Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. U Num. 33170 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 33170 Anno 2025
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2025
Oggetto: disciplinare RAGIONE_SOCIALE -istanza di sospensione -rigetto.
Ordinanza Interlocutoria
Sul l’istanza di sospensione proposta nel ricorso n. 22043/25 proposto da:
-) COGNOME NOME , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE;
– intimato – avverso la sentenza del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 6 ottobre 2025 n. 279; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di RAGIONE_SOCIALE del 25 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO;
viste le conclusioni scritte RAGIONE_SOCIALEa Procura AVV_NOTAIO, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza cautelare ;
FATTI DI CAUSA
1. L’antefatto.
L’istituto di credito Cassa Raiffeisen , essendo creditore di NOME, iniziò l’esecuzione forzata pignorando un immobile RAGIONE_SOCIALEa debitrice.
La società creditrice per tale incombente conferì mandato all’AVV_NOTAIO.
AVV_NOTAIO condivideva l’uso e la proprietà del proprio studio legale con NOME COGNOME.
Il 30.1.2019 NOME COGNOME e NOME COGNOME stipularono un contratto preliminare di vendita RAGIONE_SOCIALE‘immobile pignorato dalla cassa Raiffeisen.
Invocando tale contratto, NOME COGNOME convenne successivamente in giudizio NOME COGNOME, lamentando l’ inadempimento del contratto preliminare e chiedendo la pronuncia d’ una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c..
2. I fatti di causa.
Su segnalazione RAGIONE_SOCIALE‘Autorità giudiziaria, il RAGIONE_SOCIALE avviò il procedimento disciplinare nei confronti di NOME COGNOME. Gli fu ascritta la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 9 e 24 del Codice Deontologico RAGIONE_SOCIALE (CDF) per avere prestato consulenza giuridica a NOME COGNOME in una situazione di conflitto di interessi.
Quindi con decisione del 14 giugno 2021 fu irrogata all’incolpato la sanzione RAGIONE_SOCIALEa sospensione per quattro mesi.
La decisione fu impugnata dall’incolpato.
2.1. Con sentenza 6 ottobre 2025 n. 279 il RAGIONE_SOCIALE rigettò il gravame.
Il RAGIONE_SOCIALE ritenne che:
-) l’incolpato risultava tutto ra iscritto all’RAGIONE_SOCIALE, e di conseguenza era soggetto alla potestà disciplinare;
-) il procedimento disciplinare si era svolto regolarmente;
-) dalla ricostruzione dei fatti per come compiuta dallo stesso incolpato emergeva che questi aveva svolto un’attività di consulenza legale in favore di NOME COGNOME;
-) tale attività fu svolta in una situazione di potenziale conflitto di interessi, in quanto NOME era debitrice RAGIONE_SOCIALEa Cassa Raiffeisen , assistita nel procedimento esecutivo avviato contro NOME dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale condivideva con l’incolpato l’uso e la proprietà RAGIONE_SOCIALEo studio legale;
-) la sanzione inflitta era adeguata alla gravità del fatto commesso.
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da NOME COGNOME con ricorso fondato su nove motivi.
Il COA di RAGIONE_SOCIALE non si è difeso.
Il ricorrente ha chiesto che fosse sospesa in via cautelare l’esecutività RAGIONE_SOCIALEa sanzione irrogata. Per illustrare tale istanza ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha ritenuto che NOME COGNOME abbia svolto attività professionale stragiudiziale in favore di NOME COGNOME.
Il ricorrente deduce che RAGIONE_SOCIALEo svolgimento di tale attività non vi era prova, e che l’aver concluso un contratto preliminare di vendita costituisce un’attività privatistica, non un rapporto professionale.
Il secondo motivo denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per vizio di motivazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 132, secondo comma, n. 4, c.p.c..
Col terzo motivo è lamentata la violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2730 c.c..
Il ricorrente deduce che la sentenza impugnata ha tratto la prova RAGIONE_SOCIALEa sua colpevolezza da una memoria da lui stesso depositata, qualificata come avente contenuto ‘confessorio’, così trascurando di considerare che la confessione può avere ad oggetto soltanto fatti, ma non valutazioni giuridiche, quale è la qualificazione come ‘professionale’ di un rapporto giuridico.
Col quarto motivo è denunciato il vizio di ultrapetizione. Il ricorrente deduce di essere stato condannato sulla base di fatti avvenuti in epoca antecedente a quella indicata nel capo di incolpazione.
Col quinto motivo la sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha determinato la misura RAGIONE_SOCIALEa sanzione. Il ricorrente deduce che la sentenza impugnata sarebbe, in parte qua , ‘immotivata’.
Il sesto motivo di ricorso, secondo l’unica interpretazione che questo collegio ritiene plausibile, formula una censura riassumibile nel modo che segue: poiché nel caso di specie il CNF avrebbe dovuto escludere l’esistenza di un rapporto professionale, e di conseguenza la violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 24 del CDF, a fortiori avrebbe dovuto escludere una responsabilità disciplinare per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 CDF.
Col settimo motivo è lamentata la violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2729 c.c. Il ricorrente deduce che la sentenza impugnata ha fondato il giudizio di condanna utilizzando indizi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Con l’ottavo motivo il ricorrente deduce che il capo di incolpazione non individuava ‘ in modo specifico il ‘quando’ e il ‘che cosa’ RAGIONE_SOCIALEa condotta tipica: manca la precisa collocazione temporale e l’indicazione di atti professionali in favore RAGIONE_SOCIALEa sig.ra COGNOME ‘.
Col nono motivo il ricorrente deduce che la sentenza d’appello non si è limitata ad integrare la carente motivazione del provvedimento di inflizione RAGIONE_SOCIALEa sanzione disciplinare, ma ha modificato i fatti posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa domanda.
Ritiene la Corte che l’istanza di sospensione – impregiudicata ogni questione in ordine allo scrutinio dei singoli motivi d’impugnazione – sia manifestamente infondata, come correttamente rilevato anche dal Pubblico Ministero.
Infatti:
-) i motivi di ricorso non appaiono prima facie manifestamente fondati;
-) il ricorso non illustra in alcun modo le ragioni giustificatrici RAGIONE_SOCIALE‘istanza di sospensione, limitandosi a formulare una ‘riserva’ al riguardo ;
-) le ragioni giustificatrici RAGIONE_SOCIALE‘istanza di sospensione, per come formulate nella memoria depositata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis c.p.c., in primo luogo sono inammissibili, in quanto la suddetta memoria non può sopperire alle carenze del ricorso ( ex multis , Cass. Sez. 2, 30/03/2023, n. 8949; Cass. Sez. 6, 01/09/2020, n. 18158);
-) in ogni caso le suddette ragioni sono -lo si rileva ad abundantiam -del tutto generiche e fondate su circostanze mai rappresentate nel ricorso (ad es., la partecipazione ad un collegio arbitrale di cui il ricorrente assume avere ‘riferito nel ricorso’, ma del quale nel ricorso non v’è traccia);
-) infine, a seguire la tesi del ricorrente – secondo il quale la sospensione dovrebbe giustificarsi per il solo fatto che la sanzione disciplinare nuocerebbe all’onorabilità RAGIONE_SOCIALE‘incolpato -si perverrebbe all’illogica conseguenza che mai nessuna sanzione disciplinare sarebbe suscettibile di esecuzione immediata se impugnata o impugnabile, perché qualsiasi sanzione sarebbe, per il solo fatto di essere irrogata, di per sé lesiva RAGIONE_SOCIALE‘onorabilità del condannato.
Non è luogo a provvedere sulle spese, non avendo il RAGIONE_SOCIALE svolto attività difensiva.
P.q.m.
la Corte, decidendo a Sezioni Unite, rigetta l’istanza di sospensione.
Così deciso in Roma, 25 novembre 2025.
Il Primo Presidente (NOME COGNOME)