Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. U Num. 14261 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 14261 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/05/2025
Oggetto: disciplinare avvocati -istanza cautelare di dell’esecutività
sospensione della sanzione disciplinare.
O R D I N A N Z A
sul l’istanza di sospensione di sanzione disciplinare, di cui al ricorso n. 8751/25 proposto da:
-) COGNOME NOME , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
-) Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì ;
– intimato – udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2025 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME viste le conclusioni scritte della Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto dell’istanza di sospensione ;
FATTI DI CAUSA
Con sentenza 22 marzo 2025 n. 68 il Consiglio Nazionale Forense ha irrogato all’avv ocato ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per due mesi.
La sanzione venne inflitta per avere ritenuto l’incolpato responsabile di tre diverse condotte illecite:
avere incassato onorari professionali senza emettere fattura o rilasciare parcella;
avere rivolto ad un collega, all’interno del Tribunale, espressioni sconvenienti ed offensive;
avere apposto su un proprio fascicolo esibito in udienza, al fine di indicare le generalità d’una controparte di origine nigeriana, la sola parola ‘ negro ‘, atto interpretato dal CNF come indice d’una volontà ingiuriosa.
L’incolpato ha impugnato per cassazione la suddetta sentenza, chiedendo contestualmente che ne fosse sospesa l’efficacia in via cautelare.
Il Consiglio dell’Ordine di Forlì non si è difeso.
La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto dell’istanza di sospensione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che l’istanza di sospensione – impregiudicata ogni questione in ordine allo scrutinio dei singoli motivi d’impugnazione – sia manifestamente infondata, come correttamente rilevato anche dal Pubblico Ministero.
Infatti:
-) i motivi di ricorso non appaiono prima facie manifestamente fondati;
-) i termini nei quali è prospettato il pericolo di danni irreversibili sono estremamente generici;
-) a seguire la paradossale tesi del ricorrente (secondo cui la sospensione dovrebbe giustificarsi per il solo fatto che la sanzione disciplinare nuocerebbe all’onorabilità dell’incolpato) si perverrebbe all’illogica conseguenza che mai nessuna sanzione disciplinare sarebbe suscettibile di esecuzione immediata se impugnata o impugnabile, perché qualsiasi sanzione sarebbe, per il solo fatto di essere irrogata, di per sé lesiva dell’onorabilità del condannato .
Non è luogo a provvedere sulle spese, non avendo il Consiglio dell’Ordine di Forlì svolto attività difensiva.
P.q.m.
la Corte, decidendo a Sezioni Unite, rigetta l’istanza di sospensione. Così deciso in Roma, 27 maggio 2025.