, salvo ulteriore approfondimento, ricorra almeno in parte la manifesta evidenza, con particolare riferimento alla condanna dell ‘odierna parte ricorrente, il solido con le altre parti convenute in primo grado (e odierne appellanti nei procedimenti riuniti), al risarcimento, in favore dei condomini
dell ‘intero danno alle parti condominiali dell’edificio, atteso che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. n° 11606/2022) se ad agire in giudizio per il risarcimento dei danni alle parti comuni dell ‘edificio è il singolo condomino, questo, in difetto di un idoneo titolo negoziale preesistente, legittimante la rappresentanza comune, può ottenere il solo risarcimento corrispondente alla sua quota parte sull’intero; che pertanto sussistono i presupposti per sospendere la sentenza impugnata per la parte di condanna a risarcire il danno alle parti condominiali in misura superiore alla quota di spettanza dei
rilevato che non risulta contestato in atti che questi ultimi vantano uno quota condominiale di 155,95 millesimi, di talchè la loro quota dei danni alle parti comuni è allo stato degli atti – salvo ulteriore approfondimento quantificabile in euro 3705,06 (euro 31.954,00:1000x 115,95);
che nessun elemento specifico è stato dedotto in punto di periculum ;
che per quanto detto sopra la sospensione può in questa sede essere accolta per la sola somma superiore ad euro 8770,98 (euro 5065,92 + 3705,06);
P.Q.M.
Visto l’a rt. 351 comma 3 cpc, in parziale accoglimento del l’istanza d’inibi toria sospende la sentenza impugnata per la somma superiore ad euro 8.770,98. Si comunichi
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 29.09.2025
Il Presidente dott.ssa NOME COGNOME