Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. U Num. 14261 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 14261 Anno 2025
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/05/2025
Oggetto: disciplinare avvocati -istanza cautelare di RAGIONE_SOCIALE‘esecutività
sospensione RAGIONE_SOCIALEa sanzione disciplinare.
O R D I N A N Z A
sul l’istanza di sospensione di sanzione disciplinare, di cui al ricorso n. 8751/25 proposto da:
-) COGNOME NOME , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE ;
– intimato – udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2025 dal AVV_NOTAIO; viste le conclusioni scritte RAGIONE_SOCIALEa Procura AVV_NOTAIO, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di sospensione ;
FATTI DI CAUSA
Con sentenza 22 marzo 2025 n. 68 il RAGIONE_SOCIALE ha irrogato all’avv ocato ricorrente la sanzione disciplinare RAGIONE_SOCIALEa sospensione dall’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione per due mesi.
La sanzione venne inflitta per avere ritenuto l’incolpato responsabile di tre diverse condotte illecite:
avere incassato onorari professionali senza emettere fattura o rilasciare parcella;
avere rivolto ad un collega, all’interno del Tribunale, espressioni sconvenienti ed offensive;
avere apposto su un proprio fascicolo esibito in udienza, al fine di indicare le generalità d’una controparte di origine nigeriana, la sola parola ‘ negro ‘, atto interpretato dal CNF come indice d’una volontà ingiuriosa.
L’incolpato ha impugnato per cassazione la suddetta sentenza, chiedendo contestualmente che ne fosse sospesa l’efficacia in via cautelare.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non si è difeso.
La Procura AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di sospensione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che l’istanza di sospensione – impregiudicata ogni questione in ordine allo scrutinio dei singoli motivi d’impugnazione – sia manifestamente infondata, come correttamente rilevato anche dal Pubblico Ministero.
Infatti:
-) i motivi di ricorso non appaiono prima facie manifestamente fondati;
-) i termini nei quali è prospettato il pericolo di danni irreversibili sono estremamente generici;
-) a seguire la paradossale tesi del ricorrente (secondo cui la sospensione dovrebbe giustificarsi per il solo fatto che la sanzione disciplinare nuocerebbe all’onorabilità RAGIONE_SOCIALE‘incolpato) si perverrebbe all’illogica conseguenza che mai nessuna sanzione disciplinare sarebbe suscettibile di esecuzione immediata se impugnata o impugnabile, perché qualsiasi sanzione sarebbe, per il solo fatto di essere irrogata, di per sé lesiva RAGIONE_SOCIALE‘onorabilità del condannato .
Non è luogo a provvedere sulle spese, non avendo il RAGIONE_SOCIALE svolto attività difensiva.
P.q.m.
la Corte, decidendo a Sezioni Unite, rigetta l’istanza di sospensione. Così deciso in Roma, 27 maggio 2025.