Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 13353 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 13353 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9419/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, rappresentati e difesi dall’ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAMEZIA TERME, PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE
-intimati- avverso la SENTENZA del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA n. 125/2024 depositata il dì 08/04/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Visto il parere espresso dall’AVV_NOTAIO, favorevole all’accoglimento dell’istanza cautelare .
Rilevato che
Gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno impugnato dinanzi a queste Sezioni Unite la sentenza n. 125 del 2024 del CNF, che in accoglimento del gravame proposto dal COA RAGIONE_SOCIALE Lamezia Terme ha riconosciuto la loro responsabilità per le violazioni di cui agli artt. 9, 23, 24, 25, 63 e 64 cod. deont.;
le violazioni sono state contestate in conseguenza di un’imputazione in sede penale per il reato di circonvenzione di persona incapace, relativamente a un contratto di vendita concluso con la sig.ra NOME COGNOME;
ai due avvocati è stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione per mesi due;
contro
la sentenza del CNF sono stati dedotti undici motivi di ricorso;
i ricorrenti hanno chiesto la sospensione degli effetti del provvedimento, invocando il pericolo nel ritardo, visto che il provvedimento disciplinare è già in corso di esecuzione;
il COA di Lamezia Terme ha depositato una memoria di costituzione per opporsi all’istanza di sospensione cautelare.
Considerato che:
a fondamento dell’istanza di sospensione di cui all’ art. 36, settimo comma, della l. n. 247 del 2012 è dedotta l’esistenza di un grave
pregiudizio, avendo il COA RAGIONE_SOCIALE Lamezia Terme già notificato la sentenza disciplinare;
l’udienza di discussione del ricorso è fissata al 22 ottobre p.v.;
è opportuno sospendere l’esecuzione della sentenza, impregiudicata ogni questione in ordine al fondamento dei motivi di impugnazione, che in ogni caso appaiono meritevoli di approfondimento in sede di discussione orale;
invero occorre evitare che la sanzione disciplinare della sospensione sia di fatto interamente scontata dai ricorrenti prima ancora della definizione del loro ricorso;
considerato il parere favorevole del Pubblico Ministero;
p.q.m.
La Corte, a sezioni unite, sospende l’esecuzione della sentenza.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili,