Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. U Num. 25080 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 25080 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/09/2024
DISCIPLINARE
AVVOCATI –
Sospensione esecuzione sentenza
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 9929/2024 R.G. proposto da AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VELLETRI; PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE
-intimati –
avverso la SENTENZA del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE n. 99/2024, depositata il 27/03/2024.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17/09/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’ accoglimento della richiesta di sospensione cautelare della sentenza impugnata e del primo motivo di ricorso, con rigetto del secondo;
udito per la ricorrente l’ AVV_NOTAIO;
vista la memoria de ll’AVV_NOTAIO, che ha chiesto di accogliere la richiesta di sospensione della decisione impugnata ed il primo motivo di ricorso, dichiarando estinto per prescrizione il capo 2) dell’incolpazione , e di rigettare il ricorso nel resto, con le conseguenze di legge.
Rilevato che:
AVV_NOTAIO del foro di Velletri ha impugnato dinanzi a queste Sezioni Unite la sentenza n. 99 del 2024 del CNF che, in accoglimento solo parziale del gravame proposto dalla stessa ricorrente, ha ridotto la sanzione inflitta a quest’ultima alla sospensione dall’esercizio della professione forense per la durata di un anno;
contro
la sentenza del CNF sono stati dedotti due motivi di ricorso e, contestualmente, la ricorrente ha chiesto la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, invocando il pericolo nel ritardo.
Considerato che:
a fondamento dell’istanza di sospensione di cui all’art. 36, settimo comma, della l. n. 247 del 2012 è dedotto il pericolo di un grave ed irreparabile pregiudizio;
non apparendo prima facie infondato il ricorso, è opportuno sospendere, nelle more della pubblicazione della sentenza di questa Corte, l’esecuzione del provvedimento impugnato, per evitare che possa arrecare danni irreparabili alla ricorrente;
atteso il parere favorevole alla sospensione espresso dal AVV_NOTAIO Ministero sia nella memoria scritta che nella discussione svoltasi in udienza;
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, sospende l’esecuzione della sentenza impugnata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni